Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 11 marzo 2016, n. 4825
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25948-2011 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), QUALE EREDE DI (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), per proc. notarile del 23/12/2015 rep. n.29276;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 442/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2016 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il tribunale di Grosseto accoglieva la domanda, con la quale (OMISSIS) aveva chiesto la declaratoria di nullita’ del contratto in virtu’ del quale era stata costituita favore di (OMISSIS) e (OMISSIS) e a carico di (OMISSIS) e (OMISSIS) rendita vitalizia in corrispettivo del trasferimento della proprieta’ dei terreni agricoli di (OMISSIS).
Con sentenza dep. il 4 aprile 2011 la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata dai convenuti, rigettava la domanda proposta dagli attori, escludendo la nullita’ del contratto di rendita vitalizia.
I Giudici, nel ritenere la sussistenza dell’alea – che era stata invece esclusa dal primo Giudice in considerazione dell’eta’ avanzata e delle precarie condizioni di salute (OMISSIS) – osservavano quanto segue:
– erroneamente il tribunale aveva fatto riferimento soltanto all’eta’ e alle condizioni di salute di (OMISSIS), posto che essendo stata la rendita costituita congiuntamente a favore anche di (OMISSIS) sarebbe stata necessaria la considerazione della presumibile vita di quest’ultima avente diritto all’accrescimento in caso di morte del primo;
– non essendo emersa la esistenza di condizioni di salute precarie della (OMISSIS), andava tenuto conto dell’eta’ (76 anni) e della presumibile durata della vita per le donne (83 anni), per cui era possibile stimare una ragionevole sopravvivenza della medesima e non era possibile predeterminare i vantaggi e le perdite rispettivamente derivanti dal contratto;
– secondo quanto accertato dal ctu l’ammontare dei frutti percepiti era di poco inferiore alla rendita corrisposta.
2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di unico motivo illustrato da memoria.
Non hanno svolto attivita’ difensiva gli intimati. (OMISSIS), quale erede di (OMISSIS) ha spiegato intervento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. L’unico motivo denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione atteso che i Giudici, nell’escludere l’alea, non avevano tenuto conto di quelle che erano state in concreto le pattuizioni del contratto di rendita vitalizia omettendo di considerare il risultato economico: non era stato valutato il valore dei beni ceduti. La preventivabile sproporzione fra le rispettive prestazioni nasceva dal fatto che, anche considerando la piu’ rosea delle prospettive di sopravvivenza, i convenuti avrebbero in ogni caso conseguito un vantaggio, atteso il modesto importo della rendita corrisposta rispetto al valore dell’immobile ceduto.
1.2. Il motivo e’ fondato.
Occorre premettere che il contratto di vitalizio ha natura di contratto aleatorio, postulando la esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio economico che potra’ alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto, con la conseguenza che la mancanza di alea e’ riscontrabile tutte le volte in cui l’entita’ della prestazione assicurata sia inferiore o pari ai frutti o agli utili ricavabili dal cespite ceduto, ovvero quando il beneficiario della rendita sia da ritenere prossimo alla morte per malattia o per eta’: in tali ipotesi il contratto e’ nullo per difetto di causa (Cass. 10798/2008; 19763/2005;117/1999).
Nella specie, la sentenza ha ritenuto il carattere aleatorio del contratto, pur avendo accertato che il vitalizio era di poco superiore alla rendita ricavabile dall’immobile, limitandosi a considerare, da un lato, la possibilita’ di sopravvivenza della ricorrente, peraltro di 76 anni, rapportandola alla durata media della vita delle donne (83 anni), e dall’altro, l’importo della rendita vitalizia senza compiere una verifica circa il valore dell’immobile trasferito e la (eventuale) sproporzione rispetto alla rendita erogata in rapporto alla sopravvivenza del vitaliziando. Ed invero, occorreva valutare se, anche considerando il protrarsi della vita della vitalizianda oltre quella media, sarebbe stato possibile determinare preventivamente i vantaggi derivanti dal contratto ovvero verificare se, al momento della conclusione del contratto, il rischio per il vitaliziante ed il vitaliziato fosse identico: il che sarebbe stato da escludere ove la prestazione posta a carico del primo non fosse stata tale da potere intaccare il valore rappresentato dal cespite trasferito.
In sostanza, la decisione non ha tenuto conto della eventuale sproporzione – obiettivamente valutabile al momento della stipulazione del contratto- fra il valore acquisito dal vitaliziante (il trasferimento della proprieta’ dell’immobile) rispetto all’importo della rendita da corrispondere per la probabile durata della vita del vitaliziato: tale sproporzione, traducendosi in un evidente vantaggio per il primo,avrebbe dovuto indurre ad escludere l’aleatorieta’ del contratto, che consiste nella obiettiva incertezza sui vantaggi e i sacrifici reciprocamente derivanti alle parti dalle prestazioni.
La sentenza va cassata con rinvio,anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
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