Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 29 luglio 2015, n. 33434

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 9.1.2013 la Corte d’appello di Catania confermò, in punto di responsabilità, la sentenza di condanna emessa in primo grado il 22.11.2010 dal Tribunale di Catania nei confronti di S.G. in ordine:
A) al delitto di cui all’art. 322 c.p., comma 4, così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato ex artt. 81 cpv, 56 e 317 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusando della sua qualità di Tenente della G. di F., compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre e costringere A.U. , titolare dell’omonima società, a dargli e a promettergli indebitamente la somma di Euro 3000 l’anno, assicurandogli, in cambio, protezione presso la G. di F., per evitare, in futuro, che la sua ditta venisse sottoposta a ulteriori controlli e verifiche fiscali e comunque per garantirgli il buon esito degli accertamenti già in corso. In particolare, approfittando della circostanza che l’A. aveva subito la perquisizione e il sequestro di una fornitura di olio lubrificante marca “Selenia”, disposti dalla Procura della Repubblica di Palermo ed eseguiti dall’ufficio di appartenenza dell’indagato, si presentava, in più occasioni, presso il negozio della persona offesa, lasciando intendere alla stessa di poter condizionare l’esito della verifica fiscale in corso, in cambio del pagamento della somma in questione, che successivamente riduceva a 1500 Euro l’anno, che la vittima rifiutava di pagare. Fatto commesso in (omissis).
B) alla contravvenzione di cui all’art. 58 reg. TULPS e art. 221 TULPS accertata in (omissis).
2. A seguito di ricorso dell’imputato la Corte Suprema di cassazione, Sezione feriale, con sentenza del 5.9.2013 dep. 2.1.2014, annullava con rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che la Corte territoriale non avesse fornito idonea motivazione in ordine al profilo inerente all’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni di A.U. , alla luce di alcune circostanze che pure erano state focalizzate dalla difesa, nei motivi d’appello prima fra tutte, quella relativa alla richiesta finale di 300 Euro l’anno a fronte della richiesta iniziale ben dieci volte superiore. La Corte d’appello non aveva esplorato adeguatamente il versante dei rapporti tra i due protagonisti della vicenda e dello snodarsi dell’interlocuzione fra di essi in merito alla problematica in disamina, compresa la mancata assunzione della prova testimoniale di D.R. , persona a cui la parte lesa avrebbe riferito delle proposte criminose formulate dal S. , già ammesso dal Tribunale ma poi non esaminato.
La Corte di legittimità rilevava connotati di contraddittorietà nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata laddove, da un lato, ammette la circostanza che la genesi dell’indagine nei confronti del S. non era correlata a una denuncia sporta da A. di propria iniziativa ma a dichiarazioni rese ai finanzieri da un amico dell’A. (D.R. ), al quale quest’ultimo aveva confidato la vicenda inerente ai rapporti con il S. ; e, dall’altro, nega la rilevanza dell’audizione del D. , che ricevette, a suo tempo, le confidenze dell’A. . Né può essere considerato valido l’argomento utilizzato, al riguardo, dalla Corte territoriale, secondo cui l’esame del D. sarebbe ininfluente perché le confidenze ricevute da quest’ultimo sono state poi confermate da A. .
La Corte di legittimità riteneva fondata anche la doglianza secondo la quale la Corte d’appello, pur concedendo all’imputato le circostanze attenuanti generiche, aveva applicato, con riferimento al reato di cui all’art. 322 c.p., una pena-base di anni 1 mesi 6, superiore a quella stabilita dal giudice di primo grado (anni uno e mesi 4).
3. La Corte d’appello di Catania, quale giudice di rinvio, con sentenza 7.1.2015, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarò non doversi procedere nei confronti di S.G. in ordine al reato di cui al capo B) perché estinto per prescrizione e – concesse le circostanze attenuanti generiche – rideterminava la pena per il reato di cui al capo A in mesi 10 giorni 20 di reclusione; disponeva la trasmissione degli atti al P.M. per le valutazioni sulla testimonianza di D.R. .
4. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore, deducendo:
1. violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. in quanto il giudice di rinvio non si è uniformato alle questioni di diritto decise dalla Corte di legittimità, laddove avrebbe dovuto fornire idonea motivazione sull’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dalla persona offesa;
2. manifesta illogicità della sentenza impugnata laddove considera di per sé attendibili le dichiarazioni della persona offesa; per superare la mancanza di spontaneità (conseguente all’essere state le dichiarazioni sollecitate a seguito di informazioni confidenziali) e tardività della denunzia il giudice di rinvio ha ritenuto che gli stessi fossero indici di attendibilità e che escluderebbero astio da parte di A. , peraltro emersi dalla deposizione del commercialista C.S. , in parte trascritte nel ricorso, che smentisce l’assunto secondo il quale l’imputato non aveva svolto alcun ruolo nella indagine su A. ;
3. violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. laddove il giudice di rinvio non si è uniformato alle indicazioni della Corte di legittimità di tematizzare il profilo inerente alla verosimiglianza della ridotta pretesa corruttiva attribuita all’imputato;
4. violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. laddove il giudice di rinvio non si è uniformato alle indicazioni della Corte di legittimità in punto di valutazione delle dichiarazioni del teste D.R. (le cui dichiarazioni sono in parte trascritte nel ricorso) e che ha escluso di avere qualsiasi ricordo della vicenda;
5. violazione della legge processuale in relazione all’inutilizzabilità della testimonianza indiretta di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni rese da persona informata sui fatti, peraltro in maniera irrituale, quale fonte confidenziale; le dichiarazioni dei Marescialli R. e P. su quanto avrebbe affermato D. come fonte confidenziale non potevano essere poste a base della decisione;
6. violazione della legge processuale in base alla valutazione sulla credibilità del teste basata su dichiarazioni inutilizzabili della polizia giudiziaria che non possono essere utilizzate neppure per le contestazioni;
7. manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui attribuisce diverso valore alle dichiarazioni rese da D.R. in sede dibattimentale rispetto alla propalazioni attribuite allo stesso de retato;
8. intervenuta prescrizione del reato alla data del 31.12.2014, pur in presenza delle sospensioni.

Considerato in diritto

1. Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati e svolgono censure di merito.
La Corte territoriale ha motivato la ritenuta attendibilità della persona offesa rilevando che l’imputato non aveva avuto alcun ruolo nella perquisizione svolta dalla Guardia di Finanza presso la A. autoricambi S.r.l. (che aveva portato al sequestro di olio in quanto mancavano le bolle di accompagnamento, successivamente prodotte); che non perciò vi erano ragioni di astio verso l’Ufficiale, che anzi l’imputato si era dimostrato disponibile verso il commercialista di A. , C.S. , a consentire l’integrazione della documentazione necessaria per il dissequestro; che non si comprendeva per quali ragioni A. avrebbe dovuto inventarsi una accusa falsa che lo poteva esporre a gravi rischi; che la persona offesa versava in stato di ansia e di paura per la condotta dell’imputato; che le modalità con cui la notizia era pervenuta (racconto ad un amico che lo aveva riferito alla Guardia di Finanza quale fonte confidenziale e solo dopo la richiesta di ufficiali di polizia giudiziaria la presentazione della denuncia).
Quanto alla iniziale pretesa di 3.000,00 Euro poi ridotti la Corte di rinvio ha precisato che l’imputato avrebbe ridotto la richiesta, a fronte del rifiuto della persona offesa, a 1.500,00 Euro, di cui 300,00 Euro avrebbero costituito solo un anticipo.
Rilevava ancora l’esistenza di riscontri costituiti dalla situazione di difficoltà economica in cui versava l’imputato, che poteva averlo indotto a tale comportamento, nonché di aver lo stesso imputato tenuto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del commercialista Ru.Ca. , al quale aveva chiesto un prestito, a fronte del rifiuto di ulteriori erogazioni di denaro, rimarcando la pubblica funzione esercitata.
In tale motivazione non vi è alcun contrasto con quanto indicato dalla sentenza di annullamento con rinvio e neppure alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede di legittimità.
2. Il quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso sono manifestamente infondati.
A fronte delle dichiarazioni di D.R. , il quale ha riferito di non ricordare il fatto ed anzi lo ha escluso, la Corte di rinvio ha valorizzato le dichiarazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria P. e R. , Marescialli della Guardia di Finanza, i quali hanno dichiarato che D. , quale fonte confidenziale, aveva riferito loro il racconto di A. .
In proposito si deve anzitutto rilevare che il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui al quarto comma dell’art. 195 cod. proc. pen. si riferisce tanto alle dichiarazioni che siano state ritualmente assunte e documentate, quanto ai casi nei quali la polizia giudiziaria non abbia provveduto alla redazione del relativo verbale, mentre tale divieto non opera negli “altri casi” in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione. (Cass. Sez. F, Sentenza n. 38560 del 26/08/2014 dep. 19/09/2014 Rv. 261470. Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile la testimonianza “de relato” di un operatore di P.G. riguardante le dichiarazioni rese dal genitore in qualità di legale rappresentante del figlio minore, in occasione della notifica di un’informazione di garanzia concernente quest’ultimo).
