Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 31 gennaio 2017, n. 2458

In tema di IRPEF, l’indennita’ supplementare corrisposta, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed e’ assimilabile alle “indennita’ equipollenti” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 17, comma 1, sicche’ va assoggettata a tassazione separata e non integrale

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 31 gennaio 2017, n. 2458

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14673-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2012 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO, depositata il 30/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2016 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;

udito per la controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MASELLIS MARIELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. – La ricorrente originaria, gia’ dipendente del Ministero della Finanze e poi della Agenzia delle Entrate, impugno’ il silenzio rifiuto di quest’ultima sulla domanda con la quale aveva chiesto il rimborso della trattenuta a titolo di IRPEF effettuata sulla indennita’ erogata dal Fondo previdenziale istituito con Decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 1981.

Il ricorso fu accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale e, sull’appello dell’ufficio, la Commissione Tributaria Regionale confermo’ la sentenza di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso l’originaria ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con l’unico motivo di ricorso, l’ufficio denuncia la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articoli 17 e 19 , in riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1034 del 1984, articolo 2. A dire del ricorrente, l’indennita’ corrisposta dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze, istituito con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1034 del 1984, non sarebbe equiparabile – come ritenuto dal giudice di appello – alle “indennita’ equipollenti” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 17 comma 1, cosicche’ dovrebbe essere tassata per intero.

Il ricorso non e’ fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, in tema di IRPEF, l’indennita’ supplementare corrisposta, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed e’ assimilabile alle “indennita’ equipollenti” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 17, comma 1, sicche’ va assoggettata a tassazione separata e non integrale (Sez. 5, Sentenza n. 19859 del 05/10/2016, Rv. 641258; Sez. 5, Sentenza n. 9430 del 12/06/2003, Rv. 564200).

Invero, il Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze corrisponde agli iscritti, quando cessano di far parte dei ruoli del personale dell’amministrazione, o agli aventi diritto, nel caso in cui gli iscritti siano deceduti durante il servizio, una indennita’ che ha una funzione esclusivamente previdenziale e che viene calcolata in relazione al numero degli anni di servizio (di ruolo e non di ruolo) prestato, ivi compresi i periodo di assenza utili ai fini pensionistici. La composizione del Fondo e’ costituita, in massima parte, da premi di produttivita’ o da incentivi all’attivita’ d’istituto. Deve percio’ ritenersi che l’indennita’ corrisposta dal Fondo costituisce una forma di retribuzione differita (composta, in massima parte, dai contributi degli iscritti), che la fa rientrare nel perimetro normativo degli articoli 17 e 19 del TUIR come “indennita’ equipollente”, in quanto tale assoggettabile a tassazione separata e non a tassazione integrale.

2. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato. La peculiarita’ della fattispecie e la natura previdenziale della controversia giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’

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