Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 gennaio 2012 n. 1216. Il genitore non è tenuto a rimborsare all’ex genero le spese sostenute durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale

Il testo integrale

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 gennaio 2012

Così confermato dalla Suprema Corte secondo la quale l’assegnazione della casa coniugale a un coniuge non fa venir meno il contratto di comodato in essere, con la conseguenza che il genitore non è tenuto a rimborsare all’ex genero le spese sostenute durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale. Il comodatario, infatti, se deve affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, al fine di utilizzare la cosa, può liberamente scegliere di provvedervi o meno, ma se decide di affrontarle lo fa nel suo esclusivo interesse e non può conseguentemente pretenderne il rimborso dal comodante.

Sorrento,  30 gennaio 2012.
Avv. Renato D’Isa

 Scaricabile e consultabile sul sito del Sole 24ore –  Guida al Diritto
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