Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 4 luglio 2014, n. 15401
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere
Dott. MATERA Lina – Consigliere
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8909-2008 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COND VIA (OMISSIS), IN PERSONA DELL’AMM.RE P.T. – P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7/2008 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 07/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/2014 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati e chiede l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. (OMISSIS) difensore del controricorrente che si riporta agli atti depositati e chiede il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine, l’infondatezza del ricorso.
(OMISSIS) proponeva appello,che veniva rigettato dalla Corte di appello di Trieste con sentenza in data 23 settembre 2008.
I giudici secondo grado ritenevano infondata la doglianza relativa alla mancata contabilizzazione nel bilancio delle spese che (OMISSIS) asseriva essergli dovutegli dal condominio in forza di alcune sentenze, in base alla seguente motivazione:
Invero quanto alla mancata indicazione tra le poste contabili, delle somme dovute al (OMISSIS), quali quelle indicate a pag. 5 dell’atto di appello, che troverebbero titolo in una transazione e in due sentenze, rileva la Corte che il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto l’assenza della denunciata falsita’ giacche’ il rendiconto, anche in passato, e’ stato redatto secondo il principio di cassa, e non di competenza, sicche’ i suddetti debiti, alla luce di tale forma di rendicontazione, non dovevano essere indicati.
In ordine alla doglianza relativa all’addebito in misura eccessiva delle spese del servizio di riscaldamento in considerazione del cattivo funzionamento dello stesso la Corte di appello cosi’ motivava:
… questa Corte, in merito alla dedotta insufficienza del servizio di riscaldamento, a causa del malfunzionamento del relativo impianto, ha gia’ chiarito, in altra controversia instauratasi tra le stesse parti, ed avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione condominiale che approvo’ il rendiconto dell’esercizio 1999-2000, che l’obbligo del condomino di partecipare alle spese per il godimento e la conservazione delle cose comuni, e per la prestazione dei servizi resi nell’interesse di tutti i condomini, trova la sua unica fonte nella comproprieta’ delle parti comuni dell’edificio, e non in un rapporto contrattuale di natura sinallagmatica, con la conseguenza che se l’impianto centralizzato di riscaldamento non eroghi sufficiente calore il condomino che lo lamenta non e’ esonerato dal contribuire alle relative spese (cfr. Cass., sez. un., n. 10492 del 1996).
In sostanza, l’esonero dal pagamento dei contribuiti, e’ consentito solo se l’impianto centralizzato, per ragioni strutturali, escluda totalmente il condomino dal relativo servizio, mentre, nel diverso caso – com’e’ quello in esame – in cui venga dedotto un insufficiente grado di riscaldamento dell’unita’ immobiliare, a causa della colpevole inerzia del condominio nel provvedere alla riparazione dell’impianto, il condomino che si ritiene da cio’ danneggiato, puo’ pretendere solo il risarcimento del danno, ma non di essere esonerato dal pagamento della quota a suo carico, o la restituzione di quanto gia’ pagato nei passati esercizi, dato che il servizio, magari entro certi limiti, gli e’ stato comunque fornito (cfr. Cass. n. 12956 del 2006).
Il secondo motivo di appello con il quale (OMISSIS) si doleva del rigetto della doglianza riferita al fatto che gli sarebbe stato impedito di prendere visione e di estrarre copia di tutta la documentazione inerente al rendiconto, veniva ritenuto infondato, in base alla considerazione che la doglianza era riferita al solo libretto di manutenzione della caldaia che, in se’, non atteneva certamente ad alcuno degli aspetti contabili che interessavano il rendiconto delle spese condominiali, per cui non era dato comprendere, ne’ l’appellante lo spiegava, quale fosse l’interesse che, ai suddetti fini, sarebbe stato violato.
L’ultimo motivo, con il quale l’appellante lamentava che il giudice di primo gravo avesse disatteso la doglianza relativa alla mancata convocazione del Consiglio di condominio, che, in forza del regolamento condominiale doveva avvenire prima dell’approvazione del rendiconto per dar modo di controllare l’esattezza dei conti, veniva ritenuto infondato in base alla seguente motivazione:
Invero, come e’ stato dedotto dal condominio, in comparsa di risposta di primo grado, il rendiconto in questione fu sottoscritto, per presa visione, da due dei consiglieri (doc. 3), e, quindi, quantomeno dalla maggioranza del Consiglio, dato che quest’ultimo, a norma dell’articolo 7 del regolamento condominiale, e’ formato da tre membri, scelti tra i condomini, e decide a maggioranza.
Atteso quanto sopra, e ritenuto di dover presumere che tutti i restanti condomini, come normalmente avviene, abbiano preso visione del suddetto rendiconto, prima della costituzione dell’assemblea che lo approvo’, ritiene la Corte che il suddetto Consiglio sia stato comunque informato, preventivamente, di tutti i dati che concernevano la gestione del precedente esercizio, anche attraverso la documentazione esistente presso l’ufficio dell’amministratore, al cui accesso non risulta che sia stato frapposto ostacolo alcuno, sicche’, in definitiva, puo’ dirsi che la finalita’ della suddetta norma regolamentare, che e’ quella di assicurare che i consiglieri possano prendere visione dei dati contabili, e muovere eventualmente le loro osservazioni, e’ stata raggiunta.
Contro tale decisione (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il condominio.
Il motivo e’ infondato.
Non contestando il ricorrente la correttezza della formazione del bilancio secondo il principio di cassa, i crediti vantati dall’attuale ricorrente, solo ima volta riconosciuti andavano inseriti nel bilancio consuntivo relativo all’esercizio in pendenza del quale tale riconoscimento era avvenuto, potendo essere inseriti nel bilancio consuntivo relativo al periodo nel quale erano stati semplicemente avanzati.
Con il secondo motivo il ricorrente ribadisce che i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere che non aveva diritto ad un esonero quantomeno parziale in merito alle spese per il riscaldamento, in considerazione del cattivo funzionamento dello stesso.
Il motivo e’ infondato.
E’ sufficiente ricordare che analoga questione e’ stata proposta e ritenuta infondata in un identico giudizio tra le stesse parti deciso con la sentenza di questa S.C. n. 29382 del 28 dicembre 2011.
Con il terzo motivo il ricorrente si duole del fatto che non sia stata ammessa una C.T.U. diretta ad accertare il cattivo funzionamento dell’impianto di riscaldamento, con conseguente riduzione del contributo dovuto per l’erogazione del relativo servizio. Il motivo e’ infondato.
L’attuale ricorrente, infatti, aveva impugnato la delibera di approvazione del bilancio per non conformita’ dello stesso al vero. La ripartizione delle spese del servizio di riscaldamento sulla base dei millesimi, invece, per quanto detto in precedenza, era corretta. Il riconoscimento della fondatezza del diritto dell’attuale ricorrente ad ottenere una restituzione di quanto pagato a tale titolo, all’esito di un eventuale giudizio, non incideva allo stato,sulla “veridicita’” del bilancio consuntivo.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe totalmente omesso di esaminare la censura relativa alla mancata possibilita’ di esaminare la documentazione.
Il motivo, a prescindere dal fatto che il “quesito di diritto” e’ totalmente avulso dalla questione sollevata, e’ infondato, in quanto non viene espressamente censurato quanto affermato nella sentenza impugnata e cioe’ che l’attuale ricorrente, in definitiva, si lamentava di non aver potuto prendere visione solo del libretto della centrale termica, il che era ininfluente ai fini della validita’ della approvazione del bilancio.
Con il quinto motivo il ricorrente si duole del fatto che non sia stata affermata la invalidita’ della delibera di approvazione del bilancio consuntivo per non essere stato lo stesso sottoposto al preventivo esame del Consiglio di condominio, come espressamente previsto dall’articolo 7 del regolamento condominiale.
Va ribadito quanto gia’ affermato da questa S.C. con la citata sentenza n. 29382/2001, in analoga controversia tra le stesse parti, e cioe’ che il motivo e’ inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente non ha riportato il testo dell’articolo 7 del regolamento di condominio, di cui propugna una interpretazione diversa da quella alla quale ha aderito la Corte di appello di Trieste.
In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che si liquidano come da dispositivo.
Leave a Reply