Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 14 dicembre 2015, n. 25135
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15410/2011 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) SAS IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), IN PERSONA DEL LIQUIDATORE, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 697/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’Avv. (OMISSIS) difensore della controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. – La ” (OMISSIS) s.a.s.” in liquidazione e (OMISSIS), quale socia e fideiussore della detta societa’, convennero in giudizio la societa’ ” (OMISSIS) s.p.a.” (ora ” (OMISSIS) s.p.a.”), quale incorporante la ” (OMISSIS) s.p.a.” gia’ ” (OMISSIS) s.p.a.”, la quale ultima aveva concesso in leasing un immobile alla societa’ attrice. Chiesero la declaratoria di invalidita’ e di inefficacia del provvedimento col quale il giudice delegato del fallimento della ” (OMISSIS)” aveva autorizzato il curatore dello stesso fallimento a rilasciare alla societa’ convenuta l’immobile de quo; la declaratoria di invalidita’ e di inefficacia del rilascio dell’immobile eseguito dal curatore in forza della detta autorizzazione; infine, la reintegrazione nel possesso dell’immobile.
2. – Nella resistenza della societa’ convenuta, il Tribunale di Roma dichiaro’ inammissibile, per difetto di legittimazione passiva, sia la domanda di declaratoria di invalidita’ e di inefficacia del detto provvedimento del giudice delegato al fallimento sia la domanda di declaratoria di invalidita’ e di inefficacia del conseguente rilascio dell’immobile eseguito dal curatore; respinse la domanda di reintegrazione nel possesso dell’immobile; dichiaro’, infine, inammissibili le domande proposte personalmente da (OMISSIS), quale socio e fideiussore della societa’ attrice.
3. – Sul gravame proposto dagli attori, la Corte di Appello capitolina confermo’ la pronunzia di primo grado.
4. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono la ” (OMISSIS) s.a.s.” in liquidazione e (OMISSIS), sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso la ” (OMISSIS) s.p.a.”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto in ordine all’actio nullitatis, nonche’ il vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alla ritenuta carenza di legittimazione passiva della convenuta societa’ ” (OMISSIS) s.p.a.”. Secondo i ricorrenti, i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere che la societa’ attrice, nel chiedere la declaratoria di nullita’ e di inefficacia del provvedimento del giudice delegato e del successivo atto di rilascio dell’immobile posto in essere dal curatore, avrebbe dovuto convenire in giudizio gli autori materiali di tali atti e non, piuttosto, il soggetto in favore del quale gli atti avevano prodotto i loro effetti.
La censura e’ fondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’e’ ragione di discostarsi, la chiusura del fallimento comporta la decadenza degli organi fallimentari e la cessazione degli effetti della procedura sul patrimonio del debitore tornato in bonis; ne deriva che il provvedimento eventualmente emesso dal tribunale fallimentare dopo la chiusura del fallimento va considerato giuridicamente inesistente per assoluta carenza di potere (Sez. 1, Sentenza n. 1984 del 14/03/1985, Rv. 439896; Sez. 1, Sentenza n. 5476 del 08/09/1986, Rv. 448002).
Trattandosi di provvedimento processuale inesistente, esso – a differenza dell’atto nullo, i cui vizi sono deducibili solo con i mezzi di impugnazione previsti dalla legge – sfugge alla regola della conversione dei motivi di nullita’ in motivi di gravame, potendo l’inesistenza giuridica esser fatta valere senza limiti di tempo sia in via di azione di accertamento, sia in via di eccezione. E’ sempre esperibile, percio’, l’azione di nullita’ (“quaerela nullitatis”), che costituisce un’ordinaria azione di accertamento, con la quale gli interessati possono chiedere sentir dichiarare, senza limiti di tempo, l’inefficacia di atti emanati dal giudice al di fuori della sfera delle sue attribuzioni (Sez. 1, Sentenza n. 5557 del 20/06/1997, Rv. 505348; Sez. 1, Sentenza n. 1984 del 14/03/1985, Rv. 439896; Sez. 1, Sentenza n. 523 del 21/01/1999, Rv. 522471; Sez. 1, Sentenza n. 3078 del 28/05/1979, Rv. 399435).
Sul punto, va precisato che l’azione di accertamento della inefficacia di provvedimenti o di atti inesistenti va esperita nei confronti della parte interessata, da individuarsi nel soggetto nei cui confronti il provvedimento o l’atto giuridicamente inesistente ha prodotto i suoi effetti.
Del tutto infondata e’ la tesi dei giudici di merito secondo cui gli attori avrebbero dovuto citare in giudizio gli autori degli atti dei quali veniva chiesta la declaratoria di inefficacia (ossia il giudice delegato o il curatore fallimentare), in quanto l’actio nullitatis, volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto giuridicamente inesistente, va esercitata nei confronti del soggetto interessato, che va individuato in colui nella cui sfera giuridica si sono prodotti gli effetti dell’atto impugnato.
Avendo gli attori convenuto in giudizio proprio la (OMISSIS) s.p.a., che ha ottenuto il rilascio in suo favore dell’immobile a mezzo degli atti dei quali si e’ dedotta l’inefficacia, sussiste la legittimazione passiva della medesima.
Vanno pertanto enunciati i seguenti principi di diritto:
– “La chiusura del fallimento comporta la decadenza degli organi fallimentari e la cessazione degli effetti della procedura sul patrimonio del debitore tornato in bonis; ne deriva che il provvedimento eventualmente emesso dagli organi fallimentari dopo la chiusura del fallimento e’ giuridicamente inesistente per assoluta carenza di potere e – come tale – ogni interessato puo’ farne valere l’inesistenza giuridica senza limiti di tempo, sia in via di azione di accertamento sia in via di eccezione”.
– “L’interessato che intenda esperire l’azione di accertamento per sentire dichiarare l’inefficacia di un provvedimento inesistente deve convenire in giudizio, non gli autori dello stesso, bensi’ i soggetti interessati, che vanno individuati in coloro nella cui sfera giuridica si sono prodotti gli effetti dell’atto impugnato“.
2. – Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1168 cod. civ., nonche’ il vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alla ritenuta mancata detenzione dell’immobile per cui e’ causa da parte della ” (OMISSIS)”, detenzione da quest’ultima vantata ai fini dell’esperimento dell’azione di reintegrazione nel possesso. Si lamenta che la Corte territoriale abbia rigettato l’azione di spoglio proposta dalla societa’ attrice sul presupposto che l’intervenuta precedente risoluzione del contratto di leasing – verificatasi di diritto, per essersi la (OMISSIS) avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto – avrebbe privato la ” (OMISSIS)” della detenzione qualificata dell’immobile; detenzione qualificata che – secondo le ricorrenti – sarebbe stata invece ancora sussistente fino al momento del rilascio forzoso.
La censura e’ fondata.
Va invero richiamato il principio di diritto, dettato da questa Corte, secondo cui il conduttore che mantenga la disponibilita’ dell’immobile dopo la cessazione di efficacia del contratto di locazione e’ legittimato a ricorrere alla tutela possessoria ex articolo 1168 c.c., comma 2, in quanto detentore qualificato, ancorche’ inadempiente all’obbligo di restituzione agli effetti dell’articolo 1591 cod. civ. (Sez. 2, Sentenza n. 18486 del 01/09/2014, Rv. 632720).
Nella specie, dopo che la societa’ convenuta si e’ avvalsa della clausola risolutiva espressa con lettera del 7.8.1997, l’immobile e’ rimasto nella detenzione della conduttrice societa’ ” (OMISSIS)” nonostante la successiva e sopravvenuta dichiarazione di fallimento (21.12.2001) e fino alla immissione in possesso della (OMISSIS), avvenuta – a cura del curatore – in modo forzoso.
Hanno errato, pertanto, i giudici di merito nel ritenere che la ” (OMISSIS)”, nel momento in cui fu privata della disponibilita’ dell’immobile ricevuto in leasing, non fosse detentrice qualificata dello stesso, dovendo invece ritenersi che la detta societa’ ne aveva ancora la detenzione qualificata ed era, percio’, legittimata a ricorrere alla tutela possessoria ex articolo 1168 c.c., comma 2.
3. – Col terzo motivo di ricorso, si deduce infine la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, nonche’ il vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento al ritenuto difetto di legittimazione attiva di (OMISSIS). Si deduce che, con la citazione introduttiva, la (OMISSIS), agendo unitamente alla societa’ ” (OMISSIS) s.a.s.”, non chiese la reintegrazione nel possesso per se’, ma si limito’ ad aderire alla domanda di reintegrazione proposta dalla societa’ attrice; conseguentemente, la sua domanda sarebbe stata meramente adesiva e – come tale – sarebbe ammissibile, dovendosi del tutto equiparare ad un intervento adesivo dipendente.
Anche questa doglianza e’ fondata.
Com’e’ noto, la pluralita’ di parti nel processo (c.d. litisconsorzio) puo’ essere “originaria”, quando sin dall’instaurazione del processo vi sono piu’ parti (litisconsorzio c.d. originario), o “successiva”, quando la pluralita’ di parti viene a realizzarsi nel corso dello svolgimento della vicenda processuale, a seguito di intervento volontario o coatto di soggetti diversi dalle due parti originarie ovvero a seguito di riunione di procedimenti diversi (litisconsorzio c.d. successivo).
Il litisconsorzio successivo e’ affidato principalmente all’istituto processuale dell’intervento in causa, che puo’ essere volontario o coatto.
Ai fini dello scrutinio della censura in esame, occorre soffermarsi sulla figura iuris dell’intervento volontario, disciplinato dall’articolo 105 cod. proc. civ..
