Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 4 marzo 2015, n. 9392

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Ciro – Presidente
Dott. GALLO Domenico – Consigliere
Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere
Dott. ALMA Marco Mar – Consigliere
Dott. PELLEGRINO Andr – est. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Pescara;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS) ed altri;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell’appello, n. 48/2014 in data 04.11.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Dott. Roberto Aniello, il quale ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;
sentita la discussione dell’avv. (OMISSIS), difensore di (OMISSIS) e di (OMISSIS) che si e’ associato alle conclusioni del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 09.10.2014, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pescara disponeva il sequestro preventivo, per equivalente, delle disponibilita’ liquide e dei beni mobili e/o immobili comunque nella disponibilita’ degli indagati fino alla concorrenza di euro 193.476,00, pari al valore dell’imposta evasa, anziche’ di euro 703.550,00 come richiesto dal pubblico ministero, corrispondente all’intero ricavo d’impresa derivante dalle complessive operazioni societarie effettuate in nero.
1.1. Avverso detto provvedimento, il pubblico ministero proponeva appello avanti al Tribunale di Pescara.
1.2. Con ordinanza in data 04.11.2014, il Tribunale di Pescara rigettava il gravame riconoscendo come la tesi sostenuta dall’appellante sulla natura delittuosa dell’intera somma oggetto di distrazione dall’attivo societario, quale importo globale delle somme riscosse in contanti costituenti tutte oggetto di artificiose operazioni di sostituzione, a mezzo dell’emissione di assegni circolari da parte dei vari soggetti coinvolti nella vicenda previa consegna dei contanti da parte di (OMISSIS), non si sottraeva alle censure gia’ espresse dal giudice di primo grado.
2. Avverso il provvedimento del Tribunale, il Procuratore della Repubblica di Pescara propone ricorso per cassazione, lamentando, con due distinti motivi di ricorso la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b); l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale (articoli 648 bis e 648 quater c.p., articolo 321 c.p.p., comma 2).
2.1. Con riferimento al primo motivo, si assume l’erroneita’ della decisione impugnata, adottata in violazione e/o falsa applicazione degli articoli 648 bis e 648 quater c.p., la’ dove stabilisce la corrispondenza tra il profitto del reato presupposto e il profitto/prodotto dei fatti di riciclaggio e/o reimpiego.
2.1.1. L’indagine aveva consentito di accertare che nel periodo d’imposta 2009, la (OMISSIS) s.r.l. faceva parte di un “gruppo societario” familiare riconducibile alla famiglia (OMISSIS), della quale facevano parte anche altre societa’ sorelle dalla “capogruppo”. In tale quadro si collegava l’operazione indagata, intrapresa al fine di reimmettere il contante derivante dal “nero” della (OMISSIS), nonche’, in piccola parte, dal “nero” delle altre societa’ sorelle: si trattava, in primo luogo, di “sostituire” il contante con assegni e vaglia circolari; quindi, di reimpiegare nella societa’ le somme costituenti corrispettivi “in nero” dell’attivita’ caratteristica della stessa. L’operazione di reimpiego delle suddette somme era avvenuta mediante la giustificazione contabile dei versamenti, a titolo di “finanziamento soci” ascritti pro-quota ai membri della famiglia soci della (OMISSIS) s.r.l., in tal modo completando l’effetto vantaggioso, per i soci, dell’operazione stessa, con profitto rilevante non solo sul piano fiscale, a vantaggio della societa’, ma anche su quello reddituale, a vantaggio dei soci, che definitivamente si appropriavano di parte del reddito della societa’, trasformandolo in propri crediti. Dal momento che l’indagine indicava i valori di euro 193.476,00 come “profitto” del delitto di cui all’articolo 4 Decreto Legislativo n. 74/2000 commesso dal legale rappresentante della (OMISSIS) ( (OMISSIS)) con la dichiarazione dei redditi periodo d’imposta 2009 e di euro 703.550,00 come “prodotto” e “profitto” dei delitti di cui agli articoli 648 bis e 648 ter c.p. commessi attraverso le condotte specificate nelle imputazioni provvisorie, il pubblico ministero chiedeva di voler disporre il sequestro preventivo finalizzato a confisca, eventualmente “per equivalente” dell’importo complessivamente considerato.
2.1.2. Erroneamente il Tribunale aveva fatto discendere la conferma della sovrapponibilita’ del profitto del delitto presupposto di dichiarazione infedele con quello del delitto di riciclaggio/reimpiego della somma percepita “in nero” da incaricati della societa’ da riflessioni attinenti la natura e l’operativita’ delle clausole di riserva: argomento che, in questa sede, appare rilevante solo sul piano del fumus del delitto di cui all’articolo 648 ter c.p. (attribuito a (OMISSIS) e a (OMISSIS) ed escluso dal giudice per le indagini preliminari), ma non su quello del delitto di cui all’articolo 648 bis c.p., comunque ritenuto sussistente dal giudice per le indagini preliminari e costituente questione non devoluta alla cognizione del giudice d’appello: da qui l’inconferente motivazione del Tribunale rispetto al thema decidendum, rappresentato dalla determinazione del valore costituente “prodotto-profitto” del delitto di cui all’articolo 648 bis c.p., ascrivibile a piu’ indagati. La complessiva somma di euro 703.550,00:
– ha natura certamente delittuosa, anche indipendentemente dalla finalita’ evasiva che ispirava l’operazione;
– veniva tecnicamente “riciclata” da numerosi indagati, di tal che deve necessariamente considerarsi come “prodotto” del delitto di cui all’articolo 648 bis c.p., confiscabile ex articolo 648 quater c.p.;
– ripulita e reimmessa nella societa’, attivita’ che costituisce all’evidenza “profitto” dell’operazione.
2.2. Con riferimento al secondo motivo, si censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’insussistenza del fumus delicti commissi con riferimento alle condotte di reimpiego per effetto dell’operativita’ della clausola di riserva.
2.2.1. Invero, dovendosi considerare la clausola di riserva come disposizione eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione, si deve ritenere che la dizione “… fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi di cui agli articoli 648 e 648 bis c.p….” scrimini solo le condotte di reimpiego direttamente poste in essere dall’autore della stessa condotta che generava la natura delittuosa dell’utilita’ poi reimpiegata potendosi verificare una scriminante “a cascata” priva di senso e di confini: da qui la ricorrenza del fumus del reimpiego nella condotta degli amministratori della (OMISSIS) dal momento che, allo stato dell’indagine, (OMISSIS) non risulta avere concorso nella commissione del delitto di cui all’articolo 648 bis c.p., delitto che funge da delitto presupposto per il successivo reimpiego realizzato mediante la falsa operazione societaria di “finanziamento soci”, mentre il (OMISSIS) non risulta aver avuto alcun ruolo nel delitto di dichiarazione infedele commesso da (OMISSIS), legale rappresentante della (OMISSIS).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso appare manifestamente infondato e, come tale, risulta inammissibile.
2. Con riferimento al thema decidendum, vanno preliminarmente rammentate le regole in tema di impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo. Innanzitutto va considerato che, con il ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 325 c.p.p., puo’ essere dedotta la violazione di legge e non anche il vizio di motivazione. Ma, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorre violazione di legge laddove la motivazione stessa sia del tutto assente o meramente apparente, non avendo i pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato. In tale caso, difatti, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell’atto.
