Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 28 ottobre 2015, n. 22070

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4612-2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SRL (OMISSIS), IN PERSONA DEGLI AMM.RI, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

Nonche’ da:

(OMISSIS) (OMISSIS), IN PERSONA DEGLI AMM.RI, nonche’ (OMISSIS) in proprio elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE NAPOLI (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 5003-2010 proposto da:

PROVINCIA NAPOLI (OMISSIS), IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

Nonche’ da:

(OMISSIS) SNC, nonche’ (OMISSIS) in proprio elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 705/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2015 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso principale, della Prov. di Napoli, l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS), l’assorbimento dei restanti ricorsi incidentali.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Secondo l’esposizione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, l’Amministrazione Provinciale di Napoli conveniva in giudizio (OMISSIS), la s.n.c. (OMISSIS) e la s.r.l. (OMISSIS), chiedendo che venisse dichiarata la simulazione assoluta, ovvero in subordine la nullita’ o l’inefficacia dei due atti per notaio (OMISSIS) del (OMISSIS) e dell'(OMISSIS), con i quali il (OMISSIS) e la s.n.c. (OMISSIS) avevano alienato un ramo della loro azienda in favore della s.r.l. (OMISSIS). L’attrice deduceva che il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 517/1997, confermata dalla Corte di Appello di Napoli, aveva condannato il (OMISSIS) e la s.n.c. (OMISSIS) a restituirle una porzione di fondo, ad arretrare il confine previo abbattimento dei manufatti abusivi sullo stesso edificato; che, posta in esecuzione la sentenza, la societa’ e il (OMISSIS) si erano opposti, sostenendo di avere alienato l’azienda alla s.r.l. (OMISSIS), che era, dunque, divenuta proprietaria dei beni.

I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto della domanda.

Intervenivano nel giudizio (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali, aderendo alle conclusioni dell’attrice, chiedevano dichiararsi la simulazione degli atti di vendita ovvero la loro inefficacia anche nei loro confronti.

All’udienza di precisazione delle conclusioni i convenuti depositavano la sentenza n. 115/2002 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in sede di opposizione all’esecuzione, passata in giudicato, proponendo eccezione di giudicato.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 11787/2004 dichiarava l’improponibilita’ dell’azione di simulazione; rigettava le altre domande e compensava integralmente le spese di giudizio.

Avverso la predetta decisione proponevano appello principale l’Amministrazione Provinciale di Napoli e appello incidentale le altre parti.

Con sentenza in data 26-2-2009 la Corte di Appello di Napoli rigettava sia il gravame principale che quelli incidentali. La Corte territoriale, in particolare, in relazione all’appello principale, rilevava che, in forza della sentenza n. 115V2002 resa dal Tribunale di Torre Annunziata nell’ambito di un procedimento di opposizione all’esecuzione svoltosi nel contraddicono di tutte le parti presenti nel presente giudizio, si era formato il giudicato sull’esistenza di un valido contratto di trasferimento, perche’ la questione, esplicitamente esaminata dal Tribunale, aveva costituito il presupposto logico-giuridico essenziale per la decisione.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto due autonomi ricorsi, rispettivamente affidati a due e a cinque motivi, l’Amministrazione Provinciale di Napoli (ricorso n. 5003/2010 R.G.) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (ricorso n. 4612/2010 R.G.).

La (OMISSIS) s.r.l. ha resistito ad entrambi i ricorsi con controricorso.

Hanno resistito ad entrambi i ricorsi anche la (OMISSIS) s.n.c. e (OMISSIS) in proprio, proponendo altresi’ ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso dell’Amministrazione Provinciale di Napoli.

In prossimita’ dell’udienza la (OMISSIS) e la (OMISSIS) hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1) Preliminarmente, ai sensi dell’articolo 335 c.p.c., va disposta la riunione di tutti i ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza di appello.

Va altresi’ rilevato che quale ricorso principale deve essere considerato quello dell’Amministrazione Provinciale, il quale, pur recando un numero di ruolo piu’ recente, risulta notificato in data anteriore rispetto a quello proposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); con la conseguenza che tale ultimo ricorso, proposto in via autonoma nel prescritto termine di quaranta giorni dalla ricevuta notifica del ricorso principale, si converte in ricorso incidentale.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, il principio dell’unicita’ del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e percio’, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso. Tuttavia quest’ultima modalita’ non puo’ considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorche’ proposto con atto a se stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilita’ e’ condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti piu’ venti) risultante dal combinato disposto degli articoli 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi (tra le tante v. Cass. 6-12-2005 n. 26622; Cass. 20-3-2015 n. 5695).

2) Con il primo motivo la ricorrente principale, denunciando la violazione dell’articolo 2909 c.c., sostiene che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che si fosse formato il giudicato sull’accertamento della validita’ dei due contratti di cessione per cui e’ causa contenuto nella sentenza n. 115/2002 dei Tribunale di Torre Annunziata, emessa nell’ambito del giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dalla (OMISSIS) s.r.l. nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, con l’intervento della (OMISSIS) s.n.c., (OMISSIS) in proprio, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Deduce che nella specie non ricorre ne’ l’identita’ soggettiva tra le parti dei due giudizi, ne’ l’identita’ oggettiva tra il rapporto definito e quello definendo. Sotto il primo profilo, rileva che la gran parte dei soggetti coinvolti nel presente procedimento, hanno assunto la semplice posizione di interventori volontari nel processo di esecuzione, nell’ambito del quale e’ stato addirittura dichiarato inammissibile l’intervento di (OMISSIS). Sotto il secondo profilo, evidenzia che nel giudizio di opposizione si esercita un’azione di mero accertamento negativo, e il giudice dell’opposizione all’esecuzione non puo’ che emettere una decisione che accolga o rigetti semplicemente l’opposizione, a seconda che riconosca o meno il diritto di chi agisce in executivis; con la conseguenza che in tale giudizio non poteva formarsi il giudicato sulla questione della simulazione. Fa altresi’ presente che gli opposti non avevano proposto domanda di simulazione, ma una semplice eccezione, e che pertanto e’ errato il presupposto affermato dalla sentenza impugnata, secondo cui sia la domanda di simulazione assoluta che quella di nullita’ ai sensi della Legge n. 47 del 1985, articoli 17 e 40 dell’atto per notaio (OMISSIS) del (OMISSIS) erano gia’ state avanzate dall’Amministrazione Provinciale di Napoli nel giudizio di opposizione all’esecuzione instaurato dalla (OMISSIS) s.r.l. dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata.

Con il secondo motivo l’Amministrazione Provinciale di Napoli lamenta l’insufficiente motivazione. Deduce che il giudice del gravame, nell’affermare che con la sentenza n. 2580/2005, prodotta dagli appellati, la Corte di Appello di Napoli, a seguito di rinvio di quella resa dalla stessa Corte di Appello, alla cui esecuzione si erano opposti gli appellati, aveva riformato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, rigettando nel merito la domanda proposta dall’Amministrazione Provinciale nei confronti di (OMISSIS), della (OMISSIS) e della (OMISSIS), non ha considerato che la predetta sentenza della Corte di Appello ha costituito oggetto di ricorso per cassazione n. 29426/2006, avendo il giudice del rinvio impropriamente stabilito che la pretesa restitutoria dell’attrice era basata su un’azione reale di rivendica e non su un’azione personale di restituzione.

3) Con il primo motivo i ricorrenti incidentali (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) denunciano la “violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4 error in procedendo”, per omesso esame del contratto di diritto pubblico del (OMISSIS) stipulato tra l’Amministrazione Provinciale di Napoli e (OMISSIS) (dante causa degli attuali ricorrenti, suoi eredi legittimi), al quale era stata gia’ sottratta dall’Amministrazione Provinciale la particella 713 f. 16 con occupazione acquisitiva totale, per realizzazione dell’opera di pubblica utilita’ prevista (strada (OMISSIS)); con la conseguente demanialita’ di tali beni ex articolo 824 c.c.) come eccepito sia dalla Provincia che dagli eredi di (OMISSIS), che hanno eseguito tutte le opere previste come condizione per la pattuita restituzione della parte di terreno successivamente occupata abusivamente da (OMISSIS), proprietario della confinante particella 734. Rilevano che la sentenza impugnata non contiene alcuna menzione del documentato esproprio (disposto con decreto prefettizio del 18-7-1959) acquisitivo dell’intera particella 713 del f.16 (gia’ di (OMISSIS)), su parte della quale ancora insiste l’abusiva costruzione erettavi da (OMISSIS), e non ha nemmeno esaminato il contratto di diritto pubblico del (OMISSIS). Afferma che la demanializzazione della particella n. 713 f. 16 comporta altresi’ che (OMISSIS) non poteva trasmettere la proprieta’ alla (OMISSIS) s.n.c..

Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali lamentano “violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, error in procedendo, per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”. Sostengono che la Corte di Appello ha omesso l’esame del motivo di appello incidentale proposto dai (OMISSIS) – (OMISSIS), con cui si lamentava il mancato esame della domanda di nullita’ assoluta degli atti notarili per cui e’ causa per violazione della Legge n. 47 del 1985, articoli 17 e 40 (mancata indicazione degli estremi della concessione edilizia, mai ottenuta ne’ ottenibile per condono, avendo il (OMISSIS) eretto la terrazza di cui si discute su una porzione della particella 713 appartenente alla Provincia di Napoli).

Il terzo motivo denuncia “violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 4 e 5, error in procedendo, per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” in ordine alla domanda revocatola proposta in via subordinata dagli appellanti incidentali.

Il quarto motivo deduce “violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 4 e 5, error in procedendo, per omesso esame e valutazione del motivo di appello attinente al merito della domanda di nullita’ assoluta dei due contratti per notaio (OMISSIS) del (OMISSIS)”, proposta dall’Amministrazione Provinciale di Napoli contro la (OMISSIS), (OMISSIS) e la (OMISSIS), per simulazione diretta ad eludere l’adempimento delle obbligazioni di cui alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 5217/1997, confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 1898/1999.

Con il quinto motivo i ricorrenti incidentali denunciano la “violazione dell’articolo 112 c.p.c., error in procedendo, omessa applicazione degli articoli 1421, 822, 823 e 824 c.c.”. Sostengono che la documentata demanialita’ della intera particella 713 del f. 16 determina la nullita’ anche per simulazione assoluta (rilevabile d’ufficio) dei rogiti per notaio (OMISSIS), quanto meno relativamente alla parte di detta particella che e’ stata abusivamente invasa dal (OMISSIS) con il manufatto eretto oltre il confine della particella 714 f. 16 di sua proprieta’, in ampliamento del fabbricato albergo-ristorante preesistente della superficie di 90 mq., che deve essere rilasciata all’Amministrazione Provinciale di Napoli e, da questa, restituita agli eredi di (OMISSIS), i quali da tempo hanno eseguito tutti i lavori stabiliti nel contratto di diritto pubblico del (OMISSIS).

4) Con il ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento del primo motivo di ricorso principale, la (OMISSIS) s.n.c., nonche’ (OMISSIS) in proprio, deducono che il giudicato sulla declaratoria di inammissibilita’ dell’intervento del (OMISSIS) nel giudizio dinanzi al giudice di Sorrento (in quanto non parte del ramo di azienda di cui ai rogiti (OMISSIS)) comporta la inammissibilita’ della chiamata di questo nel presente giudizio.

5) Il ricorso principale e’ inammissibile, per carenza di interesse.

Nelle more del presente giudizio la (OMISSIS) ha depositato copia della sentenza n. 705/2013 in data 14-11-2013, con la quale la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla Provincia di Napoli avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 6-9-2005, che, pronunciando in sede di rinvio sull’appello proposto dal (OMISSIS) e dalla s.n.c. (OMISSIS) avverso la sentenza n. 517/1997 del Tribunale di Torre Annunziata, in riforma di tale decisione, nel qualificare in termini di rivendicazione la domanda proposta della Provincia di Napoli nei confronti del (OMISSIS), proprietario del ristorante (OMISSIS), e della s.n.c. (OMISSIS), diretta al rilascio dell’area abusivamente occupata per la realizzazione di una terrazza incorporata nel vicino ristorante, ha rigettato tale domanda, per mancanza di prova, da parte della Provincia, di essere proprietaria del bene sul quale insisteva la denunciata occupazione abusiva.. La Suprema Corte ha dato atto della correttezza della decisione impugnata, stante l’assenza di un titolo proprietario in capo all’Amministrazione sulla porzione in contestazione, a suo tempo occupata in via di urgenza per ragioni di pubblica utilita’ ma non utilizzata per l’esecuzione dell’opera pubblica; ed ha conseguentemente rilevato che la Provincia, non essendo proprietaria della predetta area, non era legittimata all’esercizio dell’azione reale di rivendicazione per far cessare, attraverso la condanna al rilascio, l’occupazione abusiva del terzo.

Poiche’, dunque, in forza del giudicato esterno cosi’ formatosi, l’Amministrazione Provinciale non e’ proprietaria dell’area occupata dalla costruzione dei convenuti, deve escludersi la sussistenza in capo alla ricorrente di un concreto interesse a far valere la simulazione dei due atti di trasferimento intercorsi nel 1999 tra la s.n.c. (OMISSIS) e la s.r.l. (OMISSIS).

E invero, come e’ stato piu’ volte affermato dalla giurisprudenza, l’articolo 1415 c.c., comma 2, legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente, peraltro, di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione. Non tutti i terzi, pertanto, solo perche’ in rapporto con i simulanti, possono instare per l’accertamento della simulazione, dovendosi per converso riconoscere il relativo potere di azione e/o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall’apparenza dell’atto (Cass. 30-3-2005 n. 6651; Cass. 21-2-2007 n. 4023; Cass. 20-12-2013 n. 28610).

Nella specie, una volta esclusa l’appartenenza all’Amministrazione Provinciale della zona occupata dai convenuti per l’ampliamento dell’attivita’ aziendale, non si vede quale utilita’ pratica potrebbe derivare alla odierna ricorrente dall’accertamento del carattere fittizio degli atti di cessione in questione.

L’inammissibilita’ del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla (OMISSIS).

6) Il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso incidentale proposto dai (OMISSIS) – (OMISSIS) sono inammissibili, in quanto la loro formulazione non appare rispondente ai requisiti richiesti dall’articolo 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis al ricorso in esame.

E invero, ai sensi della citata disposizione di legge, il quesito di diritto deve essere formulato in maniera tale che la Corte di legittimita’ possa comprendere dalla lettura dello stesso, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice di merito nel caso in esame e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare. Il quesito non puo’ consistere, pertanto, in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura cosi’ come illustrata nello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni illustrate nel motivo e porre la Corte di Cassazione in condizione di rispondere al quesito con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. S.U. 14-2-2008 n. 3519; Cass. Sez. Un. 5 febbraio 2008 n. 2658). Il quesito di diritto, che la norma del codice di rito richiede a pena di inammissibilita’ del relativo motivo, deve essere formulato, pertanto, in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio, dovendosi ritenere come inesistente un quesito generico o non pertinente (cfr. Cass. S.U. 5-1-2007 n. 36).

Nella specie, i quesiti formulati dai ricorrenti sono privi di qualsiasi collegamento con la violazione di legge dedotta nell’intestazione dei motivi, riferita all’asserito vizio di omessa pronuncia, di natura procedurale. Con essi, infatti, vengono posti interrogativi di carattere sostanziale, riguardanti rispettivamente: l’inesistenza, in relazione alla domanda di simulazione proposta nel presente giudizio, di un giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata nell’ambito del giudizio di opposizione all’esecuzione; la nullita’ degli atti di compravendita della terrazza perche’ realizzata senza preventiva concessione edilizia; la simulazione assoluta dei due atti di trasferimento per notaio (OMISSIS), in quanto redatti al solo scopo di eludere l’ordine di sgombero delle opere erette abusivamente e di restituzione della particella catastale 713, espropriata dall’Amministrazione Provinciale di Napoli, obbligata a restituirla agli eredi (OMISSIS) in base al contratto pubblico del (OMISSIS).

6) Anche il terzo motivo, con il quale si denunciano simultaneamente la violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia e vizi di motivazione, e’ inammissibile.

Come e’ stato precisato da questa Corte, e’ consentita la contemporanea formulazione, nel medesimo quesito, di doglianze di violazione di norme di diritto e di vizio motivazionale, ma soltanto alla imprescindibile condizione che ognuna sia accompagnata dai rispettivi quesiti e momenti di sintesi (Cass. Sez. Un. 31-3-2009 n. 7770; Cass. 20-12- 2011 n. 27649; Cass. 24-5-2013 n. 12995).

Nella specie, il motivo in esame, con riguardo alla dedotta violazione dell’articolo 112 c.p.c., non risulta corredato dalla formulazione di un quesito di diritto. Nella parte in cui denuncia vizi di motivazione, esso e’ privo di uno specifico passaggio espositivo, autonomo rispetto alla parte illustrativa delle critiche rivolte alla sentenza impugnata, contenente una sintetica indicazione del fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali i’a dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, cosi’ come prescritto, a pena di inammissibilita’, dall’articolo 366 bis c.p.c. in caso di denuncia di vizi ex articolo 360 c.p.c., n. 5.

7) Il quinto motivo, nella parte in cui denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c., non risulta accompagnato dalla formulazione di un corrispondente quesito di diritto. Nella parte in cui lamenta la violazione di norme sostanziali, il motivo, nel chiedere a questa Corte se “esaminati gli atti ed i documenti prodotti…risulta dimostrata, gia’ in base a questi, la dedotta nullita’ per simulazione assoluta dei due suindicati rogiti per notaio (OMISSIS)”, lungi dal far comprendere l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e la corretta regola iuris da applicare, sollecita sostanzialmente una valutazione di merito delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimita’.

8) Per le ragioni esposte, il ricorso principale proposto dall’Amministrazione Provinciale di Napoli va dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato della (OMISSIS) s.n.c. e di (OMISSIS) in proprio, mentre il ricorso incidentale dei (OMISSIS) – (OMISSIS) va rigettato.

Segue, per rigore di soccombenza, la condanna della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali al pagamento, in solido, delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dai controricorrenti, liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, assorbito il ricorso incidentale condizionato della (OMISSIS) s.n.c. e di (OMISSIS) in proprio; rigetta il ricorso incidentale dei (OMISSIS) – (OMISSIS); condanna la ricorrente principale e i ricorrenti incidentali al pagamento delle spese, che liquida in favore della societa’ (OMISSIS) e di (OMISSIS) in proprio in euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, e in favore della (OMISSIS) s.r.l. in euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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