Il convivente non può ottenere al termine della relazione sentimentale la restituzione delle somme prestate all’ex se non prova l’esistenza di un mutuo con obbligo di restituzione
Suprema Corte di Cassazione
sezione II civile
sentenza 7 novembre 2016, n. 22576
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24870-2012 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 460/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 17/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluse per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19 giugno 2003 (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS) davanti al Tribunale di Gorizia per sentirlo condannare alla restituzione della somma di 22.040,00 che essa, nel corso di una relazione sentimentale durata quattro anni, gli aveva prestato in piu’ occasioni per pagare i suoi debiti.
In subordine, l’attrice chiedeva che fosse riconosciuto l’arricchimento senza causa del convenuto.
Si costituiva in giudizio (OMISSIS), il quale eccepiva l’intervenuta prescrizione del diritto di controparte e, comunque, chiedeva il rigetto della sua domanda.
Il Tribunale di Gorizia, con sentenza n. 229/08, rigettava le domande attrici.
(OMISSIS) appellava la sentenza, chiedendone la riforma.
La Corte di Appello di Trieste, nella resistenza dell’appellato, con sentenza n. 460/11, rigettava l’impugnazione osservando che, indipendentemente dalla qualificazione data al rapporto dal primo giudice, era onere dell’attrice provare la conclusione di un contratto di mutuo con obbligo di restituzione.
Avverso la indicata sentenza della Corte di Appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), articolandolo su tre motivi, illustrati da memoria mentre (OMISSIS) non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo (OMISSIS) lamenta l’omessa pronuncia in ordine al primo motivo di appello, concernente l’insussistenza di una donazione indiretta per mancanza dell’animus donandi, e la motivazione omessa od insufficiente sul punto. In particolare, la corte territoriale non aveva esaminato, a suo avviso, il suddetto motivo di gravame, ne’ aveva motivato quanto alla natura del rapporto intercorso fra le parti.
La censura e’ infondata.
La sentenza ha statuito che, a prescindere dalla qualificazione del rapporto, spettava all’attrice la prova del contratto di mutuo. In ogni caso per Cass. n. 17050 del 28/07/2014 la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo e’ tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l’obbligo di controparte alla restituzione, purche’ l’attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare neppure in subordine una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta, ferma restando, la necessita’ che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall’altra.
Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2041 c.c., in quanto la corte territoriale aveva errato nel tenere conto che, se non ricorreva, nella specie, un trasferimento di denaro per spirito di liberalita’, l’azione di arricchimento indebito doveva essere accolta, non potendosi considerare il dedotto arricchimento avvenuto con la di lei volonta’.
La censura e’ infondata avendo la Corte statuito essere pacifico che le somme vennero date volontariamente nell’ambito di una relazione sentimentale.
Con il terzo motivo (OMISSIS) lamenta la motivazione illogica e contraddittoria della sentenza, nella parte in cui il quarto motivo di appello era stato dichiarato assorbito, poiche’ se l’azione di arricchimento era proponibile diveniva necessario anche accertarne l’ammontare.
La censura e’ infondata in quanto correttamente il quarto motivo di appello e’ stato considerato assorbito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Si da’ atto che la sentenza e’ stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. (OMISSIS
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