Del resto questa Corte ha chiarito che la mancata verbalizzazione da parte delle polizia giudiziaria di dichiarazioni da essa ricevute, in contrasto con quanto prescritto dall’art. 357 cod. proc. pen., non le rende nulle o inutilizzabili in quanto nessuna sanzione in tal senso è prevista da detta norma, sicché, salvi i limiti di cui all’art. 350, commi 6 e 7, cod. proc. pen., l’agente o l’ufficiale di polizia giudiziaria può fare relazione del loro contenuto all’autorità giudiziaria e rendere testimonianza “de relato”. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 33821 del 20/06/2014 dep. 30/07/2014 Rv. 263219 conf. Sez. 2, Sentenza n. 150 del 18/10/2012 dep. 04/01/2013 Rv. 254678).
Ancora è stato precisato che, in tema di reati contro la libertà sessuale le dichiarazioni rese dal minore in sede di incontro videoregistrato presso il servizio psichiatrico alla presenza di un funzionario o agente di polizia giudiziaria possono essere oggetto di testimonianza de relato da parte dell’ufficiale di P.G. ai sensi dell’art. 195 c.p.p. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23423 del 15/05/2001 dep. 08/06/2001 Rv. 219526).
Infine questa Corte ha chiarito che, il contenuto di dichiarazioni rese dalle persone offese dal reato, non formalmente verbalizzate da parte degli ufficiali di P.G., può costituire oggetto di testimonianza indiretta da parte di questi ultimi ai fini dell’integrazione del quadro indiziario necessario ai fini dell’applicazione di una misura coercitiva, in difetto di un obbligo legale di verbalizzazione, e non operando comunque il divieto di testimonianza previsto dall’art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. ai fini cautelari; a ciò non osta il divieto sancito dall’art. 203 cod. proc. pen., nella specie inapplicabile per la non equiparabilità dei suddetti dichiaranti agli “informatori della polizia giudiziaria”, da individuarsi nei “confidenti” che, agendo di regola dietro compenso in denaro od in vista di altri vantaggi, forniscono alla polizia giudiziaria, occasionalmente ma con sistematicità, notizie da loro apprese. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 46023 del 07/11/2007 dep. 10/12/2007 Rv. 239265).
Alla luce di tali pronunzie si deve perciò affermare che il divieto di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria non è assoluto, ma limitato dal solo fine di evitare l’aggiramento del divieto di utilizzare le dichiarazioni inizialmente rese da soggetti che nel processo assumono la veste di dichiaranti a vario titolo.
Del resto tale divieto di testimonianza indiretta deve necessariamente essere correlato alla disposizione di cui all’art. 203 cod. proc. pen., il quale vieta l’utilizzo di informazioni confidenziali, solo fino a quando l’ufficiale di polizia giudiziaria non indichi l’identità del confidente, diventando a quel punto invece utilizzabili.
Non si comprende quale utilizzazione di tali informazioni sarebbe possibile se si estendesse a tale ipotesi il divieto di testimonianza indiretta dell’ufficiale di polizia giudiziaria.
Correttamente pertanto la Corte territoriale ha utilizzato le dichiarazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria.
Sulla scorta di tali dichiarazione e di quelle del teste C. , poste a confronto con quelle rese da D.R. la Corte d’appello è pervenuta alla conclusione che le prime fossero veritiere ed ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. in ordine a quelle rese da D.R. .
In tale procedimento argomentativo non vi è alcuna violazione di legge o vizio di motivazione.
Peraltro – e ciò rileva ai fini dell’inammissibilità dei motivi di ricorso – la Corte territoriale ha fondato l’affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni della persona offesa e del commercialista della stessa e non sulla deposizione degli ufficiali di polizia giudiziaria sulle rivelazioni della fonte confidenziale disvelata.
3. L’ottavo motivo di ricorso è manifestamente fondato.
Il reato è contestato come commesso fino a 30.4.2006 ed il termine di prescrizione prorogata è di anni 7 mesi 6, sicché anche considerando le sospensioni per giorni 427 non era estinto per prescrizione prima della pronunzia della sentenza di appello.
Quanto alla fase di legittimità, a fronte della inammissibilità di tutti gli altri motivi di ricorso, il Collegio osserva che non possono trovare applicazione le norme sulla prescrizione del reato, pur essendo maturati i relativi termini, dal momento che – secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte – l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell’atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall’articolo 581 cod. proc. pen., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’articolo 129 cod. proc. pen. (cfr.: Cass. Sez. Un., sent. n. 21 del 11.11.1994 dep. 11.2.1995 rv 199903; Cass. Sez. Un., sent. n. 32 del 22.11. 2000 dep. 21.12.2000 rv 217266).
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di S.G. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *