Cassazione 3

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II

SENTENZA 29 gennaio 2015, n. 4226

 

Ritenuto in fatto

 
Con sentenza del 13/3/2014 la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Sciacca del 30/11/2012, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di L.O. in ordine ai reati di tentata truffa e di falsità ideologica contestati all’imputata e commessi il 24/3/2005 perché estinti per prescrizione e, per l’effetto ha ridotto la pena inflitta all’imputata in relazione ai restati reati alla stessa ascritti ad anni 1 e giorni 25 di reclusione ed Euro 350,00 di multa, confermando nel resto l’impugnata sentenza. Al riguardo va precisato che il Giudice di prime cure, al di là dei reati poi dichiarati estinti per prescrizione, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputata anche in relazione ai reati di concorso in truffa aggravata (artt. 110, 640, comma 2 n. 1, cod. pen. con la recidiva semplice ex art. 99 cod. pen.) consumata in (OMISSIS) e di concorso in falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (artt. 61 n. 2, 110 e 483 cod. pen., 76 DPR n. 445/2000) consumato in Sciacca il 14/3/2006. La pena irrogata era stata comunque dichiarata interamente condonata.
In estrema sintesi risulta che l’imputata aveva presentato all’INPS domande (tra cui quella del 14/3/2006) finalizzate al conseguimento dell’indennità di disoccupazione nelle quali era stato falsamente attestato lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di due aziende con allegate le (false) dichiarazioni degli indicati datori di lavoro. Dette false dichiarazioni avevano poi costituito l’artifizio in forza del quale l’imputata aveva ottenuto la menzionata indennità di disoccupazione per l’anno 2005, ammontante ad Euro 2.807,56 ed erogatagli il 31/3/2006.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza l’imputata personalmente, deducendo:
1. Inosservanza ed erronea applicazione di norme sostanziali ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 316-ter, comma 2, cod. pen..
Evidenzia al riguardo la ricorrente che il fatto di truffa alla stessa contestato deve invece essere inquadrato nella fattispecie di cui all’art. 316-ter cod. pen. ed essendo la somma percepita inferiore alla soglia di Euro 3.999,96 indicata dalla norma de qua alla stessa poteva essere applicata esclusivamente la sanzione amministrativa ivi prevista.
2. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. a) e 179, comma 1, cod. proc. pen..
Lamenta al riguardo la ricorrente, sulla premessa della corretta configurabilità dell’azione contestata come violazione dell’art. 306-ter cod. pen., che detto reato doveva essere giudicato in primo grado da un Tribunale collegiale e non, come avvenuto, dal Tribunale in composizione monocratica.
La Corte di Appello di Palermo, investita della questione, avrebbe dovuto quindi dichiarare la nullità del primo processo e rimettere gli atti al Giudice competente, non avendolo fatto sarebbe incorsa nella violazione delle norme sopra indicate determinante una nullità assoluta, insanabile e rilevabile in qualsiasi stato e grado del procedimento.
 

Considerato in diritto

 
1. Fermo restando che non sono in contestazione lo sviluppo materiale dei fatti e la condotta tenuta dall’imputata, va detto che la questione di diritto sollevata con il primo motivo di ricorso risulta essere stata sottoposta anche alla Corte di Appello che vi ha dato risposta ritenendo infondata la stessa e richiamando gli arresti giurisprudenziali di questa Corte Suprema secondo i quali la condotta della L. non integra la fattispecie di cui all’art. 316-ter cod. pen..
Appare doveroso rilevare in proposito che la questione del rapporto tra il reato di truffa aggravata di cui all’art. 640 cod. pen. e quello di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato di cui all’art. 316-ter cod. pen. è piuttosto controversa nella giurisprudenza di questa Corte Suprema.
La Corte di Appello ha richiamato innanzitutto due sentenze di questa Corte Suprema secondo le quali “non è configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.), né quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), bensì eventualmente quello di truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma secondo, numero 1, cod.pen.), nella condotta di chi, mediante false dichiarazioni sulla propria situazione patrimoniale, ottenga l’erogazione dell’indennità da “reddito minimo d’inserimento” prevista dal D.Lgs. 18 giugno 1998 n. 237. Ciò in quanto le erogazioni pubbliche di natura assistenziale non possono ricomprendersi tra le “erogazioni pubbliche” prese in considerazione dalle norme incriminatrici di cui agli artt. 316-ter e 640-bis cod.pen., riferendosi queste ultime esclusivamente alle erogazioni di carattere economico-finanziario previste a sostegno delle attività economiche e produttive” (Cass. Sez. 6, sent. n. 21112 del 02/03/2006, dep. 19/06/2006, Rv. 234587; Sez. 1, sent. n. 2286 del 19/03/1999, dep. 12/05/1999, Rv. 213349).
Nella prima delle due sentenze sopra menzionate si è, al riguardo evidenziato che se si procede ad analizzare il testo degli artt. 316 ter e 640 bis c.p. emerge che le erogazioni cui si riferiscono tali norme sono più precisamente individuate come “contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate”. Le erogazioni pubbliche, dunque, cui fanno riferimento le norme incriminatici sono quelle normalmente usate nei testi legislativi per designare le erogazioni di carattere economico-finanziario previste a sostegno delle attività economiche e produttive. Solo nell’ambito delle attività menzionate “lo Stato, gli altri enti pubblici o le Comunità Europee intervengono offrendo contributi in conto capitale per la promozione o per lo sviluppo di imprese, ponendo in essere una vasta gamma di agevolazioni creditizie finalizzate a dare impulso ed a fornire supporto agli operatori economici privati e approntando analoghe forme di aiuto all’iniziativa economica”.
Ne consegue che le erogazioni indicate dagli artt. 316 ter e 640 bis c.p. presentano caratteristiche strutturali e finalità differenti da quelle di natura assistenziale che perseguono la funzione di fornire mezzi di sussistenza, aiuto economico o integrazioni di reddito a soggetti che versano, temporaneamente o permanentemente, in condizione di indigenza o di bisogno. Tale differenza si rivela nel linguaggio del legislatore che designa le erogazioni come “sussidi”, “indennità”, “integrazioni” dei redditi o delle pensioni differenziandole, anche sotto il profilo terminologico, dagli interventi pubblici di carattere economico-finanziario a sostegno dell’economia e delle attività produttive.
Peraltro, in contrapposizione alle decisioni di cui si è detto, si riscontra un altro filone giurisprudenziale secondo il quale “è configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.) nella condotta dell’agente che renda dichiarazioni mendaci in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere l’erogazione di indennità di natura assistenziale (nella specie, il trasferimento monetario integrativo del reddito, ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 18 giugno 1998 n. 237, c.d. “reddito minimo di inserimento”). (Cass. Sez. 6, sent. n. 21112 del 02/03/2006, dep. 19/06/2006, Rv. 234587; contra Sez. 2, sent. n. 12100 del 22/11/2007, dep. 18/03/2008, Rv. 246674).
In un simile quadro è intervenuta una pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Sez. U, sent. n. 16568 del 19/04/2007, dep. 27/04/2007, Rv. 235962) con la quale si è innanzitutto evidenziato che il riferimento sia dell’art. 316-ter, sia dell’art. 640-bis c.p. a “contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate” è infatti tanto deliberatamente generico da escludere che nella definizione delle fattispecie penali si sia inteso recepire un improbabile linguaggio tecnico, peraltro certamente non desumibile dalla ricchissima legislazione premiale di cui si avvale da decenni l’intervento pubblico, anche Europeo, allo scopo di orientare o sostenere le più diverse attività economiche e sociali.
Da ciò ne deriva – sempre secondo le Sezioni Unite – una prima conclusione legata anche al raffronto testuale tra la norma di cui all’art. 316-ter cod. pen. e quella di cui al precedente art. 316-bis e cioè che mentre l’art. 316 bis c.p., si riferisce al contenuto della prestazione quando punisce “chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità” e, quindi, essendo inteso a reprimere la distrazione dei contributi pubblici dalle finalità per le quali erano stati erogati, non può che riferirsi a contributi connotati appunto da un tale vincolo di destinazione, per contro gli art. 316-ter e 640-bis c.p., essendo entrambi destinati a reprimere la percezione di per sé indebita dei contributi, indipendentemente dalla loro successiva destinazione, sono applicabili anche a erogazioni non condizionate da particolari destinazioni funzionali, come sono appunto i contributi assistenziali. Si può pertanto concludere che il diverso ambito di applicazione dell’art. 316-bis c.p. rispetto al comune ambito di applicazione degli art. 316-ter e 640-bis c.p. giustifica il riferimento di queste ultime fattispecie anche a erogazioni a destinazione non vincolata, come quelle assistenziali”.
Rilevato quindi che, alla luce degli insegnamenti delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema – a quali ritiene di aderire anche l’odierno Collegio, non è la natura “assistenziale” del contributo illecitamente percepito che determina il discrimine tra il reato di cui all’art. 316-ter e quello di truffa (nelle sue varie connotazioni), va però anche rilevato che nella stessa decisione è stata affrontata anche la questione di quale sia allora la reale linea di discrimine tra le due fattispecie delittuose (si guardi bene che la decisione delle Sezioni Unite ha riguardato in principalità il rapporto tra l’art. 316-bis e l’art. 640-bis cod. pen. ma i principi ivi enunciati possono ben essere estesi anche all’art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen.).
In proposito si è evidenziato che l’art. 316-ter cod. pen. prevede come punibile l’indebita erogazione di contributi pubblici ottenuta non solo con la mera “omissione di informazioni dovute”, che potrebbe riconoscersi talora inidonea a integrare da sola gli estremi della frode, bensì anche “mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere”, vale a dire per mezzo di condotte comunemente riconosciute idonee a integrare gli artifici e i raggiri propri del delitto di truffa. Sicché quella prevista dall’art. 316-ter c.p. risulterebbe così un’ipotesi speciale di truffa, perché, pur essendo insita nel falso un’idoneità all’inganno, non ogni inganno presuppone un falso e la realizzazione dell’inganno mediante un falso è una mera eventualità (Cass. sez. 5, sent. del 13/6/2000, Rv. 218018).
Del resto la costruzione del delitto di cui all’art. 316-ter c.p. come un’ipotesi speciale di truffa finirebbe per vanificare l’intento del legislatore che, anche in adempimento di obblighi comunitari, aveva perseguito l’obiettivo di espandere ed aggravare la responsabilità per le condotte decettive consumate ai danni dello Stato o dell’Unione Europea; mentre proprio tali condotte risulterebbero invece punite meno severamente a norma dell’art. 316-ter comma 1 c.p. o addirittura sottratte alla sanzione penale a norma dell’art. 316-ter comma 2 c.p. nei casi di minore gravità.
Ora, hanno osservato le Sezioni Unite, non v’è dubbio che il legislatore del 2000, quando ha inserito nel codice penale l’art. 316-ter, ha ritenuto appunto di estendere la punibilità a condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, esattamente come già aveva fatto il legislatore del 1986, che aveva previsto un’analoga fattispecie criminosa (art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898). E questa possibile diversità della fattispecie di truffa rispetto a quelle introdotte nel 1986 e nel 2000 è stata più volte riconosciuta sia dalla Corte costituzionale sia dalle stesse Sezioni Unite, sebbene con un affidamento all’interprete del compito di verificare caso per caso se sia configurabile il delitto di truffa aggravata (art. 640-bis cod. pen.) ovvero quello residuale previsto appunto dall’art. 316-ter cod. pen. (C. cost, n. 25/1994, C. cost., n. 433/1998, C. cost., n. 95/2004; Cass. sez. U del 24/1/1996, Rv. 203969). Sicché all’interprete si sono offerte due sole possibilità di risoluzione di questo problema: o ridurre l’ambito di applicazione dell’art. 316-ter c.p. in termini di radicale marginalità; o ridurre considerevolmente l’ambito di applicazione della truffa. E su tali opposte soluzioni si è in effetti divisa anche la giurisprudenza di questa Corte Suprema.
A tale riguardo le Sezioni Unite hanno ritenuto che sia corretto privilegiare l’orientamento interpretativo secondo il quale devono essere mantenuti fermi i limiti tradizionali della fattispecie di truffa, ritenendo che siano riconducibili all’art. 316-ter cod. pen. solo o comunque soprattutto quelle condotte cui non consegua un’induzione in errore o un danno per l’ente erogatore.
In sostanza, sulla base dell’ulteriore osservazione che in molti casi il procedimento di erogazione delle pubbliche sovvenzioni non presuppone l’effettivo accertamento da parte dell’erogatore dei presupposti del singolo contributo ma ammette che il riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche, sicché in questi casi l’erogazione può non dipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l’esistenza della formale dichiarazione del richiedente, in tale ambito si è rilevato l’elemento differenziale tra le due fattispecie. L’effettivo realizzarsi di una falsa rappresentazione della realtà da parte dell’erogatore, con la conseguente integrazione degli estremi della truffa, può infatti dipendere, oltre che dalla disciplina normativa del procedimento, anche dalle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto. E quindi l’accertamento dell’esistenza di un’induzione in errore, quale elemento costitutivo del delitto di truffa, ovvero la sua mancanza, con la conseguente configurazione del delitto previsto dall’art. 316-ter c.p., è questione di fatto, che risulta riservata al giudice del merito.
Tale ultimo orientamento risulta confermato anche da una più recente pronuncia di questa Corte Suprema secondo la quale “integra il delitto di truffa aggravata e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato l’utilizzazione
0 la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o l’omissione di informazioni dovute, quando hanno natura fraudolenta” (Cass. Sez. 2, sent. n. 21609 del 18/02/2009, dep. 25/05/2009, Rv. 244539). Nella motivazione di quest’ultima sentenza si è anche ulteriormente evidenziato che l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, costituisce norma sussidiaria e residuale rispetto al reato di truffa aggravata (art. 640 c.p., commi 1 e 2, n. 1, art. 640 bis c.p.), essendo destinata a colpire condotte che non rientrano nel campo di operatività di quest’ultima, e la semplice presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere non integra necessariamente il primo delitto ma, quando ha natura fraudolenta, può configurare gli artifici o raggiri descritti nel paradigma della truffa e, unitamente al requisito dell’induzione in errore, può comportare la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 640 c.p. o dell’art. 640 bis c.p..
Calando ora detti principi nel caso che in questa sede ci occupa è da ritenersi che correttamente hanno operato i Giudici del merito allorquando hanno ritenuto configurabile nel caso in esame il reato di cui all’art. 640 cod. pen. in luogo di quello “invocato” dalla difesa della ricorrente e di cui all’art. 316-ter cod. pen. evidenziando che la condotta della L. consistita non solo del produrre una propria falsa attestazione circa le proprie condizioni personali ma corredata anche dalle false dichiarazioni di asseriti precedenti datori di lavoro è da considerarsi certamente “truffaldina” e determinante per indurre in errore i funzionari dell’ente che hanno liquidato l’indennità.
Correttamente è stata quindi ritenuta sussistente dalla Corte di Appello la fattispecie di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen. Ciò rende manifestamente infondata la doglianza proposta dalla ricorrente.
2. Quanto appena rilevato rende del tutto superfluo l’esame del secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse dell’imputata atteso che stante la corretta configurabilità a carico della stessa del reato di truffa, competente a giudicare del fatto in primo grado era il Tribunale in composizione monocratica e, quindi, corrette sono state le modalità con le quali si è proceduto nei confronti della stessa.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
 

P.Q.M.

 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende

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