Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 27 maggio 2015, n. 22461

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente

Dott. ZOSO Liana Maria T. – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 1378/2014 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA, del 24/12/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNELLO EMILIO;

udite le conclusioni del P.G. Dott.ssa FODARONI MARIA GIUSEPPINA, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;

udito per il ricorrente i difensori Avv.ti (OMISSIS), del Foro di Locri, e (OMISSIS), del Foro di Reggio Calabria, i quali hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24/12/2014 il Tribunale di Reggio Calabria, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari e la inadeguatezza di altre misure, rigettava la richiesta di riesame proposta da (OMISSIS) avverso l’ordinanza, emessa in data 12/8/2014, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 74, commi 1, 2 e 3 e Legge 16 marzo 2006, n. 146, articolo 4 (capo A dell’imputazione provvisoria); articoli 110 e 81 cpv. c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1 e 6 e articolo 80 (capi G, I, L); articoli 110 e 497 bis c.p., (capo H).

Secondo quanto evidenziato nell’ordinanza impugnata, il procedimento muove dagli esiti di’ una complessa attivita’ d’indagine denominata “(OMISSIS)” attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, nonche’ servizi di videosorveglianza e pedinamenti, ritenuti gravemente indiziari dell’esistenza di un’associazione dedita all’acquisto, all’importazione dall’estero (prevalentemente attraverso i porti panamensi di (OMISSIS)) nonche’ alla commercializzazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina: attivita’ queste poste ad oggetto dei reati fini posti anche a fondamento della ordinanza cautelare.

1.1. In relazione al preliminare rilievo mosso avverso l’ordinanza custodiale, secondo cui vi sarebbe incertezza in ordine all’identificazione con esso ricorrente del soggetto associato a taluni dei nickname utilizzati nelle conversazioni intercettate, rilevava il Tribunale che questa era stata correttamente tratta dal puntuale esame delle risultanze investigative in ordine all’utilizzo, da parte dei soggetti indagati, dei cellulari BlackBerry per comunicare a mezzo chat “pin to pin”.

Da esse emergeva, infatti, che il dispositivo (contraddistinto dal PIN (OMISSIS)) cui era associato il nickname “(OMISSIS)” era stato utilizzato il 22/5/2013 per una chat con altro dispositivo in uso a (OMISSIS), associato al nickname “(OMISSIS)”, nel corso della quale l’utente del primo dispositivo aveva chiesto al secondo di essere raggiunto e i due si erano accordati per vedersi ad un incrocio vicino al bar. In quell’occasione agenti presenti a (OMISSIS) avevano individuato (OMISSIS) raggiungere, a bordo della sua Mercedes, il luogo dell’appuntamento con “(OMISSIS)”, il quale sopraggiungeva a bordo di una BMW X5 intestata a (OMISSIS) moglie di (OMISSIS) (relazione allegata all’informativa con il n. 650).

Emergeva inoltre che, in data 27/5/2013, alle ore 19,37, nel corso di una chat intercorsa tra “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)” il primo aveva chiesto al secondo com’era andata al fratello (“com’e’ andata a tuo frat…”) e questi gli aveva risposto: “I spaccamma”.

Avevano, in quella occasione, annotato i verbalizzanti che, in date 26 e 27/5/2013, avevano avuto luogo le elezioni comunali a (OMISSIS) e che tra i candidati eletti vi era anche (OMISSIS), fratello dell’odierno ricorrente (informativa di P.G., ali. n. 651).

Identificato in tal modo l’utente del dispositivo associato al nickname “(OMISSIS)”, gli investigatori avevano quindi potuto identificare, a catena, nello stesso odierno ricorrente anche l’utilizzatore dei dispositivi associati ad altri nickname (“(OMISSIS)”), impegnati in altre conversazioni poste a fondamento dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, essendo il loro utilizzo sempre preceduto dalla comunicazione, attraverso il precedente dispositivo noto, agli interlocutori di volta in volta contattati, del pin del nuovo dispositivo cui associare quello ad essi in uso per conversare via chat.

