cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 31 dicembre 2014, n. 27565

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. MATERA Lina – Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17263/2009 proposto da:

(OMISSIS) SNC (OMISSIS), IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), ARER VALLE D’AOSTA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 280/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 19/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. (OMISSIS) presente per (OMISSIS), non viene ammesso alla difesa orale, in quanto munito di procura non notarile;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato nell’ottobre 2001 la societa’ (OMISSIS) s.n.c., quale proprietaria di un appezzamento di terreno edificabile in (OMISSIS), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di quella Citta’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e L’istituto Autonomo per le Case Popolari della (OMISSIS).
La societa’ attrice esponeva nell’atto introduttivo del giudizio che il proprio terreno era assolutamente privo di passaggio carraio e di servitu’ di scarico delle acque e che tale situazione impediva l’utilizzazione del fondo per i fini cui era urbanisticamente destinato.
Chiedeva, quindi, la coattiva costituzione delle servitu’ di passaggio carraio e di scarico delle acque, con liquidazione delle relative indennita’.
Rimasti contumaci, come da atti, alcuni dei convenuti, si costituivano (OMISSIS), (OMISSIS) ed alcuni dei convenuti condomini del Condominio (OMISSIS), i quali tutti contestavano la domanda attorea di cui chiedevano il rigetto, nonche’ la A.R.E.R., gia’ IACP della (OMISSIS), che – viceversa – riconosceva la legittimita’ della pretesa di parte attrice.
Con sentenza in data 20/22 settembre 2005 l’adito Tribunale di Aosta dichiarava la costituzione giudiziale coattiva della servitu’ di passaggio carraio a carico del fondo di proprieta’ del Condominio (OMISSIS), disponendo il versamento dell’indennita’ di euro ventri tremila; dichiarava, altresi’, la costituzione giudiziale coattiva della servitu’ di scarico delle acque sovrabbondati a carico dello stesso fondo, disponendo il versamento dell’indennita’ di euro 418, compensando le spese di causa fra tutte le parti e ponendo le spese di CTU per meta’ a carico della parte attrice e per la rimanente meta’ a carico dei condomini costituiti.
Avverso la predetta sentenza del Tribunale di primo grado interponevano appello (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali tutti instavano per la riforma dell’impugnata decisione.
Costituitasi in giudizio la Societa’ (OMISSIS) chiedeva il rigetto del proposto appello e proponeva, a sua volta, appello incidentale relativo alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado.
A seguito di integrazione di contraddittorio da parte dell’appellante incidentale, si costituivano il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), che chiedevano il rigetto della originaria domanda proposta e, in subordine, la determinazione dell’indennita’ in misura proporzionata al danno cagionato.
Con sentenza n. 280/2009 la Corte di Appello di Torino accoglieva l’appello principale, rigettava l’appello incidentale e le domande proposte nei confronti del (OMISSIS) e del (OMISSIS) ed, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, respingeva la domanda di costituzione di servitu’ coattiva di passaggio carraio, con condanna della Societa’ (OMISSIS) alla refusione dei quattro quinti delle spese del doppio grado del giudizio, compensate nella parte rimanente e con condanna, altresi’, della medesima Societa’ al pagamento delle spese del grado di appello nei confronti del (OMISSIS) e del (OMISSIS).
Per la cassazione della decisione della Corte distrettuale ricorre la (OMISSIS) S.r.l. con atto affidato a due ordini di motivi.
Resistono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di “violazione e falsa applicazione di legge dell’articolo 869 c.c., con rinvio all’articolo 2, comma 20, N.T.A. del P.R.G. di Aosta in relazione all’articolo 12 preleggi e alla Legge 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 5, All. E”.
Il motivo e’ assistito dalla formulazione di quesito ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c..
Con il motivo qui in esame si lamenta, in sostanza, il fatto che la Corte territoriale non ha, con l’impugnata sentenza, ritenuto intercluso il fondo.
Con la decisione del Giudice di appello si e’, infatti, ritenuto che il fondo medesimo avesse gia’ una strada a proprio servizio e che la medesima strada (anche se di carreggiata inferiore a quella prevista PRG Aosta) era tale da consentire comunque l’uscita sulla via pubblica e cio’ anche per il transito di veicoli a trazione meccanica e che, pertanto, “mancavano i presupposti per la costituzione di servitu’ coattiva di passaggio”.
Inoltre, secondo l’impugnata sentenza, non sussisterebbe la necessita’ di una strada di urbanizzazione atteso che il nuovo intervento edilizio (nelle more non assentito proprio per il difetto della prescritta strada) si inseriva nell’ambito di una zona gia’ urbanizzata.
Senonche’ l’assunto su cui e’ basata l’impugnata sentenza e’ errato.
Cosi’ come errata e’ la considerazione, correlata al detto assunto, che non si possano configurare i presupposti per la costituzione di servitu’ coattiva di passaggio quando e per la sola circostanza che i terreni di una zona gia’ “sono edificati e raggiungibili da attraverso una rete di strade che si e’ formata gia’ nel tempo con caratteristiche evidentemente diverse da quelle ora imposte dal piano regolatore”.
Difatti la pianificazione urbanistica riservata alla P.A. ben puo’, come in ipotesi, prevedere una particolare sezione delle strade di urbanizzazione (sezione “misurata a partire dal loro inserimento nella maglia delle strade pubbliche, non inferiore a metri lineari 3,60”) o una particolare pendenza del loro tracciatoi cosi’ come stabilito dalle invocate norme di attuazione del locale P.R.G..
In tal caso la necessita’ dell’adeguamento dimensionale alle prescritte normative urbanistiche configura i presupposti per la creazione della costituzione coattiva di servitu’ cosi’ come richiesta in causa.
Giova, in proposito, ribadire e chiarire ancora che costituiscono strade di urbanizzazione non solo quelle interne ad una lottizzazione, ma anche quelle di allacciamento alla viabilita’ pubblica. E, tanto, risulta ancor piu’ evidente e ribadito dalla stessa richiamata normativa del P.R.G. che ha considerato espressamente come strada di urbanizzazione anche quella di inserimento della lottizzazione nella maglia delle strade pubbliche.
In conclusione il motivo in esame e’ fondato e comporta l’accoglimento del proposto ricorso.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di “violazione e falsa applicazione di legge dell’articolo 1051 c.c., in considerazione dell’articolo 869 c.c. con rinvio all’articolo 2, comma 20, N.T.A. del P.R.G. di Aosta. Omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia”.
Il motivo, assistito (per la censura circa la violazione di legge) da quesito ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c., e’ assorbito dall’accoglimento del motivo di cui al precedente punto sub 1..
3.- L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino, affinche’ la stessa decida la controversia uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
LA CORTE
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino

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