Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 13 giugno 2016, n. 24401

Sussiste la giurisdizione italiana per il reato di riciclaggio che sia stato commesso in parte all’estero, qualora nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, il cui oggettivo rilievo sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata nello Stato estero. Configura il reato di riciclaggio anche l’operazione di prelievo o trasferimento di fondi di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un diverso istituto bancario

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 13 giugno 2016, n. 24401

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMU Giacomo – Presidente
Dott. VERGA Giovanna – Consigliere
Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere
Dott. PARDO Ignazio – Consigliere
Dott. AIELLI Lucia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del Tribunale di Ravenna del 6/11/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Lucia Aielli;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Dott. Fraticelli che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 6/10/2015 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna disponeva nei confronti di (OMISSIS) il sequestro preventivo di una serie di beni mobili e immobili a lui riconducibili, seppure formalmente intestati a societa’ terze, ipotizzando il reato di riciclaggio.
Avverso tale decreto proponeva ricorso al Tribunale del riesame il (OMISSIS).
2. Il Tribunale di Ravenna rigettava il ricorso.
3. Ricorreva per cassazione (OMISSIS), per mezzo del suo difensore il quale eccepiva: a) la violazione di legge avendo il Tribunale del riesame disatteso l’eccezione difensiva relativa alla violazione del principio del ne bis in idem, per avere il Gip emesso un’ordinanza cautelare su fatti oggetto di altra misura cautelare (emessa dal Gip di Milano) ancora pendente; b) violazione di legge con riferimento al criterio di radicamento della competenza per territorio, dell’autorita’ giudiziaria italiana; c) violazione di legge con riferimento all’articolo 648 bis cod. pen., non essendo provata la provenienza del denaro dalla societa’ (OMISSIS) (societa’ cartiera), ma da conti correnti di (OMISSIS), con il quale sarebbe intervenuto un prestito, per cui il denaro acceduto al conto corrente del (OMISSIS), non proverrebbe dalla (OMISSIS) societa’ cartiera, ma da detto (OMISSIS).
Con memoria di replica del 18/3/2016 il ricorrente ha ribadito le proprie eccezioni evidenziando: 1) la violazione del principio del ne bis in idem, a nulla rilevando la prospettazione del P.M. circa la ricorrenza di un inadempimento civilistico nella trascrizione del sequestro sui registri immobiliari; 2) la carenza di giurisdizione italiana nella parte di relativa alle somme denaro transitate dalla Spagna all’Inghilterra; 3) la ricorrenza del vizio di violazione di legge ex articolo 606 c.p.p., lettera b) e non di illogicita’ della motivazione come ritenuto dal Sostituto Procuratore Generale che cosi’ erroneamente classificava l’originario vizio denunciato dal (OMISSIS) nel ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile per violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, in quanto con esso, da un lato si sollevano censure gia’ prospettate davanti al Tribunale del riesame, alle quali il giudice di merito ha fornito corrette ed esaustive risposte che il ricorrente non considera ne’ specificatamente contesta, limitandosi a riproporre le medesime questioni gia’ sollevate, dall’altro vengono proposte questioni attinenti al merito della decisione impugnata, non valutabili in questa sede.
2. Quanto alla violazione di legge processuale, il Tribunale di Ravenna ha precisato che l’ordinanza impugnata seguiva alla trasmissione degli atti da parte del giudice (Tribunale di Milano), dichiaratosi territorialmente incompetente, con la conseguenza che non vi e’ un doppio procedimento a carico del (OMISSIS) per i medesimi fatti, ma un unico procedimento trasmesso dal Tribunale di Milano (con ordinanza del 16 giugno 2015 – 17 settembre 2015 citata in atti) al Tribunale di Ravenna, a nulla rilevando che sotto il profilo meramente amministrativo, non vi sia stato un aggiornamento dei registri immobiliari mediante la annotazione del provvedimento di sequestro disposto dal Tribunale di Ravenna, poiche’ tale adempimento ha, per sua natura, effetti sotto il profilo meramente informativo e non costitutivo. In proposito questa Suprema Corte ha affermato il principio condiviso dal Collegio- che ai fini della esecuzione del sequestro preventivo, le modalita’ di trascrizione del relativo provvedimento presso i competenti uffici (introdotte a seguito della modifica dell’articolo 104 disp. att. cod. proc. pen., ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 94, articolo 2, comma 9, lettera a) non sostituiscono tale incombente alle ordinarie modalita’ di apprensione del bene e della sua custodia, atteso che la finalita’ della su indicata disposizione e’ quella di disciplinare l’apposizione del vincolo in modo da renderlo opponibile a terzi (Sez. 2, n. 35810 del 29/05/2013; Rv. 257396).
3. Quanto al denunciato vizio di carenza di giurisdizione da parte dell’autorita’ giudiziaria italiana, e’ stato evidenziato (pagg. 6 e 7 dell’ordinanza) che il reato di riciclaggio si considera radicato in Italia in ragione della ricorrenza di piu’ elementi sintomatici, indicativi della consumazione del reato anche solo in parte in Italia dovendosi considerare la condotta delittuosa in maniera unitaria, avuto riguardo complessivamente, all’ attivita’ di ripulitura del denaro provento di evasione fiscale, tramite la societa’ (OMISSIS) societa’ di diritto inglese ma riferibile al (OMISSIS) ed avente sede in Cesenatico, nonche’ la societa’ (OMISSIS) di cui sono soci accomandatari i figli del (OMISSIS), in liquidazione dal 2013 ove il liquidatore e’ (OMISSIS) che dal (OMISSIS) riceveva direttive (il (OMISSIS) richiama in proposito numerose intercettazioni).
Sul tema questa Corte ha ripetutamente affermato in tema di riciclaggio commesso in parte all’estero, va affermata la giurisdizione italiana quando nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, il cui oggettivo rilievo, seppur privo dei requisiti di idoneita’ e di inequivocita’ richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero (Sez. 6, n.13085 del 03/10/2013 dep. 20/03/2014, Rv. 259486).
4. Quanto infine al terzo motivo trattasi di questione che seppur prospettata in termini di violazione di legge con riferimento all’articolo 648 bis c.p., propone censure in fatto. Va evidenziato che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio, e’ ammesso solo per violazione di legge, rientrando in tale nozione sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo di quei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi del tutto inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (sez. 5 n. 43068 del 13/10/2009, Rv. 245093). Nel caso di specie il provvedimento impugnato argomenta in maniera piu’ che sufficiente in ordine ai presupposti giustificativi della misura cautelare reale, facendosi riferimento, quanto al fumus del delitto di riciclaggio alle intercettazioni telefoniche che attestano che il denaro trasferito dal (OMISSIS) al (OMISSIS) (e per esso alle societa’ da lui amministrate formalmente o di fatto) e da questi impiegato investendo in ulteriori operazioni economiche e finanziarie, fosse di provenienza illecita (frode fiscale), “in assenza di qualunque rapporto contrattuale lecito sottostante” e che il (OMISSIS) vista la consistenza economica del trasferimento, fosse pienamente consapevole dell’illiceita’ dell’intera operazione (come da intercettazioni espressamente richiamate). Ne consegue che il ricorrente, come detto destinatario dei bonifici provenienti dal (OMISSIS) e consapevole dell’ illiceita’ dell’operazione sottostante, concorresse attivamente all’attivita’ di riciclaggio.
Questa Corte ha infatti affermato che integra di per se’ un autonomo atto di riciclaggio, essendo il reato di cui all’articolo 648-bis c.p. a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalita’ frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito (Sez. 2, Sentenza n.43881 del 09/10/2014, dep. 2014, Rv. 260694).
5. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.500 alla Cassa delle Ammende.

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