SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II
SENTENZA 5 ottobre 2015, n.39890
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 15/10/2014 la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza in data 16/12/2008 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari:
– ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate a P.P. , F.F. e M.R. (oltre a CA.Gi. non oggetto del presente procedimento) riducendo le relative pene;
– ha ridotto la pena nei confronti di F.G. ;
– ha confermato nel resto la sentenza impugnata, condannando tutti gli imputati, ad eccezione di F.G. , alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile ME.Ma.Do. .
La vicenda in contestazione agli imputati (ad eccezione di F.G. ) riguarda, in estrema sintesi, l’ipotizzato concorso nel reato di rapina impropria pluriaggravata ai danni del predetto M. al quale era stato fatto credere di essere coinvolto in una operazione di riciclaggio in base alla quale egli avrebbe dovuto consegnare una ingente somma di denaro in cambio di una somma di maggiore entità, ma allorquando egli si presentò con il proprio denaro (95.000 Euro) al fine di effettuare lo scambio, lo stesso gli fu sottratto simulando un intervento della polizia e ponendo in essere altre forme di coercizione fisica e psicologica nei confronti della persona offesa. I fatti risalgono al periodo aprile-giugno 2007 e culminarono con la consumazione della rapina ai danni del ME. il 10/6/2007.
Agli imputati P. , F.F. e F.G. è inoltre contestato il reato di ricettazione di un fucile cai. 12 (peraltro non funzionate a causa del pessimo stato di conservazione) che è risultato provento di furto consumato ad Orioli il 6/10/1998.
Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati F.P. , P.P. , C.M.C. , M.R. e MA.Pa. , nonché gli imputati F.F. e F.G. personalmente, deducendo:
per F.P. :
1.a Nullità della sentenza ex art. 606, lett. ‘b’, ‘c’ ed ‘e’, cod. proc. pen. per violazione di legge (erronea applicazione degli artt. 194 cod. proc. pen., 628 e 640, cod. pen.) e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Si duole, innanzitutto, la difesa del ricorrente dell’erronea qualificazione giuridica del reato come rapina in luogo di quello di truffa.
Il ME. avrebbe consegnato spontaneamente il denaro ed al più nello stesso sarebbe stato ingenerato il timore di un pericolo immaginario che consentirebbe di ricondurre i fatti nell’alveo di cui al comma 2 dell’art. 640 cod. pen..
La persona offesa avrebbe quindi commesso l’atto dispositivo della consegna del denaro non a seguito di una minaccia generata dal timore di subire un danno dal soggetto agente quanto per effetto dell’inganno che avrebbe generato l’erroneo timore di subire un danno proveniente da terzi diversi dagli agenti. Il tutto si incardina con la impossibilità di considerare il ME. un teste attendibile alla luce delle contraddizioni nelle quali lo stesso sarebbe incorso. La prova di accusa quanto alla qualificazione giuridica dei fatti si fonderebbe, infatti, sulle modalità con le quali è avvenuta l’apprensione del denaro da parte degli imputati, modalità che solo il ME. ha descritto ed in ordine alle quali, alla luce delle contraddizioni nelle quali è caduta la persona offesa, la Corte di Appello non ha prodotto una motivazione adeguata e coerente.
per P.P. :
2.a Erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza della recidiva ed alla sua incidenza nella determinazione della pena.
Rileva la difesa del ricorrente che la Corte distrettuale nell’esposizione degli elementi da valutare aveva escluso la ricorrenza della circostanza aggravante della recidiva evidenziando che le condotte illecite del P. sono risalenti all’età giovanile dello stesso e che la condanna dello stesso del 2003 è stata considerata ‘relativamente recente’, situazioni che hanno portato a ritenere che il nuovo reato non può considerarsi espressione di una maggiore pericolosità sociale. Tuttavia di tali considerazioni la Corte distrettuale non avrebbe poi tenuto conto nella fase di determinazione della pena.
2.b Manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: contraddittorietà, illogicità, incompletezza della motivazione e travisamento del fatto in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 648 cod. pen..
Rileva la difesa del ricorrente che la Corte distrettuale avrebbe omesso di motivare in base a quali elementi sarebbe provato il possesso dell’arma in capo all’imputato essendo emerso dagli atti solo che il P. (unitamente ad altri) prelevò un involucro il contenuto del quale non è mai stato individuato. Solo con un salto logico e privo di motivazione, i Giudici di merito sarebbero giunti ad affermare che il fucile cal. 12 Bernardelli trovato in possesso di altro imputato era contenuto nell’involucro osservato dalla P.G. in un momento precedente. Ciò anche perché quando il fucile fu rinvenuto, lo stesso non era contenuto nell’involucro descritto in precedenza ed anche perché la stessa Corte di Appello ha confermato che l’arma non fu utilizzata per commettere la rapina ai danni del ME. .
