servitù

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 17 marzo 2014, n. 6180

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19557/2008 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) s.n.c. c.f. (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 306/2008 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 01/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega dell’Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti, che si e’ riportato agli atti depositati;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia il fratello (OMISSIS), la di lui moglie (OMISSIS) e la societa’ fra quest’ultimi due costituita (OMISSIS) s.n.c..
L’attrice, quale proprietaria esclusiva, giusto atto di divisione per notaio Durante del 24 dicembre 1970, di una porzione di immobile in (OMISSIS) confinante con altra porzione del proprio germano, chiedeva che “venisse dichiarata l’inesistenza di servitu’ e comunque di qualsiasi diritto di passaggio pedonale o carraio o con altri mezzi attraverso il portone, il portico ed il cortile di sua proprieta’ e di qualsiasi diritto di parcheggio nel portico e nel cortile medesimo”, con ordine di cessazione delle turbative rappresentate dal suddetto passaggio, accertamento del diritto a realizzare un muro divisorio e ad eliminare alcuni manufatti realizzati sulla sua proprieta’ dai convenuti.
Resistevano alla domanda attorea i convenuti eccependo l’intervenuto acquisto per usucapione del diritto in loro favore di servitu’ di passaggio pedonale e carraio, oltre al diritto di utilizzare il cortile comune come parcheggio e per il deposito merci, chiedendo altresi’ – in via subordinata- che venisse riconosciuto il vincolo pertinenziale.
L’adito Tribunale, con sentenza n. 2183/2004 dichiarava l’inesistenza di servitu’, accertava il diritto dell’attrice ad erigere il muro di confine secondo quanto stabilito dalla clausola 8 del citato atto notaio Durante, condannando i convenuti alla rimozione di opere varie, nonche’ al pagamento delle spese processuali.
Interponevano appello avverso tale decisione del Giudice di prime cure lo (OMISSIS), (OMISSIS) e la s.n.c. (OMISSIS).
Si opponeva, proponendo inoltre appello incidentale, la (OMISSIS).
Con sentenza n. 306/2008 l’adita Corte di Appello di Brescia rigettava l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, inibiva alle parti appellanti il passaggio pedonale e carraio sulla proprieta’ (androne e cortile) di (OMISSIS), nonche’ l’utilizzo del detto cortile a parcheggio o ad ogni altro possibile fine, condannando le medesime parti appellanti al pagamento delle spese processuali del secondo grado del giudizio.
Avverso la detta decisione della Corte territoriale ricorrono, chiedendone la cassazione, (OMISSIS), (OMISSIS) e la s.n.c. (OMISSIS) con atto fondato su due ordini di motivi.
Resisteste con controricorso (OMISSIS).
Ha depositato memoria, ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo del ricorso si denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1061 c.c., motivo previsto dall’articolo 360 c.p.c., n. 3”.
Il motivo, per come proposto, e’ inammissibile.
Manca la prescritta formulazione del quesito ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c..
Peraltro, attesa – in concreto – la risultante esposizione del motivo in esame, non appare neppure agevole e possibile desumersi, nella fattispecie, il quesito.
Al riguardo non puo’ che richiamarsi la nota e consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, “in tema di ricorso per cassazione, e’ necessaria, a pena di inammissibilita’, la formulazione del quesito di diritto anche nei ricorsi per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non puo’, infatti, ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto puo’ implicitamente desumersi dal motivo del di ricorso, perche’ una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’articolo 366 bis c.p.c., che ha introdotto, anche per l’ipotesi del ricorso in esame, il rispetto del requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei imiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte” (Cass. civ., SS.UU. 16 novembre 2007, n. 23732).
In ogni caso va ribadita esaustivamente l’esattezza di quanto giustamente ritenuto nell’impugnata sentenza con riguardo la fatto che le servitu’ di passaggio, di parcheggio e di deposito non potevano ritenersi costituite in base al solo esercizio di fatto protrattosi nel tempo ed astrattamente sufficiente ai fini dell’usucapione in mancanza di risultate e comprovate opere visibili e permanenti.
2.- Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta l'”insufficiente e contraddittoria motivazione in riferimento all’accertamento dei requisiti di fatto integranti apparenza della servitu’ di passaggio, nonche’ omessa o insufficiente motivazione in riferimento all’accertamento dei presupposti di fatto ai fini dell’acquisto per usucapione del diritto di parcheggio e di deposito di materiale; motivo previsto dall’articolo 360 c.p.c., n. 5″.
Il motivo e’ inammissibile.
Manca del tutto la prescritta indicazione specifica del fatto rilevante ai fini del decidere, in ordine al quale la motivazione della decisione impugnata sarebbe carente.
Deva, in proposito, richiamarsi la nota giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale “il motivo di ricorso con cui – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, cosi’ come modificato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 2 – si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex articolo 2697 c.c. (cioe’ un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioe’ un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purche’ controverso e decisivo” (Cass. civ., sez. 5, 5 febbraio 2011, n. 2805).
Peraltro il motivo in esame si risolve in inammissibili generiche doglianze sulla valutazione, ben operata dal Giudice del merito, dei fatti di causa.
In ogni caso va ribadita l’irrilevanza dei presunti elementi, dai quali sarebbe stata desumibile – secondo i ricorrenti – la consapevolezza dell’originaria attrice al passaggio attraverso la sua proprieta’ esclusiva, se non addirittura il consenso allo stesso.
Il solo passaggio su un fondo, se non accompagnato da opere visibili e permanenti finalizzate a tale passaggio non puo’ condurre all’acquisto della relativa servitu’ per usucapione.
Neppure, infine, possono essere equiparate ad opere visibili e permanenti le autovetture e le merci eventualmente depositate nel cortile della proprietaria attrice.
3.- Il ricorso, alla stregua di quanto innanzi esposto e ritenuto, non puo’, pertanto, che essere rigettato.
4.- Le spese seguono la soccombenza e vendono determinate cosi’ come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

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