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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza  23 aprile 2014, n. 9220

Svolgimento del processo

Con decreto del 18/1/2000 il Tribunale di Roma ingiungeva alla società Software & Services s.r.l. il pagamento, in favore di N.R. , di un compenso per attività di consulenza informatica che egli aveva svolto, su suo incarico, presso la società Sirti S.p.A..
L’ingiunta proponeva domanda riconvenzionale per la condanna del N. al pagamento di quanto essa aveva dovuto pagare a titolo di penale alla Sirti S.p.A. per l’improvvisa interruzione delle prestazioni di consulenza informatica che si era impegnata a fornire e per le quali aveva incaricato il N. .
Con sentenza del 4/2/2005 il Tribunale di Roma riteneva che il recesso, pur giustificato perché la cliente si era rifiutata di sottoscrivere il contratto, era stato esercitato con modalità tali da arrecare pregiudizio alla cliente perché non le era stato concesso il tempo necessario per sostituirlo con altra persona presso la società Sirti alla quale, in conseguenza della condotta del recedente, aveva dovuto corrispondere la penale contrattuale prevista per il caso di interruzione del rapporto di consulenza informatica.
Il N. proponeva appello e, secondo quanto si apprende dalla sentenza impugnata:
– con i primi due motivi l’appellante deduceva l’inammissibilità delle prove testimoniali espletate in primo grado e dirette a dimostrare che era consapevole dell’esistenza della clausola penale pattuita tra la cliente e la società Sirti e che aveva l’obbligo di preavvertire la società in caso di recesso;
– con il terzo motivo deduceva che il recesso era legittimo e che quindi non si poteva sostenere che lo avesse esercitato improvvisamente;
– con il quarto motivo deduceva che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto raggiunta la prova del pagamento della penale.
La società Software & Services s.r.l. proponeva appello incidentale dolendosi che il danno fosse stato liquidato in via equitativa e in misura inferiore a quanto era invece provato, ossia nell’importo costituito dalla differenza tra il credito spettante al prestatore d’opera e l’importo della penale che la cliente aveva dovuto pagare alla Sirti S.p.A..
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 13/3/2007 rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale.
La Corte di Appello rilevava:
– che i primi due motivi, con i quali si contestava l’ammissibilità della prova testimoniale in merito alla conoscenza della clausola penale prevista a carico della cliente e della necessità del preavviso, erano infondati perché i testi avevano riferito su fatti (i colloqui e le pattuizioni verbali) e non su giudizi o apprezzamenti;
– che il terzo motivo era infondato perché non era rilevante che il prestatore d’opera avesse receduto per giusta causa, ma il fatto che il pur legittimo recesso (con preavviso di tre giorni) era stato esercitato con modalità tali da arrecare pregiudizio alla società perché non le era stato concesso il tempo necessario per provvedere alla sua sostituzione;
– che la mancata sottoscrizione del contratto scritto, che aveva giustificato il recesso, non era un fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure per il tempo minimo necessaria per consentire al cliente di evitare il danno derivante dall’interruzione del rapporto.
N.R. ha proposto ricorso affidato a due motivi.
La società Software & Services s.r.l. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2237 comma 3 c.c. e il vizio di motivazione sulla ritenuta, dalla Corte di Appello, consapevolezza di arrecare pregiudizio alla cliente.
Il ricorrente sostiene di avere ignorato quale potesse essere un preavviso congruo, avendo ritenuto congruo il preavviso di tre giorni, mentre la Corte di Appello avrebbe apoditticamente affermato che il preavviso non era congruo senza indicare quale sarebbe stato, invece, il preavviso congruo, specie in assenza di una disciplina contrattuale che prevedesse un termine preciso per il preavviso.
Il ricorrente, formulando il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. ora abrogato, ma applicabile ratione temporis, chiede se, in mancanza di qualsiasi accordo tra le parti di un contratto d’opera circa il termine di esercizio del recesso del prestatore, questi debba rispondere in ogni caso e oggettivamente del pregiudizio che sia derivato al cliente dal suo recesso per giusta causa a prescindere dalla sua ignoranza del fatto che il suo recesso possa arrecargli pregiudizio.
1.1. Il motivo è infondato.
La violazione dell’art. 2237 comma 3 c.c. non sussiste in quanto la Corte di Appello ha ritenuto il prestatore d’opera responsabile del danno arrecato alla cliente (l’obbligo di pagare una penale per l’interruzione del rapporto di consulenza informatica con la società Sirti) sul presupposto, in fatto, che il recesso non era stato esercitato in modo tale da non arrecare pregiudizio al cliente.
La norma richiamata è, appunto, diretta ad evitare al cliente l’eccessivo danno che deriverebbe dall’improvvisa rottura del rapporto, ossia a lasciargli il tempo per provvedere diversamente agli interessi per i quali è stato stipulato il contratto e, in sostanza, costituisce una particolare applicazione del principio di buona fede oggettiva ex artt. 1175 e 1375 c.c. in quanto il diritto, pur esistente, è stato esercitato con modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione che, nella specie, doveva essere riferito ad un comportamento che trovava la sua tipizzazione nella norma che impone specificamente di evitare pregiudizio al cliente.
Sotto questo profilo, pertanto, la norma è stata correttamente applicata, salvo verificare, sotto il profilo del vizio di motivazione, pure dedotto, se le modalità fossero con le quali è stato esercitato il recesso fossero effettivamente tali da arrecare pregiudizio.
Ma il vizio di motivazione non sussiste in quanto la Corte di Appello ha ritenuto provato, sulla base delle prove testimoniali che il prestatore d’opera era a conoscenza della clausola penale pattuita da Software & Service con Sirti S.p.A. per il caso di interruzioni delle prestazioni di consulenza informatica e della necessità che Software & Service fosse preavvertita in caso di suo recesso; la Corte di Appello ha infatti osservato, così adempiendo l’obbligo motivazionale, che i testi avevano riferito di colloqui tra il N. e i responsabili di Software & Service dai quali era desumibile, secondo la Corte di appello, la conoscenza da parte del N. , della clausola penale e della necessità di rispettare l’obbligo di preavviso in caso di recesso; neppure è contestato il danno prodotto, ossia l’interruzione della consulenza informatica e il conseguente pagamento della penale.
Nel motivo si aggiunge che il preavviso di tre giorni sarebbe stato congruo, ma la censura viene esaminata insieme al secondo motivo in quanto ad esso attinente.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un punto decisivo della controversia, consistente nell’avere ritenuto provato che la cliente, sulla base del preavviso di tre giorni, non abbia potuto procedere alla sua sostituzione.
2.1 Il motivo è inammissibile perché introduce una questione di mero fatto (che implica valutazioni sulla natura e sul contenuto delle prestazioni e sulle possibilità di reperimento di tecnici informatici idonei) che inoltre non risulta specificamente dedotta nel giudizio di merito nel quale, secondo quanto emerge dalla sentenza, si controverteva sulla consapevolezza dell’esistenza della clausola penale, dell’obbligo di preavviso, del fatto colposo della cliente che poteva evitare il pregiudizio pagando il prestatore d’opera e sottoscrivendo il contratto; su tali deduzioni la Corte di Appello ha motivato rilevando che non risultava il rifiuto di corrispondere il corrispettivo e che la mancata sottoscrizione non era fatto di gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto per il tempo minimo necessario ad evitare l’interruzione della consulenza informatica con Sirti, così escludendo che potesse ravvisarsi un’ipotesi di recesso ad nutum.
3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato; le spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di N.R. .

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna N.R. a pagare alla società Software & Services s.r.l. le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi.

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