cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 18 febbraio 2016, n. 3194

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25294/2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE ex lege, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 91/2010 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 12/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2016 dal Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento 6motivo, rigetto dei restanti motivi del ricorso.

CONSIDERATO IN FATTO

Su conforme ricorso dell’avv. (OMISSIS), il Tribunale di Bolzano ingiungeva a (OMISSIS) il pagamento dell’importo di euro 3.935,36 oltre accessori quale corrispettivo per l’attivita’ di patrocinio legale in favore dell’intimato nella controversia che questi aveva avviato nel giugno 2005 nei confronti del Comune di Bolzano e dell’impresa (OMISSIS).

Lo (OMISSIS) si opponeva deducendo di aver gia’ corrisposto al (OMISSIS), in tre soluzioni e mediante assegni, l’importo di euro 3.550,00, a tacitazione dell’intera pretesa creditoria.

Il (OMISSIS) si costituiva assumendo che i pagamenti in questione afferivano ad altre prestazioni che egli aveva antecedentemente reso in favore dello (OMISSIS).

Il Tribunale di Bolzano accoglieva l’opposizione, ritenendo che – detratti i pagamenti anteriormente effettuati – il debito dello (OMISSIS) ammontasse a soli euro 385,36.

La sentenza veniva impugnata dal (OMISSIS) e dallo (OMISSIS) con appello incidentale.

Il primo ribadiva che i pagamenti effettuati si riferivano ad una pregressa vertenza, come confermato dal fatto che erano stati annotati in calce alla fattura ad essa relativa. Specificava poi che parte del credito oggetto di ingiunzione era divenuto esigibile in seguito alla rimessione, da parte sua, del mandato professionale.

Lo (OMISSIS) censurava la sentenza nella parte in cui aveva omesso di considerare il versamento, da parte sua, dell’importo di euro 500,00 a titolo di contributo unificato, circostanza ammessa dallo stesso professionista; nonche’ nella parte in cui aveva riconosciuto al (OMISSIS) l’IVA sul credito professionale, pur non avendo costui provveduto ad emettere fattura.

Con sentenza n. 91/2010 l’adita Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano accoglieva il gravame principale ed in riforma della sentenza rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.

A fondamento della decisione rilevava che due dei tre pagamenti eccepiti dallo (OMISSIS) erano documentati da assegni recanti data di gran lunga anteriore all’avvio della controversia patrocinata dal (OMISSIS); cio’ che – facendo venir meno la verosimiglianza del collegamento fra il titolo ed il credito azionato – poneva a carico del debitore l’onere di dimostrare la causale della dazione, onere nella specie non assolto.

Specificava poi che non risultava in alcun modo provata la richiesta di acconti da parte dell’avvocato, tanto piu’ che il credito concerneva prestazioni giudiziali, certamente non eseguite al momento dei pagamenti.

Ancora, osservava che in data 14.2.2005 lo (OMISSIS) si era riconosciuto debitore in relazione ad altra causa per l’importo di euro 1.727,90 e le parti avevano concordato per iscritto di posticipare il relativo pagamento “all’esito” della controversia oggetto del presente giudizio; circostanza, questa, assolutamente incompatibile con raffermato versamento di due acconti in data anteriore.

Quanto al terzo assegno, poi, esso costituiva proprio il saldo di tale debito pregresso, essendo la successiva controversia giunta ad esito con la remissione del mandato.

Infine osservava, quanto al pagamento del contributo unificato, che il (OMISSIS) non aveva mai ammesso che ad effettuarlo fosse stato direttamente lo (OMISSIS).

Avverso tale decisione ha proposto ricorso (OMISSIS), articolando otto motivi.

L’intimato non si e’ costituito.

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 2234 codice civile, assumendo che erroneamente la Corte di Appello distrettuale avrebbe posto a suo carico la prova della diversa imputazione dei pagamenti con assegno effettuati anteriormente al credito (poi escludendola); sostiene infatti che il cliente e’ tenuto, ai sensi della norma citata, ad anticipare le spese e versare acconti al professionista, tanto piu’ quando, come nel caso di specie, vi era stata in un primo momento solo un’attivita’ stragiudiziale.

