CASSAZIONESuprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 13 aprile 2015, n. 7349

Svolgimento del processo

Con sentenza del 19/5/2010 la Corte d’Appello di Cagliari, in accoglimento del gravame interposto dal sig. L.M.L. , e in conseguente riforma della sentenza Trib. Lanusei 19/3/2007, ha accolto la domanda nei confronti del società Ugf Assicurazioni s.p.a. proposta per il pagamento di indennizzo assicurativo giusta polizza contro gli infortuni con quest’ultima stipulato, ravvisando assolto l’onere contrattuale di comunicazione di altre polizze assicurative stipulate con altre compagnie per il medesimo rischio.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il L. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.
Resiste con controricorso la Ugf Assicurazioni s.p.a., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria.

Motivi della decisione

Va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c..
Con unico motivo il ricorrente in via principale denunzia “violazione o falsa applicazione” degli art. 2043, 1882 c.c., in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3 c.p.c..
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente fatto riferimento alle tabelle giudiziali per la liquidazione del danno extracontrattuale anziché al contratto assicurativo.
Con il 1^ motivo la ricorrente in via incidentale denunzia “violazione o falsa applicazione” degli art. 112, 345, 346 c.p.c, in riferimento all’art. 360, 1? co. n. 3, c.p.c.; nonché “insufficiente e contraddittoria” motivazione, in riferimento all’art. 360, 1^ co. n. 5, c.p.c..
Si duole che la corte di merito abbia “affermato che la prova dell’esistenza delle altre indennità faceva carico all’assicuratore”, senza che tale “argomento” sia mai stato invocato da controparte.
Con il 2^ motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” degli art. 1910, 2697 c.c., in riferimento all’art. 360, 1^ co. n. 3, c.p.c..
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente affermato che la prova di aver “stipulato più contratti di assicurazione per il medesimo rischio sarebbe diverso a seconda che egli abbia chiesto o meno l’indennizzo a più assicuratori e che l’abbia già ottenuto da alcun, costituendo fatto costitutivo della domanda nel primo caso e non anche nel secondo”.
Va anzitutto esaminato, in quanto logicamente prioritario, quest’ultimo motivo.
Esso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nell’ipotesi di assicurazione presso diversi assicuratori, qualora l’assicurato agisca contro l’assicuratore per ottenere il pagamento dell’indennità dovuta secondo il contratto con il medesimo stipulato, è tenuto a provare che il cumulo fra la chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse per il medesimo sinistro da altri assicuratori non superi l’ammontare del danno sofferto in conseguenza di esso, poiché tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere, in quanto, ai sensi del secondo inciso del terzo comma dell’art. 1910 c.c. un danno indennizzabile sussiste solo se esso ricorre (v. Cass., 23/8/1999, n. 8826).
Orbene, nell’affermare che “l’assicurazione, richiesta del risarcimento, la quale deve conoscere l’esistenza di altre polizze assicurative stipulate dal danneggiato in virtù dell’obbligo dell’assicurato di comunicare detta circostanza, può assumere informazioni per verificare che questi non abbia già chiesto il risarcimento alle altre assicurazioni. In caso positivo di questa verifica, ma solo allora, spetterà all’infortunato dimostrare che quanto riscosso dalle altre assicurazioni non eccede il risarcimento dovuto in relazione al danno effettivo”, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.
Della medesima s’impone pertanto, assorbito il 1^ motivo nonché il ricorso principale, la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo del disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il 2^ motivo del ricorso incidentale, assorbito il 1^ e il ricorso principale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione.

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