Le trattative ed il contratto preliminare

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 10 dicembre 2015, n. 24975

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3584/2011 proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), gia’ rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) in persona del Curatore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1020/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2015 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. – E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, depositata il 14 dicembre 2009, che ha accolto l’appello proposto dal Fallimento di (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, e nei confronti di (OMISSIS).

1.1. – Nel 1989 (OMISSIS) aveva agito nei confronti di (OMISSIS) per ottenere il trasferimento dell’immobile oggetto della scrittura privata in data (OMISSIS), registrata il 31 ottobre 1987, successivamente integrata con riferimento alla data di consegna dell’immobile stesso, oltre al risarcimento dei danni. L’attore, promissario acquirente, aveva dedotto di aver adempiuti agli obblighi di pagamento del prezzo, mentre la controparte non aveva ancora provveduto alla consegna dell’immobile.

Il convenuto (OMISSIS) era rimasto contumace.

In corso di causa l’attore aveva dato atto dell’avvenuta consegna dell’immobile, ed aveva proposto domanda di riduzione del prezzo in ragione della mancanza delle finiture promesse e di corresponsione della penale da ritardo.

1.2. – Dopo il rinvio della causa al Collegio, l’attore aveva proposto ricorso per dedurre che era stato dichiarato il fallimento del convenuto, con sentenza del (OMISSIS), e per chiedere la fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio nei confronti della curatela.

1.3. – Il Tribunale aveva accolto la domanda ex articolo 2932 c.c., e condannato il Fallimento di (OMISSIS) al pagamento di euro 25 mila a favore dell’attore, oltre al rimborso delle spese di lite.

1.4. – Il Fallimento proponeva appello per dedurre che, con missiva in data 8 febbraio 1995, il curatore aveva esercitato la facolta’ di sciogliersi dal vincolo contrattuale, riconosciuta dalla L.F., articolo 72.

(OMISSIS) proponeva appello incidentale per contestare l’avvenuta ricezione della comunicazione inviata dal curatore fallimentare, nonche’ l’iscrizione al passivo in quanto sottoscritta dal solo difensore, privo di procura, e la nullita’ dell’ordinanza del giudice fallimentare che aveva respinto l’istanza di ammissione al passivo.

2. – La Corte d’appello accoglieva il gravame principale, osservando, nell’ordine: a) che il contratto azionato dal sig. (OMISSIS) era un contratto preliminare; b) che il curatore del Fallimento aveva esercitato la facolta’ di sciogliersi dal contratto con missiva inviata al promissario acquirente, ricevuta in data 10 febbraio 1995 dalla moglie del predetto; c) che, per costante giurisprudenza, l’esercizio della facolta’ prevista dalla L.F., articolo 72, non era soggetto a preclusioni, purche’ antecedente al trasferimento del bene; d) che non era rilevante la sopravvenuta modifica della L.F., articolo 72, ad opera del Decreto Legislativo n. 169 del 2007, giacche’ gli effetti dello scioglimento si erano gia’ verificati all’entrata in vigore della modifica, e comunque il preliminare non era stato trascritto, sicche’ non era applicabile la disposizione contenuta nell’articolo 72, u.c., nel testo vigente; e) che la domanda di condanna del Fallimento al risarcimento dei danni era improcedibile poiche’ il preteso creditore doveva far valere le sue ragioni all’interno della proceduta fallimentare.

2.1. – La Corte territoriale rigettava il primo motivo dell’appello incidentale, di contestazione dell’avvenuta comunicazione del recesso del curatore fallimentare dal contratto preliminare, e dichiarava inammissibili gli altri motivi, siccome introduttivi di domande nuove.

3. – Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso (OMISSIS), sulla base di tre motivi.

Il Fallimento di (OMISSIS) e’ rimasto intimato.

Con istanze in prossimita’ dell’udienza, (OMISSIS), gia’ difensore del ricorrente, ha rappresentato di avere appreso della morte del sig. (OMISSIS), come da certificato allegato in copia, di non aver potuto contattare gli eredi e di non essere piu’ iscritto all’albo professionale, in quanto collocato in pensione, e privato dello ius postulando a far tempo dal 9 giugno 2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente si osserva che gli eventi rappresentati in prossimita’ dell’udienza, vale a dire l’avvenuto decesso del ricorrente in data 2 marzo 2012 e la cancellazione del difensore dall’albo professionale in data 9 giugno 2014 – sono privi di ricadute automatiche sul giudizio di cassazione che sia stato, come nella specie, correttamente introdotto.

1.1. – Esclusa l’efficacia interruttiva, che sussiste solo in caso di morte del difensore (Cass., Sez. U, sentenza n. 477 del 2006), non si ravvisa nell’avvenuta cancellazione del difensore dall’albo professionale il vulnus al diritto di difesa della parte che renderebbe necessario il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Il professionista cancellato dall’albo e’ tenuto, infatti, ad informare la parte, ovvero gli eredi di questa, della impossibilita’ di esercitare il proprio ufficio, sulla base sia delle regole di deontolpgia professionale, sia del contratto concluso a suo tempo con l’assistito (da ultimo, Cass., sez. 1 , sentenza n. 15566 del 2015).

1.2. – Nel merito, il ricorso e’ fondato.

1.3. – Con il primo motivo e’ dedotto vizio di motivazione sulla circostanza della avvenuta ricezione, da parte del ricorrente, della comunicazione con cui il curatore del Fallimento (OMISSIS) esercitava il diritto di recesso dal contratto preliminare.

1.3.1. – La doglianza e’ infondata.

La Corte d’appello ha evidenziato che la missiva inviata dal curatore fallimentare era stata ricevuta dalla moglie del ricorrente, sig.ra (OMISSIS), il giorno 10 febbraio 1995.

2. – Con il secondo motivo e’ dedotto vizio di motivazione ed violazione di legge processuale.

Il ricorrente contesta la qualificazione del contratto inter partes come preliminare di vendita, assumendo che si trattava di contratto di trasferimento dell’immobile, con la conseguenza che la fattispecie non era regolata dalla L.F., articolo 72.

2.1. – La doglianza e’ infondata.

La Corte d’appello ha argomentato esaustivamente circa la natura di contratto preliminare della scrittura privata intervenuta tra (OMISSIS) e (OMISSIS) in data (OMISSIS), evidenziando tra l’altro che, al momento della stipula, l’immobile era in fase di costruzione.

3. – Con il terzo motivo e’ dedotta l’erroneita’ dei presupposti della decisione, assumendosi l’opponibilita’ del contratto preliminare al Fallimento del promittente venditore, in ragione dell’avvenuta trascrizione dell’atto di citazione.

3.1. – La doglianza e’ fondata.

La Corte d’appello ha argomentato la non applicabilita’ al caso di specie della L.F., articolo 72, u.c., facendo riferimento alla mancata trascrizione del contratto preliminare, mentre occorreva valutare se fosse stata trascritta la domanda giudiziale proposta ex articolo 2932 c.c., come nel ricorso si assume avvenuto.

E’ vero infatti che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ribadita dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18131 del 2015, “il curatore del fallimento del promittente venditore non puo’ sciogliersi dal contratto preliminare, ai sensi della L.F., articolo 72, con effetto verso il promissario acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex articolo 2932 c.c., e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta”.

4. – All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettati i primi due motivi, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

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