Il motivo puo’ essere scrutinato unitamente al secondo, con il quale il ricorrente lamenta che la corte d’appello abbia ravvisato una mancanza di prova in ordine alla richiesta di acconti da parte del professionista, sostenendo che tale richiesta avviene – di norma – in forma meramente verbale, e non di rado e’ il cliente a provvedere di sua iniziativa al versamento di acconti, anche in assenza di richiesta.

Entrambi i motivi non sono fondati.

In relazione ai pagamenti notevolmente anteriori al credito, la Corte di Appello distrettuale ha fatto buon governo di un consolidato principio giurisprudenziale cui non fa eccezione la materia della prestazione d’opera intellettuale.

In particolare, e’ stato affermato che il principio secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di avere corrisposto una somma di denaro idonea all’estinzione del medesimo, spetta al creditore-attore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all’estinzione di un debito diverso, provare l’esistenza di quest’ultimo e le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l’estinzione del debito per effetto dell’emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile, giacche’ proprio la diversita’ di data, facendo venir meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato ed il titolo pone a carico del debitore l’onere di dimostrare la causale dell’emissione dell’assegno e, conseguentemente, che il rilascio del titolo di credito e’ volto ad estinguere in via anticipata il debito per cui e’ processo (cfr. Cass. n. 3457/2007; Cass. n. 17102/2006; Cass. n. 20134/2005).

Quanto, poi, alla possibile imputazione dei pagamenti in acconto sul credito di cui alla prestazione dedotta in lite, il giudice d’appello ha escluso la sussistenza di circostanze di fatto che possano renderla possibile; ed anzi, ha evidenziando in uno scritto ricognitivo un elemento certo di significato opposto.

Tale valutazione non e’ superata dai contrari rilievi del ricorrente, che al piu’ si configurano come una mera richiesta di rimeditazione dei dati fattuali gia’ apprezzati nel giudizio di merito, non ammissibile in questa sede.

2.- Con il terzo motivo il ricorrente deduce la nullita’ della sentenza per vizio di ultrapetizione.

Assume in proposito che la Corte di Appello territoriale avrebbe ricondotto il credito professionale del (OMISSIS) alla sola attivita’ giudiziale, e non a quella di assistenza stragiudiziale; e cio’ quantunque il creditore non avesse mai formulato tale allegazione in giudizio. Sotto altro profilo, poi, il ricorrente svolge considerazioni circa l’esatto contenuto delle prestazioni di assistenza stragiudiziale, come definite dalla Legge n. 794 del 1942.

Il motivo e’ infondato poiche’ non coglie la ratio decidendi.

La Corte di Appello distrettuale, infatti, si e’ limitata a svolgere una considerazione incidentale nell’ambito del piu’ ampio e decisivo rilievo (pretermesso dal ricorrente) dell’esistenza del gia’ citato scritto ricognitivo del debito di euro 1.727,90, datato 14.2.2005.

Ricostruendo le vicende fattuali connesse a tale scritto, la corte ha coerentemente ritenuto che a quella data si fossero arrestate le attivita’ professionali relative ad una diversa pratica, cui conseguiva il debito riconosciuto; tale ultimo le parti avevano quindi concordato di “conteggiare all’esito della vertenza” oggetto del presente giudizio, il cui avvio era imminente (il mandato professionale fu rilasciato nel mese di giugno), e dal quale il credito ha per il resto tratto origine.

Tale ricostruzione, lungi dal comportare una violazione del principio della domanda come affermato dal ricorrente, costituisce ancora una volta un apprezzamento in fatto – nell’ottica ricostruttiva del rapporto fra le parti – rispetto al quale e’ escluso il sindacato di legittimita’.

3.- Con il quarto motivo, articolato in forma di denunzia di motivazione illogica o contraddittoria, il ricorrente propone una diversa interpretazione dello scritto ricognitivo in parola, pretendendo di ricondurlo non gia’ alla vertenza pregressa, bensi’ all’attivita’ oggetto di causa.

Si tratta di motivo inammissibile in quanto volto al raggiungimento di un diverso risultato interpretativo della volonta’ delle parti, senza la minima indicazione dei canoni ermeneutici che sarebbero stati violati.

4.- Con il quinto motivo il ricorrente deduce poi violazione degli articoli 1184, 1185 e 1186 codice civile, assumendo che erroneamente la Corte di Appello avrebbe ritenuto esigibile il credito oggetto dello scritto ricognitivo, poiche’ nella relativa prestazione il termine e’ fissato a favore del debitore.

Anche tale motivo non coglie la ratio decidendi.

Il riferimento all’esigibilita’ compiuto dalla corte muove dal presupposto, gia’ ricordato, che nello scritto ricognitivo del 14.2.2005 le parti avevano concordato che il pagamento sarebbe dovuto intervenire “all’esito della vertenza” successivamente intrapresa; e che la rinunzia al mandato da parte del difensore, costituendo certamente evento che determinava tale esito – ovvero la cessazione del rapporto d’opera professionale – rimuoveva ogni ostacolo all’esigibilita’ di detto credito da parte del medesimo professionista.

Non ha pertanto alcuna pertinenza con la decisione la disciplina del termine per l’adempimento delle obbligazioni del committente nel contratto d’opera intellettuale.

5.- Il sesto motivo e’ riferito alla medesima circostanza, e con lo stesso il ricorrente denunzia contraddittorieta’ della motivazione in relazione al terzo assegno dato in pagamento.

Richiamandosi, infatti, ad un estratto della decisione che cita tale assegno come “dd. 22.6.2005”, e quindi relativo al pagamento del debito gia’ riconosciuto perche’ successivo alla rinunzia al mandato, evidenzia la contraddittorieta’ di tale assunto, poiche’ il mandato era stato rinunziato solo nel febbraio 2006.

Il motivo sfrutta un errore materiale contenuto nella sentenza in parte qua, laddove – come indicato in ogni altro passaggio della decisione che ne fa menzione – si deve intendere l’assegno “dd. 22.6.2006”, e dunque successivo alla rinunzia al mandato.

Anche tale motivo e’ pertanto infondato.

6.- Con il settimo motivo il ricorrente denunzia la nullita’ della sentenza gravata per violazione dell’articolo 167 codice procedura civile, nella parte in cui ha omesso di rilevare che il (OMISSIS) non aveva contestato l’anticipazione, da parte sua, dell’importo di euro 500,00 a titolo di contributo unificato.

Il motivo e’ anzitutto inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stata riportata, se non per uno stralcio minimo e privo di significato, la comparsa di risposta dell’odierno intimato da cui si dovrebbe dedurre la mancata contestazione.

In ogni caso, lo stesso stralcio riportato non contiene alcuna ammissione del fatto evidenziato, poiche’ in esso il (OMISSIS) si limita a riconoscere espressamente alcuni pagamenti ricevuti (seppur diversamente imputandoli), cio’ che ben puo’ costituire contestazione delle ulteriori circostanze poste a fondamento dell’eccezione.

Peraltro, l’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza delle domande costituisce una valutazione del giudice di merito, sicche’ la sussistenza o l’insussistenza d’una contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, passa attraverso il filtro dell’interpretazione data dal giudicante, restando una sua funzione, come tale sindacabile solo per vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 4249/2012; Cass. n. 27833/2005).

7.- Con l’ottavo ed ultimo motivo lo (OMISSIS) denunzia violazione dell’articolo 2967 codice civile, in relazione all’anticipazione da parte del (OMISSIS) del contributo unificato.

Il ricorrente assume che la semplice indicazione in parcella del relativo esborso non consente di ritenere assolto tale onere a fronte della contestazione da lui svolta.

Il motivo e’ infondato.

In relazione ai compensi ed alle voci di spesa indicate in parcella e’ noto l’orientamento di questa corte che attribuisce valore di prova alla parcella redatta unilateralmente dal professionista in assenza di specifiche contestazioni del cliente; la stessa deve infatti ritenersi assistita da una presunzione di veridicita’, poiche’ l’iscrizione all’albo del professionista e’ una garanzia della sua personalita’ (v. Cass. SS.UU. n. 14699/2010).

Cio’ premesso, va osservato che il giudice d’appello ha valutato le contestazioni svolte al riguardo dal ricorrente (i cui termini, peraltro, non vengono riportati nel ricorso) e ne ha evidenziato l’inidoneita’ a superare il valore probatorio della parcella, con valutazione l’attuale che sfugge al sindacato di legittimita’.

8.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *