Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 21 maggio 2015, n. 21372
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENTILE Mario – Presidente
Dott. GALLO Domenico – rel. Consigliere
Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere
Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza 26/5/2014 della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, D’AMBROSIO Vito, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per la parte civile (OMISSIS) s.p.a., l’avv. (OMISSIS) che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata, come da nota che deposita.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 26/5/2014, la Corte di appello di Taranto, Sezione distaccata di Lecce, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione distaccata di Grottaglie in data 10/6/2013, che, all’esito di giudizio abbreviato condizionato, aveva condannato (OMISSIS) alla pena di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di appropriazione indebita di documenti e titoli di credito, oltre al risarcimento dei danni morali in favore della costituita parte civile s.r.l. (OMISSIS) ed all’interdizione temporanea dall’esercizio dei pubblici uffici e della professione forense per mesi due.
2. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilita’ dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto ed equa la pena inflitta.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando quattro motivi di gravame con i quali deduce:
3.1 Violazione del principio di correlazione fra l’imputazione contestata e la sentenza. Al riguardo eccepisce che il fatto ritenuto in sentenza e’ risultato diverso da quello indicato nel decreto di citazione a giudizio con il quale veniva contestato all’imputato il reato di cui all’articolo 646 cod. pen. “per essersi indebitamente appropriato al fine di trarne un ingiusto profitto in danno della srl (OMISSIS) di documenti e titoli di credito di cui aveva il possesso in ragione della sua qualita’ di difensore della predetta societa’”. Il fatto diverso, ritenuto in sentenza, sarebbe l’appropriazione di denaro in relazione alla pratica (OMISSIS); fatto per il quale non sarebbe intervenuta neppure una contestazione suppletiva.
3.2 Mancata assunzione di prova decisiva, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione. Al riguardo solleva doglianze varie, eccepisce che buona parte dei documenti versati dalla societa’ al professionista per le pratiche di recupero crediti erano costituiti da semplici fotocopie di fatture, e che il professionista aveva ritirato dai fascicoli processuali erano stati consegnati all’ufficiale giudiziario procedente all’atto di ciascun pignoramento. Quanto alla pratica ” (OMISSIS)”, eccepiva che il preteso incasso della somma di euro 4.600, era frutto di una comunicazione errata dell’avv. domiciliataria, successivamente dalla stessa smentita.
3.3 Violazione della legge penale in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 11. Al riguardo eccepisce che, dopo la revoca del mandato, l’imputato non avrebbe potuto avvalersi degli effetti favorevoli precostituiti nel corso del rapporto professionale.
4. Erronea applicazione della legge in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale per come liquidato in sentenza, valutato ex articolo 1226 cod. civ..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimita’.
2. Per quanto riguarda il primo motivo in punto di mancata correlazione fra accusa e sentenza, la censura – come ha correttamente rilevato la Corte territoriale – e’ manifestamente infondata in quanto l’imputazione, quanto all’oggetto dell’appropriazione indebita, e’ stata articolata con formula ampia (documenti e titoli di credito) “suscettiva di ricomprendere tanto la documentazione consegnata dal cliente al proprio difensore, quanto gli atti giudiziari ed i titoli esecutivi ottenuti in qualita’ di difensore della societa’”. Dalle sentenze dei giudici del merito non emerge che l’imputato sia stato condannato, oltre che per l’appropriazione di documenti e titoli anche per l’appropriazione di somme di denaro. Il fatto ritenuto in sentenza e’ conforme all’imputazione contestata e censura esclusivamente l’appropriazione di documenti e titoli di credito di cui l’avv. (OMISSIS) aveva il possesso in ragione del suo mandato professionale. Il riferimento alla mancata restituzione della somme riscosse nella pratica ” (OMISSIS)” e’ un mero obiter dictum e non esprime alcun accertamento di penale responsabilita’ dell’imputato con riferimento a tale circostanza.
3. Ugualmente inammissibile e’ il secondo motivo in punto di responsabilita’ del prevenuto per il fatto a lui contestato. Le censure del ricorrente, infatti, sono manifestamente infondate e generiche per quanto riguarda la mancata assunzione di una prova decisiva. Infatti oltre a non specificare in cosa consista tale prova decisiva, la questione non e’ ammissibile, essendo stato l’imputato ammesso, a sua richiesta, al rito abbreviato. E’ pacifico che non e’ deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva nel giudizio abbreviato non condizionato (cfr, da ultimo, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27985 del 05/02/2013 Ud. (dep. 26/06/2013) Rv. 255566). Nel caso di specie l’imputato e’ stato ammesso al giudizio abbreviato condizionato all’esame della testimone Pace Erminia ed all’acquisizione di documentazione. Essendo stata realizzata l’integrazione probatoria richiesta, nessuna doglianza e’ piu’ ammissibile in tema di acquisizioni probatorie.
4. Per quanto riguarda le altre doglianza sollevate, si tratta – all’evidenza – di censure di merito, volte a provocare un intervento di questa Corte in sovrapposizione argomentativa rispetto alle conclusioni legittimamente assunte dai giudici del merito, come tali risultano inammissibili.
5. Ugualmente inammissibili sono le censure sollevate con il terzo motivo di ricorso in punto di applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 11. In diritto e’ pacifico che la nozione di abuso di relazione di prestazione d’opera, previsto come aggravante dall’articolo 61 c.p., n. 11, si applica a tutti i rapporti giuridici che comportino l’obbligo di un “facere”, bastando che tra le parti vi sia un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato, a nulla rilevando la sussistenza di un vincolo di subordinazione o di dipendenza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14651 del 10/01/2013 Ud. (dep. 28/03/2013) Rv. 255792). Non v’e’ dubbio, pertanto, che nel caso di specie l’imputato abbia commesso il fatto abusando del mandato professionale ricevuto dal proprio cliente.
6. Infine, per quanto riguarda il quarto motivo in punto di liquidazione equitativa del danno morale, ex articolo 1226 cod. pen., in punto di diritto e’ pacifico che In tema di liquidazione del danno morale, la relativa valutazione del giudice, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimita’ se sorretta da congrua motivazione (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 48461 del 28/11/2013 Ud. (dep. 04/12/2013) Rv. 258170).
7. Nel caso di specie la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale e’ assistita da congrua motivazione, avendo la Corte specificamente valutato una serie di circostanze negative che sono derivate alla parte civile dalla condotta dell’imputato. Di conseguenza anche il quarto motivo del ricorso risulta inammissibile.
8. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonche’ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ – al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00), nonche’ alla refusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile, (OMISSIS) s.p.a., che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla cassa delle ammende, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile (OMISSIS) s.p.a., che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
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