Com’e’ noto, l’articolo 105 cod. proc. civ. prevede, nel suo comma 1, le figure dell’intervento principale e dell’intervento adesivo autonomo, mentre prevede nel comma 2 l’intervento adesivo dipendente. Ricorre l’intervento principale quando si faccia valere un proprio diritto, relativo all'”oggetto” o dipendente dal “titolo” dedotto nel processo (rispettivamente corrispondenti al “petitum” e alla “causa petendi”), nei confronti di tutte le parti (ossia “ad infringendum tura utriusque litigatoris”), mentre ricorre l’intervento adesivo autonomo quando si faccia valere un proprio diritto, anch’esso relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto in giudizio, solo nei confronti di una o di alcune delle parti (Sez. L, Sentenza n. 10530 del 01/06/2004, Rv. 573346; Sez. 3, Sentenza n. 14901 del 22/10/2002, Rv. 558012).
Di diversa natura e’ l’intervento adesivo semplice o dipendente, che ricorre quando si faccia valere in giudizio nei confronti di una o di alcune delle parti non un proprio diritto soggettivo, ma un mero interesse che abbia rilievo giuridico, cioe’ una posizione piu’ attenuata del diritto soggettivo perfetto, in quanto l’esito della lite possa tradursi per l’interveniente in un vantaggio o in uno svantaggio (Sez. 1, Sentenza n. 427 del 11/02/1966, Rv. 320840).
In particolare, con l’intervento adesivo dipendente l’intervenire non introduce nel processo una domanda propria che ampli il thema decidendum fra le parti principali (originarie), ma si limita ad interloquire nella lite tra altri gia’ pendente, che e’ – e rimane – l’unica dibattuta nel processo; egli si limita a prestare la propria adesione alla domanda o all’eccezione di una delle parti, gia’ in giudizio, per un proprio interesse, in ragione dei riflessi che possono derivare nei suoi confronti dall’emananda sentenza, tendendo a provocare un giudicato inter alios che riesca utile mediatamente anche ad esso, mentre la sconfitta della parte adiuvata produrrebbe per lui effetti svantaggiosi (Sez. 2, Sentenza n. 1990 del 06/06/1969, Rv. 341207). In sostanza, l’intervento adesivo dipendente e’ caratterizzato dall’interesse che muove il terzo ad impedire che si ripercuotano nella sua sfera giuridica conseguenze dannose in caso di sconfitta della parte adiuvata (effetti indiretti o riflessi del giudicato); tale interesse che muove il terzo va ravvisato in cio’ che, quantunque nel processo in cui il terzo interviene non venga direttamente in discussione un suo diritto, tuttavia la decisione resa inter partes, verrebbe indirettamente ad incidere nella sua sfera giuridica, privandolo della possibilita’ di esercitare in avvenire i suoi diritti nelle stesse condizioni favorevoli in cui avrebbe potuto farlo se la parte, alla quale e’ legata la sua posizione giuridica, fosse uscita vittoriosa dalla lite (Sez. 2, Sentenza n. 2516 del 18/10/1967, Rv. 329845).
Orbene, nella specie, come riconosciuto dalla stessa Corte di Appello, l’attrice (OMISSIS), quale socia e fideiussore della societa’ ” (OMISSIS) s.a.s.”, si trovava proprio nella situazione di interesse prevista dall’articolo 105 c.p.c., comma 2, che ben avrebbe potuto legittimare il suo intervento in giudizio ad adiuvandum della ” (OMISSIS) s.a.s.”. Infatti, pur non affermandosi titolare della pretesa dedotta in giudizio, la (OMISSIS), quale socia e fideiussore della societa’ ” (OMISSIS) s.a.s.”, aveva interesse all’accoglimento delle domande della detta societa’, che – sia pure in modo mediato – si sarebbe riverberato utilmente nei confronti di essa.
Ritiene la Corte che questa legittimazione ad intervenire nel giudizio inter alios, espressamente consentita dall’articolo 105 c.p.c., comma 2, include logicamente la possibilita’ della parte interessata di aderire ab origine alla domanda altrui, in seno al medesimo atto di citazione. Se invero la legge consente al terzo di intervenire nel giudizio inter alios quando vi abbia un proprio interesse per sostenere le ragioni di una delle parti, non v’e’ ragione per escludere e deve ritenersi parimenti consentito che la medesima parte possa sostenere la domanda altrui ab initio, sottoscrivendo l’atto di citazione introduttivo del giudizio sottoscritto dalla parte principale.
Sul punto, va affermato il seguente principio di diritto:
“Il terzo, che abbia un proprio interesse e che e’ legittimato – ai sensi dell’articolo 105 c.p.c., comma 2 – ad intervenire nel giudizio gia’ pendente inter alios per sostenere le ragioni di una delle parti, puo’, al medesimo fine, prendere parte all’atto di citazione col quale la parte le cui ragioni ha interesse a sostenere propone la propria domanda, al fine di aderire ab initio ad essa e sostenerne l’accoglimento“.
Anche su tale punto la sentenza impugnata va, pertanto, cassata.
4. – In definitiva, il ricorso deve essere accolto, risultando fondati tutti e tre i motivi di ricorso.
La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, che si conformera’ ai principi di diritto dianzi enunciati.
Il giudice di rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
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