3. Va inoltre ricordato che, anche se in materia di sequestro preventivo per equivalente, il codice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio serio come per le misure cautelari personali, non e’ pero’ sufficiente prospettare un fatto costituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione. E’ invece necessario valutare le concrete risultanze istruttorie per ricostruire la vicenda anche al semplice livello di “fumus” al fine di ritenere che la fattispecie concreta vada ricondotta alla figura di reato configurata; e’ inoltre necessario che appaia possibile uno sviluppo del procedimento in senso favorevole all’accusa nonche’ valutare gli elementi di fatto e gli argomenti prospettati dalle parti. A tale valutazione, poi, dovranno aggiungersi le valutazioni in tema di periculum in mora che, necessariamente, devono essere riferite ad un concreto pericolo di prosecuzione dell’attivita’ delittuosa ovvero ad una concreta possibilita’ di condanna e, quindi, di confisca (cfr., Cass., Sez. 6, sent. n. 6589 del 10/01/2013-dep. 11/02/2013, Gabriele, rv. 254893).
4. Peraltro, sebbene il giudice del riesame non possa sindacare la fondatezza e/o l’attendibilita’ degli elementi probatori addotti dall’accusa a sostegno della misura cautelare, lo stesso e’ tenuto comunque ad operare un raffronto tra la fattispecie astratta (legale) e la fattispecie concreta (reale), cosi’ da imporre il suo potere demolitorio nei soli casi in cui la difformita’ sia rilevabile ictu oculi ovvero nei casi in cui gli elementi probatori non siano pertinenti o utilizzabili.
5. (OMISSIS) tali premesse, ritiene questo Collegio come le valutazioni e gli apprezzamenti probatori operati dai giudici di merito, e nella specie espressi nel provvedimento impugnato, trovino una giustificazione che risulta completa nonche’ fondata su argomentazioni giuridicamente corrette, adeguate e coerenti, il tutto in presenza di un ragionamento probatorio indenne da vizi logici.
6. Invero, con riferimento ad entrambi i motivi di doglianza trattabili congiuntamente in ragione delle reciproche interazioni, censura il ricorrente la decisione del Tribunale che fa discendere la conferma della sovrapponibilita’ del profitto del delitto presupposto di dichiarazione infedele con quello del delitto di riciclaggio/reimpiego della somma percepita “in nero” da incaricati della societa’ da riflessioni attinenti la natura e l’operativita’ delle clausole di riserva, trattandosi di motivazione del tutto inconferente rispetto al thema decidendum rappresentato dal valore costituente “prodotto/profitto” del delitto di cui all’articolo 648 bis cod. pen. commesso da numerosi soggetti nell’ambito della presente vicenda; ulteriore censura viene mossa in ordine alla ritenuta insussistenza del fumus delicti commissi con riferimento alle condotte di reimpiego per effetto dell’operativita’ della clausola di riserva in ordine alla non punibilita’ del reimpiego degli incassi “in nero” realizzato mediante la contabilizzazione della somma come “finanziamento soci”.
6.1. La valutazione compiuta dal Tribunale – che censura l’assunto accusatorio secondo cui la complessiva somma di euro 703.550,00, corrispondente all’intero ricavo d’impresa derivante dalle complessive operazioni societarie in nero, sarebbe sequestrabile in quanto costituirebbe il profitto o il prodotto del reato di cui agli articoli 648 bis e 648 ter c.p. – appare condivisibile.
6.2. Invero, correttamente il Tribunale ha ritenuto sovrapponibile il profitto del delitto tributario (che non va identificato con l’imponibile sottratto a tassazione bensi’ nel quantum dell’imposta evasa) rispetto a quello della condotta di riciclaggio anche in considerazione dei titoli di incolpazione elevati che vedono (OMISSIS) rispondere del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, (OMISSIS) e (OMISSIS) del reato di cui all’articolo 648 ter c.p., gli altri indagati del reato di cui all’articolo 648 bis c.p., e la societa’ del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articoli 5, 9 e ss. e 25 octies.
6.3. Prodromica rispetto ad ogni altra valutazione e’ l’individuazione del nesso esistente tra le connotazioni assunte dai delitti di riciclaggio e reimpiego e la portata della clausola, contenuta nell’incipit delle due disposizioni, che prevedono entrambe l’impunita’ per tali reati nei confronti di colui che abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto. Le due ipotesi di delitto esordiscono facendo salvi i casi di concorso di persone nel reato, con la conseguenza che il riciclaggio e l’impiego di denaro, beni o utilita’, posti in essere dai partecipi dei delitti dai quale essi provengono non determinano l’attribuzione di una responsabilita’ ulteriore rispetto a quella che deriva dall’articolo 110 c.p..
6.4. Dei rapporti tra riciclaggio e reati presupposti si sono occupate in tempi recenti le Sezioni Unite (Sez. U, sent. n. 25191 del 27/02/2014, dep. 13/06/2014, Iavarazzo). Il significato di tale clausola (“fuori dei casi di concorso nel reato), si legge in sentenza, “.. e’ stato variamente interpretato. In giurisprudenza si e’ affermato che essa esprime un rapporto di sussidiarieta’ espressa, funzionale a delineare un concorso apparente di norme in luogo di un concorso di reati (Sez. 2, sent. n. 47375 del 06/11/2009, Di Silvio, Rv. 246433 e 246434). Tale tesi e’ stata oggetto di alcuni rilievi critici. Innanzitutto si e’ osservato che la sussidiarieta’ presuppone norme incriminatrici che convergono su un medesimo “fatto” e che dunque, non puo’ sussistere un rapporto di sussidiarieta’ tra riciclaggio e delitto presupposto che si qualificano per condotte fra loro profondamente diverse. Si e’, inoltre, argomentato che la sussidiarieta’ richiede o diversi gradi di offesa ad un medesimo bene o, comunque, la convergenza nella delineazione di un complessivo assetto di tutela in relazione a determinati interessi. Sotto questo profilo, l’analisi comparativa tra la pluralita’ dei reati presupposto e i delitti di riciclaggio e reimpiego evidenzia l’insussistenza di un rapporto di gradualita’ o di complementarieta’, avuto riguardo alla significativa divergenza dell’offensivita’ dei fatti e alla eterogeneita’ dei rispettivi oggetti giuridici. La stessa diversita’ del trattamento sanzionatorio e’ stata valorizzata quale argomento di conferma del fatto che la sussidiarieta’ e’ una categoria inidonea a qualificare i rapporti tra reato presupposto, riciclaggio, reimpiego, considerato che, spesso, queste ultime due fattispecie sono punite piu’ severamente del primo. Una parte della dottrina evoca il principio del ne bis in idem sostanziale quale linfa del criterio dell’assorbimento (o consunzione), osservando che punire a titolo di riciclaggio l’autore del reato presupposto comporterebbe una doppia punizione per un medesimo fatto, unitariamente voluto dal punto di vista normativo. Tale richiamo – secondo altri Autori – non tiene conto dell’insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, sent. n. 25887 del 26/03/2003, Giordano, Rv. 224605-08). Le norme del cui “assorbimento” si discute devono, infatti, perseguire scopi per loro natura omogenei, pur escludendosi che l’omogeneita’ si traduca in identita’ del bene giuridico. Lo scopo perseguito dalla norma che prevede il reato meno grave e’ assorbito da quello concernente il reato piu’ grave. La punizione del reato antecedente esaurisce il disvalore complessivo e la condotta successiva rappresenta un normale sviluppo di quella antecedente, attraverso la quale il soggetto realizza l’utile perseguito con il primo reato o se ne assicura il frutto. E’ soltanto in questi limiti che, in ossequio al principio di proporzione tra fatto e pena che ispira l’ordinamento penale, non e’ ammessa una duplicazione di tutela e di sanzione. L’eterogeneita’ dei beni giuridici tutelati rispettivamente dal delitto presupposto e da quelli di riciclaggio e reimpiego impedisce di ritenere che la punizione per il reato presupposto possa “assorbire” il disvalore dei reati previsti dagli articoli 648 bis e 648 ter c.p.. Al riguardo, e’ stata sottolineata la circostanza che talora i delitti di riciclaggio o di reimpiego sono assistiti da una sanzione penale piu’ elevata rispetto a quella prevista per il reato presupposto. Infine, una parte della giurisprudenza (Sez. 5, sent. n. 8432 del 10/01/2007, Gualtieri, Rv.236254) e della dottrina ricollegano la clausola presente nell’incipit degli articoli 648 bis e 648 ter c.p., al post factum non punibile, osservando che il disvalore della condotta susseguente e’ gia’ incluso in quella precedente che integra il reato piu’ grave e che le operazioni d’investimento dei proventi dei delitti costituiscono il normale sbocco della precedente attivita’ criminale. Pertanto, essendo tali condotte strettamente funzionali agli illeciti principali, sarebbe l’antefatto delittuoso a risolvere “sostanzialmente” il contenuto offensivo della condotta consequenziale. Tale criterio e’ considerato inappagante da una parte delle dottrina, tenuto conto dell’eterogeneita’ dei delitti presupposto e del corredo di sanzioni potenzialmente piu’ gravi per le attivita’ post-delictum rispetto a quelle previste per il reato base all’esito delle modifiche normative in precedenza ricordate. In altra prospettiva si e’ osservato che l’esclusione della sanzione penale nei confronti di colui che ricicla o reimpiega i proventi derivanti da un delitto da lui stesso in precedenza commesso costituisce una causa soggettiva di esclusione della punibilita’ alla cui stregua il legislatore, pur riconoscendo il disvalore penale del fatto, rinuncia ad irrogare per esso la pena. La ratio di questa scelta viene individuata nell’esigenza di evitare cause pressoche’ automatiche di aggravamento della responsabilita’, indipendenti dal disvalore rinvenibile nel riciclaggio o nel reimpiego del bene e degli effetti ad esso ricollegabili, nell’irragionevolezza di un’indiscriminata risposta sanzionatoria a fronte di un’ampia varieta’ delle singole situazioni concrete e della differente pericolosita’ del loro concreto atteggiarsi, nonche’ nella volonta’ di scongiurare meccanismi presuntivi nella ricostruzione del fatto tipico e delle responsabilita’ per il reato presupposto. Indipendentemente dalla ricostruzione dogmatica della clausola, il Collegio tuttavia ritiene che la previsione che esclude l’applicabilita’ dei delitti di riciclaggio e reimpiego di capitali nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto costituisce una deroga al concorso di reati che trova la sua ragione di essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore, di ritenere l’intero disvalore dei fatti ricompreso nella punibilita’ del solo delitto presupposto
6.5. L’applicazione del principio teste’ affermato ha portato il Tribunale a ritenere, con motivazione del tutto giustificata e scevra da vizi, come la dichiarazione dei redditi infedele fungesse da presupposto della condotta di riciclaggio/reimpiego e che solo l’ammontare della somma evasa, pari ad euro 193.476,00, ne costituisse l’oggetto sequestrabile.
6.6. Medesima conclusione di manifesta infondatezza involge il secondo motivo di doglianza che invoca l’applicazione del sequestro dell’intera somma in presenza di un riconosciuto fumus delicti commissi del delitto di reimpiego da parte degli amministratori della (OMISSIS) poiche’ “… allo stato dell’indagine il (OMISSIS) non risulta aver concorso nella commissione del delitto di cui all’articolo 648 bis c.p., delitto che funge da delitto presupposto per il successivo reimpiego realizzato mediante la falsa operazione societaria di “finanziamento soci”… (e)… il (OMISSIS) non risulta aver avuto alcun ruolo nel delitto di dichiarazione infedele commesso dal legale rappresentante (OMISSIS)”, implicando la censura in parola un indagine di fatto non consentita nella presente sede di legittimita’.
7. Ne consegue l’inammissibilita’ del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *