Cassazione10

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

ordinanza 18 dicembre 2015, n. 25529

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6304/2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), TITOLARE DELL’OMONIMA DITTA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 313/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2015 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

LA CORTE:

PREMESSO IN FATTO

– (OMISSIS) ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 313/2009, con la quale e’ stato parzialmente accolto l’appello proposto nei suoi confronti da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 24574 del 2004;

– il ricorrente lamenta, con i primi due motivi di impugnazione, che la Corte d’appello, a fronte della notifica, ad opera della controparte, di due atti di appello – il primo dei quali iscritto a ruolo dal medesimo ricorrente – non abbia dichiarato l’improcedibilita’ del primo, ne’ l’inammissibilita’ – improcedibilita’ del secondo, anche per il mancato deposito dell’originale dell’atto stesso, con la relazione di notificazione, contestualmente alla costituzione in giudizio dell’appellante.

OSSERVA IN DIRITTO

1. – La questione posta dai suddetti motivi di ricorso attiene alla procedibilita’ del giudizio di appello nel caso di mancato deposito dell’originale dell’atto di impugnazione, con la relazione di notificazione, al momento della costituzione in giudizio dell’appellante (cosiddetta iscrizione a ruolo “con velina”).

2. – La Corte d’appello, nel rigettare l’eccezione dell’appellato odierno ricorrente, ha affermato essersi trattato di una mera irregolarita’ formale dalla quale non derivava alcun pregiudizio ai diritti di parte appellata, ed ha richiamato due pronunce di questa Corte: Cass. n. 10903 del 2008 e Cass. n. 7776 del 2007, che hanno ritenuto ininfluente, ai fini della procedibilita’ del giudizio di gravame, la circostanza che al momento della costituzione in giudizio l’appellante depositi soltanto una copia dell’atto di gravame, priva della relazione di notificazione.

3. – Il ricorrente (il quale prospetta l’erroneita’ della decisione, assumendo nella specie mai avvenuto il deposito dell’originale dell’atto di appello, mentre nella sentenza impugnata si afferma che esso e’ stato effettuato, ma non se ne precisa il momento) richiama il successivo arresto di questa Corte, di segno contrario, nel quale si trova affermato che “il deposito dell’atto di citazione in appello privo della notifica alla controparte, all’atto della costituzione nel giudizio, determina l’improcedibilita’ del gravame ex articolo 348 c.p.c., essendo privo di effetti sananti l’eventuale deposito tardivo dell’atto notificato in prima udienza, oltre il termine perentorio stabilito dalla legge” (Cass. n. 18009 del 2008, cui si e’ conformata Cass. n. 10 del 2010).

4. – Pronunce coeve e successive alle due ultime citate hanno invece ribadito l’orientamento inaugurato da Cass. n. 23027 del 2004, secondo cui “il deposito, al momento della costituzione in giudizio dell’appellante, di una copia dell’atto di appello notificato – e non dell’originale (depositato dopo la scadenza del termine prescritto per la costituzione) – non comporta la sanzione dell’improcedibilita’ del gravame, in quanto non determina la nullita’ della costituzione stessa, ma integra una mera irregolarita’ rispetto alle modalita’ stabilite dalla legge, non conseguendo a tale violazione alcuna lesione dei diritti della controparte e stabilendosi il contraddittorio con la notifica della citazione, onde tale fattispecie non e’ riconducibile all’ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell’appellante, prevista tra quelle – tassative – che determinano l’improcedibilita’ a norma dell’articolo 348 c.p.c., nel testo novellato dalla Legge n. 353 del 1990”.

5. – Recentemente il tema e’ stato nuovamente affrontato per ribadire che la sanzione dell’improcedibilita’ dell’appello, ai sensi dell’articolo 348 c.p.c., comma 1, attiene alla sola mancata tempestiva costituzione dell’appellante nei termini, non anche all’omessa osservanza delle forme di costituzione, e che il “vizio della costituzione tempestiva ma inosservante delle forme di legge soggiace al regime della nullita’”, e in particolare al principio del raggiungimento dello scopo, per il quale rilevano anche i comportamenti successivi alla scadenza del termine di costituzione, con la conseguenza che non puo’ essere dichiarata l’improcedibilita’ dell’appello se l’appellante, il quale si sia costituito con il deposito della cosiddetta velina, abbia depositato, successivamente alla scadenza del termine di cui agli articoli 165 e 347 c.p.c., l’originale dell’atto notificato, conforme alla velina (Cass. n. 6912 del 2012). Questa pronuncia, come anche Cass. n. 15715 del 2013, che con varie altre non massima te vi si e’ conformata, ha individuato nella prima udienza di trattazione il termine entro il quale deve comunque avvenire il deposito dell’atto in originale, per sanare la nullita’ della costituzione in giudizio avvenuta con la “velina”. In altre pronunce di legittimita’, invece, nessun limite temporale e’ stato posto, essendosi deciso che la nullita’ puo’ essere sanata “successivamente” nel corso del giudizio di appello: v., tra le altre, Cass. n. 17666 del 2009, n. 13208 del 2014, n. 26437 del 2014).

6. – Anche a ritenere superati gli arresti di Cassazione n. 18009 del 2008 e n. 10 del 2010, residua comunque l’ulteriore questione, su cui la giurisprudenza di legittimita’ non e’ unanime, relativa al momento entro il quale deve essere effettuato il deposito dell’originale dell’atto di appello per scongiurare l’applicazione della sanzione dell’improcedibilita’.

7. – Risulta pertanto opportuno richiedere un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite in ordine alle conseguenze dell’iscrizione a ruolo “con velina” delle cause di appello: se comporti di per se’ l’improcedibilita’ del giudizio di gravame, oppure dia luogo a una nullita’ sanabile; in questa seconda ipotesi, se per evitare l’improcedibilita’ il deposito dell’originale dell’atto di impugnazione debba necessariamente avvenire entro la prima udienza, oppure possa essere utilmente effettuato nel prosieguo del giudizio, oppure ancora se sia gia’ di per se’ sufficiente (ipotesi che in giurisprudenza non risulta essere stata prospettata) la costituzione stessa in giudizio dell’appellato, in quanto dimostrativa dell’avvenuto raggiungimento dello scopo dell’atto.

P.Q.M.

Dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente perche’ valuti l’opportunita’ di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite.

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