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Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 31 marzo 2014, n. 14784

Ritenuto in fatto

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di D.G.G. avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di L’Aquila in data 4.7.2012 che confermava quella in data 21.6.2010 del Tribunale di Teramo con la quale il predetto era stato condannato, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena condizionalmente sospesa di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed € 2.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, 50 comma dPR 309/1990 (detenzione di marijuana, all’interno di una camera dell’abitazione adibita a serra artigianale; fatto del 7.6.2010).
Deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla mancanza di prova della destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi.
Rappresenta, inoltre, la contraddittoria ed erronea applicazione della legge penale in merito alla non punibilità della coltivazione c.d. domestica.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Invero la coltivazione domestica di marijuana non è oggetto dell’imputazione, bensì solo elemento qualificante, attraverso la menzione dello strumentario funzionale ed idoneo alla sua effettuazione, della destinazione ad uso non esclusivamente personale della sostanza rinvenuta, ritenuta frutto della coltivazione: appare esplicitamente contestata, invero, solo la detenzione illecita della marijuana (v. imputazione in sentenza di primo grado) e non già (in alternativa o in aggiunta) la coltivazione della stessa, benché l’imputato, nel corso dell’interrogatorio, abbia ammesso di coltivare piante di cannabis: ad ogni modo, non risulta l’assenza di contiguità temporale tra le diverse condotte tanto che non è stato computato alcun aumento di pena per la continuazione, con ciò dovendosi ritenere l’unitarietà del fatto-reato, benché sia stata ritenuta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale (Cass. pen. Sez. VI, n. 49528 del 13.10.2009, Rv. 245648).
Peraltro l’incompatibilità della destinazione ad uso non esclusivamente personale è stata desunta dal rinvenuto quantitativo (gr. 62,9 lordi complessivi) definito “consistente” dello stupefacente dotato di efficacia drogante, come tale idoneo al confezionamento di un numero definito “rilevante” di dosi medie (238).
Sicchè è stata già in tal modo individuata l’integrazione del reato contestato.
I giudici di merito hanno voluto comunque affrontare la vexata quaestio della coltivazione domestica, che hanno ritenuto essere stata posta in essere nell’appartamento del prevenuto, apprezzando la concreta offensività della condotta desumibile dal quantitativo di droga rinvenuto nell’appartamento e dall’allestimento di un vero e proprio laboratorio per la lavorazione ed essiccazione dello stupefacente: siffatta argomentazione s’appalesa del tutto logica e corretta, onde le censure mosse al riguardo dal ricorrente sono radicalmente prive di consistenza e valore. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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