cassazione 9

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 27 febbraio 2015, n. 8906

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente
Dott. D’ISA Claudio – Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia – rel. Consigliere
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3933/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 26/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. (OMISSIS) del foro di Milano che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
(OMISSIS) ricorre avverso la decisione di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza.
Con il ricorso contesta in primo luogo il giudizio di responsabilita’, sostenendo il difetto e l’illogicita’ della motivazione laddove la responsabilita’ del prevenuto era stata basata sulla deposizione dell’operante che aveva riferito che l’imputato era alla guida di detto veicolo ed era stato controllato mentre lo stava guidando. A tale deposizione doveva contrapporsi quella dei testi prodotti a difesa.
Con altra doglianza, anch’essa afferente il giudizio di responsabilita’, si deduce la nullita’ dell’accertamento alcolimetrico sul rilievo che “nel verbale di accertamento” non risulterebbe presente “un codice”, tale da permettere di “individuare con sufficiente certezza la tipologia dell’apparecchio utilizzato” e la relativa omologazione.
Ci si duole, ancora, della mancata concessione delle generiche, motivata dalla Corte di merito con la mancata prospettazione di elementi a tal fine significativi, e dell’eccessivita’ della pena.
Infine, ci si duole della mancata sostituzione della pena con quella sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’, motivata dalla Corte di appello con l’intempestivita’ della richiesta, avanzata solo con l’atto di appello; con la carenza di procura speciale del difensore richiedente; con la genericita’, comunque della richiesta, senza la specificazione del luogo ove avrebbe dovuto svolgersi il lavoro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ infondato.
Le doglianze sulla responsabilita’ sono nella sostanza generiche, nonostante gli argomenti spesi a supporto, perche’ attinge un apprezzamento del compendio probatorio satisfattivamente dimostrativo della condizione di irregolarita’ in cui versava l’imputato: il giudicante ha apprezzato la testimonianza dell’operante che aveva effettuato il controllo del veicolo e che ha riferito sia che il mezzo era in movimento sia che a condurlo era l’imputato.
Mentre gia’ in primo grado le testimonianze “a discarico” erano state sottoposte al Procuratore della Repubblica, assumendosene la falsita’.
L’apprezzamento del giudicante non merita censure in questa sede.
Cio’ in quanto, in tema di ricorso per cassazione, allorquando si prospetti il difetto di motivazione, l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) non consente alla Corte di legittimita’ una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perche’ e’ estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori (Sezione 6, 6 maggio 2009, Esposito ed altro).
A questo, anzi, dovendosi aggiungere che, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi ad una “doppia conforme” e cioe’ ad una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento puo’ essere rilevato in sede di legittimita’, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato e’ stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sezione 4, 10 febbraio 2009, Ziello ed altri). Ipotesi qui non ricorrente.
Cio’ vale anche per il motivo afferente l’apparecchio utilizzato per l’alcooltest.
Va ricordato che, secondo la giurisprudenza consolidata, l’esito positivo dell’alcooltest e’ idoneo a costituire prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed e’ semmai onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione ovvero vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione di difettosita’ o assenza di omologazione dell’apparecchio (di recente, Sezione 4, 10 maggio 2012, De Rinaldis).
Per l’effetto, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione (Sezione 4, 12 luglio 2013, Varratta).
Ma certo il tema dell’inidoneita’ dell’apparecchio e quello delle caratteristiche tecniche di questo non possono essere devoluti, specie per la prima volta, in Cassazione.
Inaccoglibili le doglianze sul trattamento sanzionatorio, che afferiscono profili squisitamente riservati al vaglio del giudice di merito.
Va ricordato che la concessione o no delle circostanze attenuanti generiche risponde ad una facolta’ discrezionale del giudice, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa l’adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravita’ effettiva del reato ed alla personalita’ del reo. Tali attenuanti non vanno intese, comunque, come oggetto di una “benevola concessione” da parte del giudice, ne’ l’applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento dell’esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (cfr. Sezione 6, 28 ottobre 2010, Straface, che, con affermazione qui calzante, ha ritenuto corretto il diniego delle invocate attenuanti generiche, operato dal giudice di appello, anche senza l’assolvimento di un pregnante onere di motivazione, a fronte di una impugnazione che non aveva indicato alcun elemento meritevole di favorevole valutazione).
Analoghe considerazioni valgono anche per la determinazione del trattamento sanzionatorio, concordemente determinato in primo e secondo grado, rispetto al quale va anzi considerato che trattasi di trattamento sanzionatorio che ratione temporis il fatto e’ stato commesso il (OMISSIS) e’ stato determinato avendo riguardo a limiti edittali di pena piu’ favorevoli, quanto alla pena detentiva, rispetto a quelli poi introdotti con la Legge n. 29 luglio 2010, n. 120 che e’ la legge che ha anche introdotto il lavoro sostitutivo ex articolo 186 C.d.S., comma 9 bis.
Cio’ che conduce all’inaccoglibilita’ anche del motivo concernente la sostituzione della pena on il lavoro di pubblica utilita’.
Vale infatti il principio secondo cui, in tema di circolazione stradale concernente il reato di guida in stato di ebbrezza commesso anteriormente all’entrata in vigore della Legge n. 120 del 2010, qualora la sentenza di primo grado sia emessa essendo vigente la Legge n. 120 del 2010 – che introduce la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’ – ed infligga una pena determinandola con riferimento al trattamento sanzionatorio previgente – meno severo rispetto a quello vigente – la sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilita’ puo’ essere disposta soltanto se con l’appello dell’imputato sia devoluta anche la questione relativa alla illegalita’ della pena principale inflitta in primo grado, in quanto il “novum” normativo di cui alla Legge n. 120 del 2010, ove ritenuto piu’ favorevole in concreto, deve essere applicato nella sua integrante, ivi compreso il nuovo e piu’ severo trattamento sanzionatorio per il reato di guida in stato di ebbrezza (Sezione 4, 28 marzo 2013, Perfumo, rv. 257187, in una fattispecie in cui l’imputato si era limitato a richiedere con l’appello la sostituzione della pena).
E’ principio qui calzante non risultando, ne’ dalla sentenza, ne’ dal ricorso, la ricorrenza della anzidetta condizione, che assorbe ogni ulteriore considerazione.
Al rigetto del ricorso consegue ex articolo 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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