2.c Manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: contraddittorietà, illogicità, incompletezza della motivazione e travisamento del fatto in riferimento alla potenzialità offensiva del fucile cal. 12 Bernardelli oggetto di contestazione.
Rileva la difesa del ricorrente che il fatto che il fucile menzionato fosse privo di potenzialità offensiva (così come accertato dalla consulenza in atti) con la conseguenza che la condotta illecita di ricettazione avrebbe avuto come oggetto materiale un manufatto non funzionante e non costituente arma in senso proprio.
per C.M.C. :
3.a Inosservanza dell’art. 116, comma 1, cod. pen. ed illogicità della motivazione (art. 606, lett. ‘b’ ed ‘e’, cod. proc. pen.).
Evidenzia, al riguardo, la difesa della ricorrente che l’azione della C. era sostanzialmente finalizzata al compimento di un’azione di natura truffaldina ai danni della persona offesa ME. e che la stessa non era presente alla fase finale dell’azione. La Corte di Appello non si è quindi sufficientemente interrogata – e comunque sul punto avrebbe prodotto una motivazione contraddittoria ed illogica – in ordine alla prevedibilità in capo all’odierna ricorrente degli sviluppi del piano criminoso precedentemente concordato con i correi, situazione che avrebbe dovuto portare al riconoscimento alla stessa quantomeno della fattispecie di cui all’art. 116, comma 1, cod. pen..
Mai tra gli atti preparatori dell’azione delittuosa si era ipotizzato di tendere un”imboscata’ alla persona offesa in quanto il piano delittuoso prevedeva esclusivamente la consegna del denaro a seguito dell’induzione in errore del ME. . I Giudici di appello hanno, però omesso di motivare sul punto e non è certo ipotizzabile una responsabilità ‘oggettiva’ della ricorrente in ordine a quanto poi accadde.
3.b Inosservanza dell’art. 116, comma 2, cod. pen. (art. 606, lett. ‘b’, cod. proc. pen.).
Per le ragioni evidenziate al punto che precede, rileva la difesa della ricorrente che alla C. doveva essere riservato un trattamento sanzionatorio più mite in applicazione della norma sopra indicata ma la motivazione della senza impugnata è silente sul punto.
per M.R. :
4.a Art. 606, comma 1, lett. b): inosservanza dell’art. 116 cod. pen. ed erronea applicazione dell’art. 628 cod. pen..
Rileva la difesa del ricorrente che il M. avrebbe svolto esclusivamente compiti esecutivi e segnatamente quello di attuare la messinscena consistita nel simulare l’intervento delle forze dell’ordine. L’imputato non avrebbe, invece, partecipato alla fase di ideazione e programmazione del reato, né alla fase successiva ai fatti contestati.
Sostiene quindi la difesa del ricorrente che il M. era solo consapevole del fatto che vi sarebbe stato un passaggio di denaro attraverso la realizzazione di artifizi e raggiri e quindi che sarebbe stata realizzata una truffa ai danni della persona offesa.
Se gli imputati avessero voluto sin dall’inizio realizzare una rapina avrebbero evitato di porre in essere gli artifizi de quibus ma più semplicemente avrebbero direttamente minacciato il ME. od avrebbero usato violenza nei confronti dello stesso.
Il M. , per ragioni legate alla sua distanza dei luoghi, non poteva conoscere le modalità ed i tempi del passaggio del denaro tra i complici e la persona offesa con la conseguenza che l’elemento psicologico ravvisabile in capo allo stesso non potrebbe che essere quello del reato di truffa con la conseguenza che il trattamento sanzionatorio allo stesso riservato non potrebbe che tenere conto del disposto del comma 2 dell’art. 116 cod. pen..
4.b Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: erronea applicazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. nonché motivazione carente e manifestamente illogica ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..
Rileva la difesa del ricorrente come le prove raccolte nei confronti del M. sono semplicemente di natura indiziaria in quanto meramente fondate sui contatti telefonici tra il M. ed alcuni dei coimputati, contatti peraltro giustificati nei rapporti di lavoro che lo stesso intratteneva con il F. .
I Giudici avrebbero, comunque, fatto malgoverno di tali prove indiziarie non tenendo conto del fatto dell’assenza di contatti tra il M. e gli altri imputati precedenti e successivi ai fatti, nonché della stessa assenza del M. alla fase esecutiva dell’azione delittuosa come testimoniata financo dalla persona offesa. Anche l’uso di espressioni ritenute criptiche nel corso delle conversazioni telefoniche intercettate non sarebbe stato oggetto di una corretta motivazione dal parte dei Giudici di merito, trattandosi di un linguaggio compatibile con la tipologia dei rapporti tra il F. ed il M. .
In sintesi, i Giudici di merito avrebbero violato le regole poste a fondamento della prova indiziaria nel momento in cui era possibile addivenire ad una ricostruzione alternativa ma logica e ragionevole della posizione del ricorrente, ossia che il M. la sera dei fatti e quella precedente, fu in contatto con il F. solo per questioni lavorative e per nulla afferenti alle vicende per cui è processo.
per M.P. :
5.a Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 49 cod. pen. e agli artt. 192, 125, e 546 comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen..
5.a.1. Si duole, innanzitutto, la difesa della ricorrente dell’erronea qualificazione dei fatti come rapina in luogo di quella di truffa.
La Corte di Appello ha ritenuto sussistente il reato di rapina in base a due elementi: a) il fatto che la borsa contenete il denaro fu strappata dalle mani della persona offesa; e b) la messinscena organizzata dagli imputati che una volta impadronitisi della borsa del ME. sono scappati a tutta velocità simulando un intervento della Polizia.
Tale elementi non sarebbero però idonei a supportare una qualificazione giuridica dei fatti in termini di rapina.
Infatti se la rapina fosse stata compiuta attraverso la violenza utilizzata per la sottrazione del denaro si dovrebbe parlare di rapina ‘propria’ e non certo di rapina ‘impropria’ come ritenuto in sentenza. A ciò si aggiunga – prosegue la difesa della ricorrente – che non vi è alcuna prova che il F. abbia strappato di mano la borsa contenete i soldi al ME. , né che gli imputati abbiano compiuto alcuna violenza o minaccia ai danni dello stesso al fine di farsi consegnare il denaro.
Quanto poi alla messinscena di cui si è detto, la stessa potrebbe al più consentire di ravvisare nella stessa gli artifizi e raggiri tipici della truffa, artifizi e raggiri che furono utilizzati dalla MA. e dai complici fin dal momento in cui presero contatto con il ME. .
5.a.2 Si duole, inoltre, la difesa della ricorrente della mancata applicazione dell’art. 49 cod. pen. nei confronti degli imputati.
Partendo dal presupposto che le dichiarazioni della persona offesa ME. , in quanto costituita parte civile e titolare di una pretesa economica, avrebbero dovuto essere sottoposte ad un vaglio più rigoroso di quello effettuato dai Giudici del merito, rileva la difesa della ricorrente che non v’è prova in atti che il ME. al momento dei fatti avesse con sé la somma indicata e che la stessa gli sia stata sottratta con violenza o minaccia, il che porterebbe a parlare di reato impossibile per inesistenza materiale dell’oggetto della condotta.
F.F. :
6.a Erronea applicazione dell’art. 628 cod. pen. (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) nonché manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza del delitto di cui all’art. 628 cod. pen. (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.).
Evidenzia il ricorrente che la Corte distrettuale avrebbe fatto malgoverno dei criteri differenziali tra il reato di rapina e quello di truffa aggravata realizzata ingenerando nella vittima un pericolo immaginario, peraltro non proveniente dai soggetti agenti.
Il ME. era sostanzialmente intenzionato ad aderire all’offerta di scambio del denaro, conscio dell’illecita provenienza dello stesso e nella persona offesa è stata solo ingenerata l’idea di un intervento esterno, senza alcun fondamento nella realtà.
6.b Erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen. con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui al comma 2 dell’art. 648 cod. pen. (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) nonché mancanza ed illogicità della motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.).
Rileva il ricorrente che il contestato reato di ricettazione riguarda un fucile accertato come non funzionante stante le sue pessime condizioni di conservazione il che avrebbe dovuto portare al riconoscimento dell’invocata circostanza attenuante.
Il riconoscimento al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche avrebbe dovuto portare anche al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen..
F.G. :
7.a Erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen. con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui al comma 2 dell’art. 648 cod. pen. (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) nonché mancanza ed illogicità della motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.).
Il motivo di ricorso è sostanzialmente analogo a quello formulato dal ricorrente F.F. e di cui al superiore punto 6.b.
Considerato in diritto
In via del tutto preliminare deve essere evidenziato che, salvo con riguardo alla posizione dell’imputato M. , nessuno dei ricorrenti contesta la propria partecipazione ai fatti-reato consumati ai danni della persona offesa ME.Ma.Do. .
Al fine di ricondurre quindi a livello unitario la successiva trattazione delle questioni giuridiche sollevate nei vari ricorsi in ordine alla qualificazione dei fatti-reato anche in relazione alla posizione dei diversi imputati oggi ricorrenti, appare doveroso prendere le mosse proprio dal motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato M.R. così come sopra riassunto al punto 4.b..
Non v’è innanzitutto chi non veda come il ricorso è intrinsecamente contraddittorio nel momento in cui parte ricorrente ha dedicato in esso le prime quattro pagine a cercare di spiegare perché in capo all’imputato non sarebbe configurabile l’elemento psicologico del reato di rapina (dando quindi per scontata la partecipazione dello stesso alla fase ideativa ed esecutiva dell’azione con il compito di realizzare la messinscena) così dolendosi della mancata riduzione del trattamento sanzionatorio ex art. 116, comma 2, cod. pen., mentre nel secondo motivo di ricorso si prospetta che gli indizi di partecipazione dell’imputato all’azione delittuosa sarebbero carenti, prestandosi le conversazioni intercettate ad una possibile lettura diversa nella ricostruzione dei rapporti tra il ricorrente ed il coimputato F. .
Va detto subito che la motivazione contenuta nella sentenza impugnata (cfr. pagg. da 41 a 43) fornisce una risposta adeguata, perfettamente logica e certamente non contraddittoria ad analoga questione già oggetto di motivo di gravame formulato innanzi alla Corte di Appello.
Il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito consistente nella (ri)valutazione degli elementi probatori esistenti a proprio carico, giudizio non consentito essendo il controllo demandato alla Corte di Cassazione solo di legittimità e non potendo lo stesso estendersi ad una valutazione di merito.
Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è – e resta – giudice della motivazione.
A ciò si aggiunga che è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. (Cass. Sez. 2, sent. n. 38915 del 17.10.2007, dep. 19.10.2007, Rv 237994).
Nel caso di specie va tuttavia ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all’odierno ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. ‘doppia conforme’ e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado.
Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. ‘doppia conforme’, superarsi il limite del ‘devolutum’ con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. Sez. 4, sent. n. 19710/2009, Rv. 243636; Sez. 1, sent. n. 24667/2007; Sez. 2, sent. n. 5223/2007, Rv 236130).
Nel caso in esame, invece, il Giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al Giudice di prime cure e, dopo aver preso atto delle censure dell’appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell’imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado.
Attraverso il motivo in esame il ricorrente, intende, in sostanza, prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata, che appare congruamente e coerentemente motivata proprio in punto di responsabilità del ricorrente. Per le ragioni evidenziate il motivo di ricorso de qua è infondato.
Appaiono a questo punto meritevoli di trattazione congiunta tutte le questioni inerenti la qualificazione giuridica del fatto-reato consumato ai danni di ME.Ma.Do. come rapina piuttosto che come truffa se del caso aggravata mediante commissione del fatto ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario.
La questione risulta sottoposta in modo diretto a questa Corte Suprema nei sopra riassunti motivi di ricorso formulati dai ricorrenti F.P. (punto 1.a), MA.Pa. (punto 5.a.1) e F.F. (punto 6.a) nonché richiamata in modo indiretto al fine del riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 116 cod. pen. nei motivi di ricorso formulati dai ricorrenti C.M.C. (punti 3.a e 3.b) e M.R. (punto 4.a) dei quali ultimi si tratterà in apposito paragrafo.
Ve detto subito che la Corte di Appello ha operato una adeguata, congrua e logica valutazione circa l’attendibilità del dichiarante ME.Ma.Do. (cfr. pagg. da 24 a 27 della sentenza impugnata), rispettando nell’effettuazione di tale operazione i criteri indicati nella consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema circa la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, con la evidente conseguenza che l’evoluzione dei fatti, così come dallo stesso descritta e ritenuta sussistente dai Giudici in entrambi i gradi del giudizio di merito, non può più essere sindacata in questa sede.
La Corte di Appello ha – tra l’altro – anche avuto modo di evidenziare che gli elementi accusatori emergenti dalle dichiarazioni del ME. hanno trovato conforto in quanto già emerso in modo autonomo dal contenuto delle conversazioni intercettate le cui operazioni erano scaturite dalle iniziali rivelazioni di tale O.A. che era stato coinvolto in un’operazione dai connotati simili rispetto a quella che ebbe poi a perfezionarsi ai danni del ME. .
La Corte di Appello ha anche spiegato le ragioni per le quali il ME. rivelò i fatti solo dopo che fu convocato dagli inquirenti e non in maniera spontanea e ciò perché riteneva di essere coinvolto in una operazione di riciclaggio di denaro cosi come gli era stata prospettata dagli imputati.
Al riguardo va solo ricordato che ‘in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni’ (Cass. Sez. 2, sent. n. 41505 del 24/09/2013, dep. 08/10/2013, Rv. 257241) il che non è certamente avvenuto nel caso in esame. Dando quindi per appurata la ricostruzione dei fatti secondo la quale:
– al ME. era stato prospettato un ‘cambio di valuta’ nel senso che egli avrebbe dovuto consegnare ai proponenti la somma in contanti di 100.000 Euro ed avrebbe ottenuto in cambio, sempre in contanti, una somma maggiore;
– a seguito di vari incontri con i soggetti interessati furono concordate le modalità dell’accordo per lo scambio del denaro nella notte del 10/6/2007;
– il ME. si presentò con una borsa contenente la somma di 95.000 Euro, fu fatto salire dapprima a bordo di un’auto e, successivamente, a bordo di una seconda, ed alla fine condotto in una strada di campagna;
– in quel luogo un uomo di nome ‘P. ‘ (F. n.d.r.) gli prese la borsa dalle mani dicendogli ‘dammi i soldi’ (dazione che non fu fatta deliberatamente come ha precisato lo stesso ME. );
– immediatamente comparvero delle luci lampeggianti azzurre (del tipo di quelle in uso alle autovetture della polizia) e si sentirono degli spari, tutti i presenti si misero ad urlare ‘scappiamo, scappiamo’ e l’auto sulla quale si trovava la persona offesa si allontanò velocissima;
– ne seguì poi una fuga apparentemente rocambolesca con il F. che si buttò dalla macchina e la MA. che fu (apparentemente) percossa da uno dei complici che le imputavano la responsabilità dell’accaduto;
– il ME. , fatto poi scendere dall’autovettura in fuga, fu fatto salire ‘con modi bruschi’ su di un’altra autovettura e condotto in un albergo con la promessa che il giorno successivo avrebbero provveduto a recuperare il denaro, cosa che non avvenne.
Ritiene l’odierno Collegio che i Giudici di merito abbiano correttamente ravvisato nei fatti descritti gli elementi del reato di rapina e non quelli del reato di truffa (ancorché aggravata ingenerando nella vittima il timore di un pericolo immaginario).
La Corte di Appello ha motivato in modo condivisibile in punto di diritto alle doglianze al riguardo sollevate (cfr. pagg. da 28 a 33 della sentenza impugnata), prendendo in considerazione le argomentazioni difensive e dandovi puntuale risposta, sottolineando come mentre l’attività fraudolenta e di inganno ai danni del ME. era stata posta in essere nella prima fase del piano criminoso per convincere la vittima a scambiare il proprio denaro con quello (inesistente) di provenienza delittuosa, in un secondo momento la consegna del denaro era avvenuta in seguito ad un’azione intimidatoria e coercitiva ai danni della vittima: la simulazione di un intervento delle forze dell’ordine giunte sul luogo a bordo di macchine di servizio con lampeggianti in funzione mentre risuonavano gli spari avevano determinato, infatti, un risultato di intimidazione e costrizione della vittima.
Ha proseguito, ancora la Corte di Appello evidenziando come la situazione di pericolo non fu certo né inventata, né immaginata dal ME. sull’onda dell’emozione e del senso di colpa per il delitto che credeva di avere commesso ma creata ad arte dai rapinatori perché la ritenesse reale.
In sostanza, conclude la Corte di Appello che la rappresentazione fatta al ME. fu quella di un ‘pericolo gravissimo dotato di forza intimidatoria straordinaria, funzionale sia ad assicurarsi sia il profitto avuto di mira sia l’impunità, già che era stata studiata ed attuata per dare ad intendere alla vittima l’estraneità del gruppo alla perdita definitiva del suo denaro’. Inoltre sul ME. fu esercitata anche la violenza tipica della rapina ‘sia per sottrargli materialmente dalle mani la borsa con il denaro, sia per impedirgli di reagire quando vide sparire il capitale investito e sfumare il guadagno sperato’ atteso che al ME. di fatto fu anche impedito di scendere dalla macchina e di tornare subito sul posto per cercare di recuperare il denaro.
Come detto, le osservazioni prodotte dalla Corte di Appello sul punto sono assolutamente corrette e condivisibili.
Del resto questa Corte Suprema chiamata a pronunciarsi in sede di incidente cautelare promosso con ricorso dall’imputata C. ha già avuto modo di chiarire che ‘… non può non concordarsi con il Tribunale nel senso che quanto meno la minaccia sussiste. Il ME. non avrebbe lasciato i suoi soldi se non a causa della minaccia posta in essere dagli indagati nei suoi confronti: facendo sopraggiungere i complici con le auto dotate di lampeggianti analoghi a quelli della Polizia; facendo loro ed esplodere i colpi d’arma da fuoco. Il tutto in una situazione di particolare esposizione, attentamente preordinata: la notte, il luogo appartato e sconosciuto in aperta campagna, l’impossibilità di scappare da solo, il pericolo di essere colto nella flagranza di un reato. Una minaccia, se non una violenza, è insita poi anche nel non consentirgli di scendere dall’auto per recuperare il denaro e nel non accedere alle sue richieste di tornare sul luogo in cui il denaro era stato abbandonato. Tutto ciò, pur essendo stato preordinato con un piano implicante artifici e raggiri, non si ferma alla truffa, ma rientra nella rapina, perché la cessione del denaro non è avvenuta con la semplice induzione in errore, ma è stata rafforzata con atti di violenza o quanto meno di minaccia’ (Cass. Sez. 2, sent. 12270/2008).
È noto e condiviso anche dall’odierno Collegio l’assunto di questa Corte Suprema, chiamata a pronunciarsi in un caso simile a quello qui in esame, secondo il quale ‘il criterio differenziale tra il delitto di rapina mediante minaccia e quello di truffa aggravata dall’ingenerato timore di un pericolo immaginario consiste nel diverso modo in cui viene prospettato il danno; in particolare, si ha truffa aggravata quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall’agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all’azione od omissione versando in stato di errore; viceversa ricorre il delitto di rapina mediante minaccia quando il danno – come nel caso di specie ndr. – viene prospettato come certo e sicuro, ad opera del reo o di altri ad esso collegati, di modo che l’offeso è posto nella alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto o di incorrere nel danno minacciato’ (ex ceteris: Cass. Sez. 2, sent. n. 51732 del 19/11/2013, dep. 23/12/2013, Rv. 258110).
Inoltre la giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente occupata proprio di fattispecie concrete analoghe a quelle oggetto del presente ricorso, pervenendo alla conclusione che la condotta del soggetto che si spaccia falsamente come agente di polizia costituisce un atto di coazione idoneo a comprimere la libertà psichica della vittima e quindi ad integrare l’elemento della minaccia costitutivo del delitto di rapina (sez. 1 n. 116 del 30/1/1964, Rv. 099188; sez. 4 n. 11407 del 1/8/1985, Rv. 171231; sez. 2 n. 948 del 16/12/2009, Rv. 246265)’.
Quanto detto determina l’infondatezza dei motivi di ricorso qui in esame.
In relazione a quanto evidenziato al paragrafo che precede si può affermare anche l’infondatezza dei motivi di ricorso formulati dai ricorrenti C.M.C. (punti 3.a e 3.b) e M.R. (punto 4.a) nella parte in cui si è invocato il riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 116 cod. pen. con i conseguenti effetti nella determinazione della pena.
Risulta provato dalla oramai indiscutibile ricostruzione dei fatti operata dai Giudici di merito che la C. rivestì un ruolo centrale nell’organizzazione della rapina, dalla fase di abboccamento della vittima a quella preparatoria dell’operazione di scambio, fino alla fase attuativa, giacché assieme alla MA. portò il ME. dove avrebbe incontrato gli esecutori materiali, rimanendo poi nell’auto di F. in attesa dei complici con i quali si ricongiunse e commentò l’accaduto (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata).
Quanto al M. risulta accertato che egli prese parte alla fase esecutiva dell’azione delittuosa prendendo parte alla messinscena relativa al finto arrivo del personale di polizia.
La Corte di Appello si è occupata della questione in proposito sollevata dalla C. (cfr. pagg. 36 e 37 della sentenza impugnata) e né ha dato una risposta non solo congrua ma assolutamente corretta in punto di diritto evidenziando come sulla base degli elementi evidenziati in sentenza ‘è indiscutibile la piena consapevolezza di C.M.C. delle specifiche modalità che sarebbero state adottate per intimidire gravemente ME. ed approfittarne per sottrargli la borsa’ il che non consente di differenziarne la posizione rispetto a quella dei complici esecutori materiali della rapina.
Del resto questa Corte Suprema, con assunti condivisi anche dall’odierno Collegio, ha già avuto modo di chiarire che ‘in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l’evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata’ (Cass. Sez. 2, sent. n. 49486 del 14/11/2014, dep. 27/11/2014, Rv. 261003) e, ancora, che ‘in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità’ (Cass. Sez. 2, sent. n. 3167 del 28/10/2013, dep. 23/01/2014, Rv. 258604) il che certo non può dirsi verificato nel caso in esame.
Il discorso effettuato vale ad ogni effetto anche per il M. anche se in questo caso si viene ad aggiungere l’inammissibilità del relativo motivo di ricorso in quanto, come si evince dal riassunto dei motivi di ricorso contenuto nella sentenza impugnata, il gravame sul punto non è stato indicato tra quelli proposti in sede di appello.
Del resto la difesa dell’imputato non ha allegato al ricorso i motivi di appello al fine di dimostrare di aver proposto la doglianza anche in quella sede. Infatti tenuto conto di quanto disposto dall’art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p., ed in virtù dell’onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, imposto dall’art. 581, comma 1, lett. e), c.p.p., parte ricorrente avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, nell’odierno ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto, poiché la tempestiva deduzione della violazione di legge come motivo di appello costituisce requisito che legittima la riproposizione della doglianza in cassazione e, pertanto, di ciò il ricorso, con la dovuta specificità, deve dar conto.
Invero, questa Corte Suprema ha già avuto modo di affermare il seguente principio di diritto: “Il ricorso proposto per violazioni di legge asseritamente verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, per soddisfare l’onere di specificità dei motivi imposto a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p., deve contenere la specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, nel caso in cui lo stesso non dia conto della deduzione della predetta violazione di legge come motivo di appello; il ricorso proposto per violazioni di legge verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, ma non dedotte con i motivi di appello, sarebbe, infatti, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p., inammissibile” (Cass. Sez. 2, sent. n. 9028 del 05/11/2013, dep. 25/02/2014, Rv. 259066).
Quanto al primo dei motivi di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato P. e sopra riassunto al punto 2.a vertente sulla mancata esclusione della recidiva contestata con i conseguenti effetti sulla determinazione della pena irrogata, va detto immediatamente che, così come evidenziato al paragrafo precedente allorquando si è trattato della posizione del M. , anche nel caso del P. non risulta documentato che l’esclusione della recidiva sia stata richiesta con i motivi di appello il cui riassunto contenuto nel testo della sentenza impugnata non è stato oggetto di contestazione.
In ogni caso non vi è inconciliabilità e, quindi, contraddizione motivazionale, tra il riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche ed il bilanciamento delle stesse con la contestata (e ritenuta) recidiva laddove, comunque, la Corte di Appello ha evidenziato che il curriculum criminale del P. è segnato da una serie di condanne per reati di natura diversa (ancorché risalenti all’età giovanile) seguite in epoca recente da una applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. per violazione della legge sugli stupefacenti.
Il relativo motivo di ricorso è quindi da ritenersi infondato.
Manifestamente infondato è, poi, il secondo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato P. così come sopra riassunto al punto 2.b ed inerente all’affermazione della penale responsabilità dello stesso in relazione al reato di concorso in ricettazione del fucile sopra menzionato.
Detto motivo di ricorso verte, infatti, su di un accertamento di fatto e su di una valutazione degli elementi di prova che, laddove sorretti da una motivazione congrua e non manifestamente illogica, come avvenuto nel caso in esame, è insindacabile in questa sede.
La Corte di Appello investita della relativa doglianza vi ha dato infatti una risposta adeguata (cfr. pagg. 34 e 35 della sentenza impugnata) esaminando con attenzione gli elementi che consentono di ricollegare il contenuto dell’involucro prelevato dal F. in presenza del P. (sotto gli occhi dei carabinieri che li sorvegliavano) con il fucile che fu rinvenuto dagli investigatori nello stesso nascondiglio sotto un mucchio di pietre in data 23/4/2007.
Ci si trova indubbiamente in presenza di elementi di prova indiziari ma va in questa sede ricordato che ‘il sindacato di legittimità sulla gravità, precisione e concordanza della prova indiziaria è limitato alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità e non fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati (Cass. Sez. 4, sent. n. 48320 del 12/11/2009, dep. 17/12/2009, Rv. 245880). Non essendovi vizi rilevabili in questa sede circa i profili motivazionali adottati sul punto dai Giudici di merito, non ricorrono quindi le condizioni per procedere all’annullamento sotto tale profilo della sentenza impugnata.
Infondato è, poi, anche il terzo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato P. così come sopra riassunto al punto 2.c.
Si sostiene, come detto, da parte ricorrente che non sarebbe configurabile nella specie il reato di ricettazione in quanto il fucile oggetto di contestazione era privo di potenzialità offensiva (così come accertato dalla consulenza in atti) con la conseguenza che la condotta illecita di ricettazione avrebbe avuto come oggetto materiale un manufatto non funzionante e non costituente arma in senso proprio.
In realtà ciò che conta per potersi qualificare la condotta come ricettazione è il fatto che il soggetto abbia acquistato, ricevuto od occultato a fine di profitto un bene di provenienza illecita e certamente lo era il fucile cal. 12 poi rinvenuto dagli inquirenti che è risultato provento di furto. La circostanza che il bene era in cattivo stato di manutenzione non incide certo sulla configurabilità del reato di ricettazione.
Né per ciò solo potrebbe ritenersi sussistente l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen. atteso che, come ha condivisibilmente chiarito la Corte di Appello (cfr. pag. 35 della sentenza impugnata) la ricettazione di un’arma da sparo, per quanto maltenuta, non può certo essere definita di particolare tenuità soprattutto se strumentale a commettere altri delitti.
Ciò è conforme ad un consolidato principio che trova conforto anche in pronunce di questa Corte Suprema risalenti nel tempo (cfr. in particolare Cass. Sez. 2, sent. n. 9672 del 14/06/1985, dep. 24/10/1985, Rv. 170818).
Quanto appena detto consente di ritenere infondati i motivi di ricorso di F.F. (punto 6.b) e di F.G. (punto 7.a) vertenti per l’appunto sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 2, dell’art. 648 cod. pen. in relazione alla ricettazione del fucile sopra menzionato.
Infondato è, infine, anche il motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputata MA.Pa. e sopra riassunto al superiore punto 5.a.2 nel quale la difesa della ricorrente si duole della mancata applicazione dell’art. 49 cod. pen. nei confronti degli imputati osservando che non v’è prova in atti che il ME. al momento dei fatti avesse con sé la somma indicata e che la stessa gli sia stata sottratta con violenza o minaccia, il che porterebbe a ritenere che ci si trova in presenza di reato impossibile per inesistenza materiale dell’oggetto della condotta.
Trattasi di questione già proposta in sede di gravame innanzi alla Corte di Appello e da questa risolta con motivazione congrua e logica evidenziando che non è possibile dubitare del fatto che la sera del 10/6/2007 il ME. avesse con sé il denaro e che lo stesso gli è stato sottratto.
Si è già detto sopra che non ricorre alcuna ragione per sindacare la positiva valutazione di attendibilità effettuata dai Giudici di merito con riguardo alle dichiarazioni rese dalla persona offesa ME.Ma.Do. . Ma la Corte di Appello nel caso in esame ha anche ulteriormente evidenziato che sono stati gli imputati SORU e P. a confermare che il ME. era arrivato all’appuntamento con una borsa (o valigetta) poi sottrattagli da F.P. . E del resto – ha ulteriormente evidenziato la Corte distrettuale – se al ME. nulle era stato portato via nessuno avrebbe avuto motivo di preoccuparsi e non ci sarebbe stato bisogno di convincerlo a non denunciare il fatto. Infine se la borsa portata dal ME. fosse stata vuota ciò sarebbe emerso dalle intercettazioni successive ai fatti e gli imputati si sarebbero lamentati dell’insuccesso dell’operazione ‘invece proprio di soldi parlò F.P. subito dopo la rapina raccomandando ai complici di cancellare dalle banconote eventuali segni distintivi o di camuffarli con una penna e di gettare quelle troppo riconoscibili’.
Quello operato dalla Corte distrettuale è quindi un ragionamento fondato su elementi concreti analizzati in modo assolutamente logico che non consente certo di ritenere al riguardo viziata la sentenza sul punto.
Da quanto sopra consegue il rigetto di tutti i ricorsi in esame, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Leave a Reply