Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 18 gennaio 2017, n. 2458

Risponde del reato di estorsione il coniuge che ponga in essere atti di violenza nei confronti della moglie che si rifiuti di dargli denaro, ove risulti, come nel caso di specie, che la violenza esercitata sia finalizzata alle dazioni di denaro richieste

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 18 gennaio 2017, n. 2458

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. IMPERIALI Lucia – rel. Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1111/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 12/10/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI LEO Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano con sentenza in data 12/10/2015 confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Busto Arsizio che in data 2/12/2010 aveva riconosciuto la penale responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine a tentativi di estorsione ai danni della moglie convivente e, unificati gli stessi dal vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione l’imputato, chiedendone l’annullamento e deducendo, a tal fine:

2.1. violazione dell’articolo 629 c.p., sotto il profilo dell’insussistenza degli elementi oggettivi del reato contestato, assumendosi nel ricorso che la violenza esercitata, sempre successiva alle richieste di denaro ed ai rifiuti ricevuti dalla persona offesa, non era in alcun modo strumentale a tali richieste, mai reiterate dopo le due condotte violente contestate;

2.2. violazione dell’articolo 629 c.p. anche in relazione all’articolo 43 c.p., comma 1, sotto il profilo dell’insussistenza del dolo, atteso che in entrambi gli episodi denunciati il ricorrente ha sferrato un solo pugno alla moglie, dopo i suoi rifiuti, senza reiterare richieste di denaro, sicche’ si trattava di mere reazioni di un soggetto alterato dalla sua tossicodipendenza ai rifiuti ricevuti;

2.3. contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in ordine sia all’elemento materiale che all’elemento soggettivo del reato di tentata estorsione, avendo la stessa sentenza impugnata da un lato evidenziato che il (OMISSIS) era solito atteggiarsi con violenza e sopraffazione nei confronti del proprio nucleo familiare, e dall’altro ricavando la prova della sua colpevolezza non gia’ dall’analisi puntuale dei fatti, bensi’ dalle sue precedenti condotte di vita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ privo di fondamento e va, pertanto, rigettato.

Premesso che dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che il ricorrente non risulta aver mai posto in dubbio la credibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa, infatti, va rilevato tutti i motivi posti a sostegno dell’impugnazione si fondano sulla considerazione che in occasione degli episodi contestatigli il (OMISSIS) avrebbe colpito la moglie solo a seguito dei rifiuti da questa opposti alle sue richieste di denaro, senza ulteriormente reiterare le richieste, sicche’, assumendosi che i colpi integrerebbero mere reazioni di stizza per i rifiuti ricevuti, tale elemento viene valorizzato nel ricorso ora per evidenziare l’asserita mancanza dell’elemento materiale del reato, ora per dedurre l’insussistenza del dolo, non essendo i colpi predetti finalizzati, nella prospettazione difensiva, all’acquisizione di denaro o altra utilita’.

Senza incorrere in alcun vizio logico, pero’, la corte territoriale ha correttamente rilevato non potersi parcellizzare le condotte ascritte al (OMISSIS) nel presente procedimento, che lo ha visto assolto da altre imputazioni, osservando come il contesto familiare ben descritto in denuncia evidenziava che la violenza esercitata dal ricorrente era finalizzata alle dazioni di denaro richieste giacche’, quando la persona offesa acconsentiva a consegnargli il denaro richiesto, il predetto si asteneva dal colpirla. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, pertanto, la Corte di Appello ha desunto la sussistenza dell’elemento materiale del reato, cosi’ come le finalita’ della condotta contestata, proprio dall’analisi puntuale dei fatti, correttamente inquadrandoli, pero’, nell’abituale condotta di vita del (OMISSIS) e nel contesto abituale dei rapporti familiari dello stesso. Si tratta di una valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, che e’ riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che, nel difetto di illogicita’ evidenti, possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., n. 6402 del 30/4/1997, rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369).

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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