E’ ammissibile la costituzione di parte civile, ancorché la sottoscrizione del difensore sia apposta esclusivamente in calce alla procura speciale rilasciata dalla persona offesa e non alla dichiarazione di costituzione sottoscritta dal solo interessato, considerato che essa è sufficiente ad integrare il requisito della sottoscrizione del difensore in calce all’atto di costituzione, previsto dall’art. 78, comma primo, lett. e) cod. proc. pen.
Suprema Corte di Cassazione
sezione II penale
sentenza 27 maggio 2016, n. 22473
Ritenuto in fatto
l. R.G. a mezzo dei proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con la quale, in data 16/09/2015, il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, gli aveva applicato la pena concordata con il Pubblico Ministero, deducendo la violazione degli artt. 76 ss cod. proc. pen. per avere respinto le eccezioni di costituzione delle parti civili S.M. e M.L.
2. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. Sante Spinaci, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
3.1. Quanto alla COSTITUZIONE DELLA PARTE CIVILE M., il ricorrente sostiene che il giudice avrebbe dovuto escluderla in quanto «avvenuta all’udienza del 13/05/2015 non già ad opera dell’avv.to G.S., procuratore speciale nominato dalla persona offesa, bensì a mezzo di un suo sostituto processuale, l’avv.to S.C.», il che contrasterebbe con il disposto dell’art. 122 cod. proc. pen.
In punto di fatto, risulta dalla procura speciale del 26/01/2015 che la M., nel nominare l’avv.to Sollai procuratore speciale, gli aveva conferito «l’incarico di sottoscrivere l’atto di costituzione di parte civile, di costituirsi parte civile anche a mezzo di un sostituto processuale[..]»: il che è quanto avvenne perché, in data 12/05/2015, l’avv.to Sollai nominò «quale sostituto d’udienza [….] l’avv.to stabilito S.C. del Foro di Oristano» la quale, all’udienza del 13/05/2015, depositò il suddetto atto di costituzione di parte civile della M..
Il ricorrente, in questa sede, invoca quella giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «il sostituto processuale dei procuratore speciale nominato dalla persona offesa non ha il potere di costituirsi parte civile, considerato che l’attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile (“legitimatio ad causam”) costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti (rappresentanza processuale), in quanto solo per quest’ultimo l’art. 102 cod. proc. pen. prevede la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri del difensore, con la conseguenza che il sostituto processuale non è legittimato a esercitare l’azione civile nel processo penale; né tale difetto di legittimazione può essere, nella specie, sanato mediante la presenza in udienza della persona offesa, stante l’assenza di quest’ultima»: Cass. 6680/2009 Rv. 246147; Cass. 24455/2015 Rv. 263730.
Il suddetto principio di diritto va, in questa sede, confermato ritenendo questa Corte di adeguarsi (pur nella consapevolezza dei diverso principio di diritto enunciato da Cass. 14718/2014, seguito dal giudice a quo) alla suddetta giurisprudenza ribadita, anche di recente, da Cass. 6184/2015 la quale, in una fattispecie identica a quella per cui è processo, nel richiamare la sentenza n. 2848/2012, ha osservato che: «Orbene, sul punto la giurisprudenza di questa Corte è pacifica e costante (e non vi sono ragioni per disattenderla) nel senso che – oltre che personalmente – l’azione civile può essere esercitata soltanto da un procuratore speciale abilitato a costituirsi in nome e per conto del rappresentato, secondo le prescrizioni modali degli artt. 76, 78 e 122 c.p.p., e non anche dal suo sostituto processuale (privo di procura speciale), il quale opera in maniera vicaria rispetto al difensore e non al procuratore speciale. Sono invero delegabili le attività defensionali e non i poteri di natura sostanziale. L’atto contenente la manifestazione di volontà del procuratore speciale di costituirsi parte civile poteva anche essere presentato prima dell’udienza ai sensi dell’art. 78 c.p.p., comma 2, ma in tal caso avrebbe dovuto essere notificato all’imputato, il che nella specie non risulta essere stato fatto. In udienza, la manifestazione di volontà poteva essere resa solo dalle parti personalmente o da un loro procuratore speciale, mentre nella specie è stata fatta (sia pur depositando un atto a firma dei procuratore speciale) da un soggetto che era semplice delegato del difensore e non aveva una procura speciale per il compimento della attività di natura sostanziale e non processuale. “Sulla questione la giurisprudenza ha invero affermato che: Al sostituto del difensore compete l’esercizio dei poteri rientranti nell’ambito dei mandato alle liti, e non spetta l’esercizio di quei poteri, di natura sostanziale o processuale, che la parte del processo può attribuire al proprio difensore con procura speciale. In particolare, al sostituto del difensore della persona offesa non spetta il potere di costituzione di parte civile, che la persona offesa o il danneggiato possono delegare ad un terzo o al difensore con apposita procura, eventualmente contenuta nello stesso atto con cui è rilasciato il mandato alle liti (Sez. 4^, 13.5.2005, n. 22601, Fiorenzano, m. 231793); La nomina, da parte dei difensore della persona offesa, ai sensi dell’art. 102 c.p.p., di un proprio sostituto, non attribuisce a quest’ultimo il potere di costituirsi parte civile, rimanendo tuttavia salva la validità della costituzione ove questa avvenga in presenza della stessa persona offesa, nel qual caso essa deve ritenersi effettuata direttamente dal titolare del relativo diritto (Sez. 3^, 27.1.2006, n. 13699, Ibrahim, n. 234.742); Il sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona offesa non ha il potere di costituirsi parte civile, considerato che l’attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile (legitimatio ad causam) costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti (rappresentanza processuale), in quanto solo per quest’ultimo l’art. 102 c.p.p., prevede la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri dei difensore, con la conseguenza che il sostituto processuale non è legittimato a esercitare l’azione civile nel processo penale; ne’ tale difetto di legittimazione può essere, nella specie, sanato mediante la presenza in udienza della persona offesa, stante l’assenza di quest’ultima (Sez. 5^, 23.10.2009, n. 6680, Capuana, n. 246147); La nomina di un sostituto processuale (art. 102 c.p.p.) attribuisce al sostituto i poteri derivanti al difensore dal mandato alle liti (rappresentanza processuale), ma non i poteri di natura sostanziale o processuale che la parte può attribuire al difensore, tra cui è da ricomprendere il potere di costituirsi parte civile, è delegabile solo dalla persona offesa o dal danneggiato, ma non dal procuratore speciale; tuttavia, l’assenza di legittimazione del sostituto processuale ad esercitare l’azione civile nel processo penale può essere sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente (Sez. 5^, 3.2.2010, n. 19548, Schirru, m. 247497)”. Deve dunque confermarsi che non è possibile per il sostituto del difensore (procuratore speciale del danneggiato del reato) operare in udienza la costituzione di parte civile in assenza di una procura speciale e della stessa parte delegante […]».
Da ciò consegue, pertanto, che la costituzione della parte civile M., in quanto illegittima, va revocata, con conseguente eliminazione della condanna, a suo favore, delle spese di lite.
3.2. Quanto alla COSTITUZIONE DELLA PARTE CIVILE M.L., la difesa assume che il giudice avrebbe dovuta escluderla in quanto «si evince chiaramente dalla lettura dell’atto di costituzione di parte civile, è la stessa persona offesa che, personalmente, dichiara di costituirsi parte civile e sottoscrive l’atto, mentre invece manca totalmente la sottoscrizione del difensore» ex art. 78/1 lett. e) cod. proc. pen.
Quindi, secondo l’assunto difensivo, la costituzione di parte civile della L. in proprio sarebbe inammissibile perché priva di sottoscrizione del difensore che aveva ricevuto la procura ad litem, posto che la firma dell’avv. M.S. era stata apposta esclusivamente in calce alla procura speciale ad litem rilasciatagli dalla L. ex art. 100 cod. proc. pen., mentre la dichiarazione di costituzione di parte civile era sottoscritta solo dalla suddetta interessata e non anche dal difensore ex art. 78 lett. e) cod. proc. pen.
La suddetta doglianza va disattesa alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «è ammissibile la costituzione di parte civile, ancorché la sottoscrizione dei difensore sia apposta esclusivamente in calce alla procura speciale rilasciata dalla persona offesa e non alla dichiarazione di costituzione sottoscritta dal solo interessato, considerato che essa è sufficiente ad integrare il requisito della sottoscrizione del difensore in calce all’atto di costituzione, previsto dall’art. 78, comma primo, lett. e) cod. proc. pen.»: Cass. 645/2006 Rv. 235759; Cass. 5047/1997 Rv. 207650; Cass. 273/1993 Rv. 196620; Cass. 43481/2014 Rv. 261079.
Il difensore ha, però, obiettato – invocando la motivazione della sentenza n. 43481/2014 cit. – che il suddetto vizio sarebbe sanabile ove non eccepito prima dell’apertura del dibattimento, eccezione che, invece, era stata tempestivamente sollevata e, quindi, non avrebbe potuto essere disattesa.
La censura è infondata.
Infatti, l’art. 78 cod. proc. pen. stabilisce che le formalità ivi previste (fra cui, appunto, quella della sottoscrizione dei difensore di cui alla lett. e) sono a pena di inammissibilità.
Il che significa che i suddetti vizi, ove sussistenti, sono rilevabili anche d’ufficio (ma, a pena di decadenza, nel termine di cui all’art. 80/2 cod. proc. pen.) determinando l’esclusione della parte civile, ex art. 81 cod. proc. pen.
Il problema, quindi, è mal posto perché o il vizio sussiste e, allora, ricadendo nella previsione di cui all’art. 78/1 e 81 cod. proc. pen., determina l’inammissibilità della dichiarazione della costituzione della parte civile, o non sussiste e allora ogni eccezione non può che essere infondata.
In realtà, come si evince dalla lettura delle motivazioni delle sentenze su indicate, la dedotta inammissibilità non è configurabile proprio perché, in base al principio della conservazione degli atti, la sottoscrizione della procura speciale ad litem, e, quindi, la lettura coordinata dei due atti (procura speciale ad litem autenticata; atto di dichiarazione di costituzione di parte civile) garantisce la provenienza dell’atto sottoscritto dalla sola parte, rendendo, pertanto, superflua la doppia sottoscrizione da parte del difensore.
Di conseguenza, l’ipotesi di inammissibilità prevista dall’art. 78 lett e) cod. proc. pen. va limitata alla diversa fattispecie dell’atto di costituzione di parte civile che non rechi la sottoscrizione dell’interessato, ma solo quella del difensore, il quale, a sua volta, non sia munito di procura speciale rilasciata nelle forme di legge: Cass. 43481/2014 Rv. 261079; Cass. 8553/2002, Rv. 221523.
La suddetta doglianza, va, pertanto, disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: «è ammissibile la costituzione di parte civile, ancorché la sottoscrizione del difensore sia apposta esclusivamente in calce alla procura speciale rilasciata dalla persona offesa e non alla dichiarazione di costituzione sottoscritta dal solo interessato, considerato che essa è sufficiente ad integrare il requisito della sottoscrizione del difensore in calce all’atto di costituzione, previsto dall’art. 78, comma primo, lett. e) cod. proc. pen.»
P.Q.M.
ANNULLA
senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna – che elimina – al pagamento delle spese di costituzione di parte civile in favore di M.S.;
RIGETTA
nel resto il ricorso.
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