SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Sentenza 17 gennaio 2012, n. 1387

Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Bologna, con sentenza emessa il 14/10/010, dichiarava L.A.D. colpevole del reato di cui all’art. 726 cp (come contestato in atti) e la condannava alla pena di € 800,00 di ammenda.

L’interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cpp.?In particolare la ricorrente esponeva che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato in esame, trattandosi di comportamento non in contrasto con i valori sociali di riferimento e relativi alla costumatezza dell’abbigliamento.

Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.?Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 2/12/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Giudice di pace di Bologna ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

?In particolare il giudice di merito, con un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato che L.A.D. (che esercitava l’attività di prostituzione) – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – sostava in ora diurna (ore 14.20 del 04/06/09) lungo la via pubblica (omissis) di Bologna, non solo indossando un abbigliamento molto succinto, ma assumendo posture comportamentali tali da rendere visibili a terzi parti intime /o riservate del proprio corpo, quali il pube ed i glutei.

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui all’art. 726 cp.

Trattavasi, invero, di condotta contraria al sentimento di costumatezza così come inteso tuttora ed attualmente dalla comunità/collettività sociale.

?Le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perché meramente ripetitive di quanto esposto in sede di merito, già valutate esaustivamente dal Giudice di Pace di Bologna. Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice di merito. Sono errate in diritto, perché non pertinenti al bene/interesse giuridicamente tutelato dalle norme di cui all’art. 726 cp.?Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da L.A.D. con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in € 1.000,00.

 

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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