1.2. L’ordinanza dava quindi conto degli elementi indiziari emergenti, in ordine ai reati in contestazione, dalle conversazioni intercettate, per ampi stralci testualmente trascritti.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso il (OMISSIS), per mezzo del proprio difensore, articolando due motivi.

2.1. Con il primo deduce inosservanza dell’articolo 273 c.p.p., in relazione al rigetto del preliminare rilievo mosso in ordine all’identificazione del soggetto intercettato.

Assume che tale individuazione e’ frutto di deduzioni illogiche, approssimazione, violazione delle regole imposte dagli articoli 349 e 292 c.p.p., in quanto effettuata mediante l’arbitraria assegnazione ad esso ricorrente del nickname “(OMISSIS)” e, a catena, degli altri sopra menzionati, sulla base del contenuto degli allegati 650 e 651 dell’informativa di P.G., i quali, invece, secondo il ricorrente, non consentono di pervenire ragionevolmente, con rassicurante tranquillita’, alla detta identificazione.

Quanto al primo di tali allegati (n. 650), osserva il ricorrente che esso e’ rappresentato da una relazione di servizio nella quale gli agenti operanti, impegnati in attivita’ d’osservazione e pedinamento in (OMISSIS), la sera del (OMISSIS), riferiscono dell’arrivo al centro di (OMISSIS) dell’autovettura Mercedes, di proprieta’ dell’indagato (OMISSIS), fermatasi in una traversa della piazza centrale del paese, e quindi del sopraggiungere poco dopo di una autovettura BMW, parcheggiatasi in quei pressi, risultata essere di proprieta’ di (OMISSIS), moglie del (OMISSIS). Si afferma poi in quella relazione che le due autovetture, dopo essersi fermate, si erano allontanate in direzione di Marina di (OMISSIS), attesa la presenza sul luogo di altre due pattuglie della polizia.

Cio’ premesso rileva il ricorrente che gli agenti non attestano di aver visto chi si trovasse alla guida della BMW, ne’ affermano di aver visto alcuno dei conducenti dei veicoli descritti scendere dall’autovettura e raggiungere l’altro; sostiene che, di conseguenza, tale annotazione non consente di affermare in termini di certezza che egli si trovasse alla guida dell’autovettura BMW e che abbia incontrato (OMISSIS).

Con riferimento poi all’annotazione di servizio di cui all’allegato n. 651, riferita come detto al contenuto di una chat tra tale “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, in data 27/5/2013, osserva il ricorrente che non sono stati localizzati i terminali dei soggetti (“(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”) impegnati nella conversazione telematica e che, quindi, non puo’ stabilirsi che essa riguardi persone residenti a (OMISSIS). Soggiunge che nemmeno e’ certo che la conversazione riguardasse le elezioni amministrative svoltesi in quei giorni a (OMISSIS), piuttosto che un evento sportivo o altro, ne’ quale fosse la data di tale evento, tenuto anche conto che si era votato in 40 comuni calabresi, molti dei quali nella stessa zona della provincia di Reggio Calabria, con diversi paesi limitrofi a (OMISSIS). Rileva ancora al riguardo che: non e’ certo che il termine “frat” scritto nella chat da “(OMISSIS)” fosse sinonimo di “fratello” e non piuttosto un mero appellativo riferibile a soggetto rimasto anch’egli ignoto; non e’ certo che i due parlassero di un evento contestuale alla conversazione; il risultato elettorale amministrativo di (OMISSIS) non consentiva di affermare che la frase “I spaccamma” fosse riferibile ad un successo eclatante, essendosi invece trattato di un risultato modesto rispetto agli altri candidati.

2.2. Con il secondo motivo deduce, sul punto sopra illustrato, vizio di motivazione rilevando che nessuna delle altre attivita’ di polizia offre elementi utili per identificare il soggetto chiamato “(OMISSIS)”.

Con riferimento poi al reato di cui al capo G della rubrica, rileva che non vi e’ alcun elemento indiziario di riscontro che confermi l’ipotizzato viaggio in Olanda di esso ricorrente con l’utilizzo di un documento falso.

Rileva ancora che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia (OMISSIS) e gli esiti dell’attivita’ di indagine del procedimento penale n. 5299/13 R.N.R. escludono l’esistenza di un ruolo qualunque attribuibile ad esso ricorrente nella vicenda di favoreggiamento della latitanza di (OMISSIS) e tantomeno contengono elementi indiziari a supporto dell’accusa di traffico di stupefacenti.

Deduce infine che nessun riscontro e’ indicato in ordine all’ipotesi investigativa che attribuisce ad esso ricorrente un incontro a Madrid in date 5-7/7/2013 con (OMISSIS), in ordine all’episodio di importazione di stupefacente dal Sud America di cui al capo L.

3. In data 30/4/2015 la difesa del ricorrente ha depositato memoria contenente motivi aggiunti.

3.1. Con il primo di essi si denuncia violazione di legge e carenza dell’apparato motivazionale.

Assume il ricorrente che il Tribunale non avrebbe fornito adeguata risposta alle considerazioni effettuate con l’atto d’impugnazione, ma si e’ limitato, con il cosiddetto sistema copia-incolla, a riprodurre in gran parte la motivazione gia’ adottata dal G.I.P., la quale a sua volta gia’ ricalcava ampi stralci della richiesta applicativa redatta dal P.M..

3.2. Con il secondo motivo aggiunto il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di gravita’ indiziaria per il contestato reato associativo.

Richiamati gli elementi richiesti dalla giurisprudenza perche’ possa ritenersi sussistente il vincolo associativo, rileva che nel caso di specie essi non sarebbero ravvisabili essendosi registrati solo sporadici contatti tra le persone che gli inquirenti hanno identificato in (OMISSIS) e nei presunti correi dei reati scopo in contestazione e considerato anche che la stessa Procura ha ravvisato una pluralita’ di gruppi che avrebbero operato isolatamente e al di fuori di una strategia unitaria.

Lamenta che l’ordinanza impugnata non offre congrua risposta alle censure mosse su tali punti, limitandosi a ricavare i gravi indizi del reato associativo dai presunti reati scopo e segnatamente dal presunto acquisto, in tre occasioni, di quantitativi di cocaina da soggetti rimasti ignoti, senza specificare se e per quale motivo tali condotte potessero ritenersi sintomatiche della partecipazione ad una associazione.

3.3. Con il terzo motivo aggiunto il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ravvisata sussistenza di gravi indizi della contestata aggravante di cui alla Legge n. 146 del 2006, articolo 4.

Rileva che nel caso di specie e’ certamente da escludere il requisito della stabilita’ dei rapporti con i membri di un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita’ criminali in piu’ di uno Stato, atteso che, anche i contestati contatti con referenti sudamericani per pianificare l’importazione in Italia e in Europa delle sostanze stupefacenti, non hanno evidenziato un quid pluris rispetto al mero concorso di persone e si sono comunque rivelati del tutto episodici ed estemporanei e non erano comunque indicativi di alcun retrostante gruppo criminale organizzato autonomo, ulteriore e diverso rispetto alla ravvisata associazione Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 74.

3.4. Con il quarto motivo aggiunto il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al confermato giudizio di gravita’ indiziaria per i reati fine di cui ai capi G, I ed L.

Lamenta che, al di la’ della pedissequa riproduzione del contenuto dell’ordinanza genetica, non e’ dato cogliere nel provvedimento impugnato alcuna autonoma giustificazione del giudizio di gravita’ indiziaria.

In particolare, con riferimento all’episodio di cui al capo G (importazione dal Peru’ di un quantitativo di cocaina compreso tra 75 e 100 Kg, via mare con arrivo al porto di (OMISSIS)), in relazione al quale l’ordinanza attribuisce valore gravemente indiziario a una serie di contatti telematici intercorsi tra l’utente identificato con esso ricorrente e i correi (OMISSIS) e (OMISSIS), contesta la congruita’ di tale valutazione, posto che: non risultano contatti con i presunti fornitori dello stupefacente; non risultano conversazioni nelle quali il soggetto identificato con esso ricorrente abbia mai parlato della quantita’ di stupefacente e del prezzo di acquisto; non vi e’ prova che egli si sia personalmente recato in Olanda; ne’ che il carico sia effettivamente giunto a destinazione e prelevato da emissari dell’organizzazione; non vi e’ prova di alcun collegamento con il presunto capo (OMISSIS), al di fuori di una conversazione del 28 maggio 2013 dalla quale non e’ dato cogliere alcun collegamento con la vicenda de qua; ne’ ancora vi e’ prova che sia mai stato concordato il prezzo dello stupefacente, ne’ che sia stato versato alcun acconto.

Analoghe censure vengono quindi svolte con riferimento agli episodi di cui al capo I e al capo L.

3.5. Con il quinto motivo aggiunto il ricorrente deduce infine violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Le censure poste a fondamento del ricorso depositato in data 31/1/2015, congiuntamente esaminabili, sono infondate.

Secondo costante insegnamento della S.C., per quanto riguarda i limiti di sindacabilita’ in questa sede dei provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimita’ e’, infatti, circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicita’ evidenti, ossia la congruita’ delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 , n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840).

L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex articolo 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274 c.p.p. e’, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimita’, in particolare, non riguarda ne’ la ricostruzione dei fatti, ne’ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilita’ delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. ex multis Sez. 1 , n. 1769 del 23/03/1995, Ciraolo, Rv. 201177).

Ne discende che, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, essendo in via esclusiva demandato al giudice di merito “la valutazione del peso probatorio” degli stessi, alla Corte di cassazione spetta solo il compito “… di verificare … se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravita’ del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie” (Sez. 4 , n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012).

5. L’ordinanza impugnata offre una ampia, coerente ed esaustiva giustificazione del convincimento positivo espresso circa l’identificazione con l’odierno ricorrente del soggetto associato a taluni dei nickname utilizzati nelle conversazioni intercettate, attraverso una analitica e congruamente motivata lettura, come tale insindacabile in questa sede, delle conversazioni captate, anche testualmente trascritte per ampi stralci, associata ad altre specifiche emergenze investigative”.

Per contro le doglianze sul punto svolte dal ricorrente si appalesano meramente oppositive (non risultando evidenziati elementi o argomenti che non siano stati considerati nell’ordinanza impugnata) e, comunque, non dotate di forza logica persuasiva univoca e cogente tali da imporsi sulla valutazione del giudice a quo.

Meramente assertive e in nessun modo supportate da pertinenti considerazioni critiche sono poi le scarne censure riferite alla valutazione di gravita’ indiziaria per i reati satellite.

5. Quanto poi ai motivi aggiunti, deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilita’ di quelli che investono l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha confermato il giudizio di gravita’ indiziaria in ordine alla configurabilita’ del reato associativo ed alla sussistenza dei relativi presupposti (secondo motivo), alla configurabilita’ dell’aggravante di cui alla Legge 16 marzo 2006, n. 146, articolo 4, (terzo motivo), ai reati fine di cui al capo I (quarto motivo), nonche’ nella parte in cui l’ordinanza medesima ha confermato la valutazione positiva circa la sussistenza di esigenze cautelari (quinto motivo): trattandosi di capi e punti del provvedimento impugnato neppure sfiorati con il ricorso introduttivo.

E’ appena il caso di rammentare in proposito che, secondo indirizzo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimita’ dopo l’intervento delle Sezioni Unite, i “motivi nuovi” a sostegno dell’impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell’articolo 585 c.p.p., comma 4, quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (articolo 311 c.p.p., comma 4) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimita’ (articolo 611 c.p.p., comma 1), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame ai sensi dell’articolo 581 c.p.p., lettera a), (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono ed altri, Rv. 210259).

Nel caso di specie, come emerge dalla superiore parta narrativa, i motivi di ricorso si appuntavano pressoche’ esclusivamente sulla motivazione posta a fondamento della identificazione dell’odierno ricorrente con i soggetti che, nelle conversazioni telematiche captate, vengono appellati con i nomignoli (nickname), (OMISSIS) ed altri. Non toccavano invece le questioni sopra indicate, rispetto alle quali pertanto non puo’ non ravvisarsi carattere di assoluta novita’ preclusivo all’esame degli stessi in questa sede.

Solo in minima parte il ricorso tangeva il giudizio di gravita’ indiziaria in ordine ai soli reati fine di cui ai capi G ed L, alla stregua di considerazioni critiche, come detto, generiche e meramente oppositive.

6. Su tali capi i motivi aggiunti, bensi’ ammissibili, non si distinguono pero’ per contenuti particolarmente innovativi, con essi sostanzialmente lamentandosi l’assenza di riscontri materiali, diversi dalle conversazioni intercettate, alle ipotesi d’accusa.

Sul punto non puo’ che rammentarsi che l’assenza di riscontri che confermino l’interpretazione data, nella prospettiva accusatoria, delle conversazioni captate ritenute gravemente indiziarie nulla toglie alla valenza che comunque, specie in fase di indagini, puo’ di per se’ essere riconosciuta anche al solo contenuto delle conversazioni intercettate, non essendo necessario a tal fine, a differenza della chiamata di correo ai sensi dell’articolo 192 c.p.p., comma 3, reperire dati di riscontro esterno (v. ex aliis Sez. 1 , n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842), salvo ovviamente il vaglio che del complessivo materiale istruttorio andra’ operato per i fini e secondo i diversi parametri propri del giudizio di merito.

7. Quanto infine alla doglianza (svolta con il primo dei motivi aggiunti) con la quale si censura l’apparato motivazionale, in quanto ricavato pedissequamente dall’ordinanza impugnata con il metodo del copia-incolla, ove anche se ne voglia ritenere l’ammissibilita’ in quanto riferibile nella sua genericita’ anche ai profili trattati in ricorso, se ne deve rilevare la scarsa perspicuita’ e l’inidoneita’ a supportare la critica di carenza di motivazione.

Deve certamente ammettersi che, come affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 919 del 26/11/2003 – dep. 19/01/2004, Gatto, non mass. sul punto), e’ illegittimo il provvedimento conclusivo del giudizio di impugnazione cautelare che sia genericamente motivato con un rinvio al provvedimento impugnato, giacche’ in tale procedimento la motivazione per relationem, se puo’ svolgere una funzione integrativa, inserendosi in un contesto che disattende i motivi di gravame con un richiamo ad accertamenti e ad argomenti contenuti nel provvedimento impugnato, non puo’ tuttavia costituire una sostanziale vanificazione del mezzo di impugnazione attraverso un generale e generico rinvio a quel provvedimento.

Ne consegue, tuttavia, che, da un lato, dovrebbe essere chiarito dal ricorrente in che senso il richiamo al precedente apparato argomentativo non abbia soddisfatto le sue deduzioni, dall’altro – e con specifico riferimento alla fonte indiziaria – che appare necessario indicare specificamente per qual motivo il giudice del riesame abbia errato, secondo il ricorso, nel condividere l’interpretazione fornita dal GIP.

In realta’, se si sviluppa una piu’ articolata riflessione sulla motivazione per relationem, non puo’ non farsi riferimento alla piu’ risalente sentenza Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664, per la quale, com’e’ noto, detta motivazione e’ da considerare legittima quando:

a) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;

b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;

c) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facolta’ di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione.

Orbene, nel caso in esame, premesso che, come lo stesso ricorrente ricorda, parte significativa della motivazione esibita dal G.I.P. e’ stata trascritta nel provvedimento del Tribunale calabrese (a soddisfacimento della premessa sub c), appare evidente che il medesimo tribunale ha certamente preso cognizione del contenuto e delle ragioni del provvedimento stesso, cui ha fatto riferimento.

Il fatto che cio’ sia avvenuto con il metodo del c.d. copia-incolla, non sta certo, di per se’, a significare che il giudicante non abbia compreso, condiviso e fatta propria quella motivazione. Invero, la autonoma valutazione delle emergenze procedimentali da parte del collegio cautelare emerge dalla logica concatenazione e dal consequenziale collegamento che esso ha operato tra le stesse con, sia pur sintetiche, riflessioni e considerazioni inserite nella trama motivazionale dell’ordinanza impugnata.

8. Il rigetto del ricorso, che consegue alle considerazioni che precedono, comporta la condanna del (OMISSIS) al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’.

Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in liberta’ del ricorrente, dovranno essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perche’ provveda a quanto stabilito dall’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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