Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 8 novembre 2016, n. 22605

In un tragico incidente stradale in cui hanno perso la vita più persone è stata riconosciuta la responsabilità del conducente (deceduto) che, procedendo ad alta velocità, non ha potuto evitare un ostacolo sulla strada facendo capovolgere l’auto e determinando così la morte anche del trasportato. Legittima quindi la pretesa risarcitoria degli eredi di quest’ultimo

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 8 novembre 2016, n. 22605

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24611/2013 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

(OMISSIS) SPA, in persona del suo Procuratore Speciale e legale rappresentante Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

nonche’ da:

(OMISSIS) SPA, GIA’ (OMISSIS) SPA, in persona dei legali rappresentanti p.t. (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del suo Procuratore Speciale e legale rappresentante Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 596/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 12/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Lecce, (OMISSIS), in proprio e quale esercente la potesta’ sui figli minori, nonche’ la (OMISSIS), chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa della morte di (OMISSIS) rispettivamente figlio e fratello degli attori – avvenuta in un incidente stradale nel quale la vittima viaggiava quale trasportato a bordo di una vettura condotta da (OMISSIS), di proprieta’ della (omissis) ed assicurata dalla (OMISSIS). L’incidente si era verificato sull’autostrada (OMISSIS) in ora notturna e nell’occasione aveva perso la vita anche (OMISSIS), conducente della vettura.

Si costitui’ in giudizio la sola (OMISSIS), chiedendo il rigetto della domanda.

Il contraddittorio fu esteso agli eredi del defunto (OMISSIS), chiamati in causa dagli attori, i quali eccepirono che nessuna responsabilita’ per l’incidente poteva essere posta a carico del loro congiunto, poiche’ il fatto era stato determinato dalla presenza abnorme sul manto autostradale di una sponda metallica persa, evidentemente, da un automezzo in transito in direzione contraria. Nel chiedere il rigetto della domanda degli attori, gli eredi (OMISSIS) chiesero di poter chiamare in causa la societa’ (OMISSIS) – quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada – per essere risarciti del danno conseguente alla morte di (OMISSIS).

Il Tribunale rigetto’ la domanda degli eredi (OMISSIS), accolse quella degli eredi (OMISSIS) e condanno’ l’ (OMISSIS) al risarcimento dei danni.

2. Appellata la sentenza, la Corte d’appello di Lecce riformo’ la decisione del Tribunale e condanno’ la societa’ di assicurazione (OMISSIS), subentrata alla (OMISSIS), al risarcimento dei danni in favore degli eredi (OMISSIS), ritenendo che il sinistro dovesse essere ricondotto alla responsabilita’ esclusiva del conducente (OMISSIS), che aveva tenuto una velocita’ eccessiva.

3. La decisione d’appello fu cassata dalla Corte di cassazione, con sentenza 24 febbraio 2011, n. 4492.

4. Riassunto il giudizio dagli eredi (OMISSIS), la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 12 settembre 2012, ha rigettato l’appello proposto dagli eredi (OMISSIS) nei confronti della sentenza di primo grado e, in accoglimento – della domanda proposta dalla societa’ (OMISSIS) – nel frattempo subentrata alla (OMISSIS) – ha condannato gli eredi (OMISSIS) alla restituzione della somma dagli stessi ricevuta in esecuzione della prima sentenza d’appello poi cassata, che era stata loro favorevole, ed ha condannato gli stessi unitamente alla (OMISSIS) al pagamento delle spese di giudizio.

Ha osservato la Corte territoriale – dopo aver compiuto un ampio richiamo a tutte le argomentazioni contenute nella sentenza di legittimita’ che aveva cassato quella della stessa Corte d’appello – che dal rapporto redatto dai Carabinieri in occasione del tragico incidente risultava che sul manto stradale era presente una sponda metallica che, per dimensioni e posizione, ben poteva costituire un ostacolo alla circolazione. Tale ostacolo si trovava sulla corsia di sorpasso. Alla luce dei rilievi planimetrici, quindi, la Corte leccese ha affermato che il sinistro doveva essere plausibilmente ricostruito nel senso che il (OMISSIS) aveva “tagliato” la curva sinistrorsa a visuale non libera e, trovandosi l’oggetto metallico improvvisamente davanti, aveva tentato di evitarlo scartando improvvisamente a destra; in tal modo aveva perso il controllo della vettura che si era rovesciata sul fianco sinistro finendo poi per capovolgersi. La presenza di una sponda metallica sul manto stradale in ora notturna, pacificamente indicata dal rapporto dei Carabinieri, del tutto imprevedibile ed inevitabile, aveva determinato la manovra di scarto del conducente (OMISSIS), a carico del quale, quindi, non poteva essere posta alcuna colpa. Era invece da ritenere del tutto priva di riscontro l’affermazione per cui il (OMISSIS) teneva nel momento dell’incidente una velocita’ eccessiva.

5. Contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce propongono ricorso principale (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in proprio e quali eredi di (OMISSIS), con unico atto affidato a due motivi.

Resistono con un unico controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Resiste la s.p.a. (OMISSIS), con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Resiste altresi’ la societa’ (OMISSIS) con due controricorsi, l’uno nei confronti del ricorso principale e l’altro di quello incidentale.

Le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti.

Osservano i ricorrenti che la Corte di merito avrebbe escluso la responsabilita’ del conducente (OMISSIS) sulla base di una dinamica dei fatti ipotizzata dagli agenti verbalizzanti, senza considerare il fatto decisivo dell’assenza totale di tracce di frenata in prossimita’ del luogo dove si sarebbe trovato il presunto ostacolo costituito dalla sponda metallica. Nulla si dice in sentenza sull’assenza di tracce di frenata, mentre dallo stesso verbale risultava l’eccesso di velocita’ del conducente.

1.1. Il motivo e’ fondato.

1.2. La sentenza della Corte di merito – pur avendo compiuto ampi richiami alla pronuncia n. 4492 del 2011 di questa Corte con la quale fu cassata la prima sentenza della Corte d’appello di Lecce non ne ha colto integralmente la logica decisoria, pervenendo ad un risultato che non e’ conforme con quanto ivi indicato.

Ed infatti questa Corte, dopo aver censurato il fatto che la prima sentenza d’appello avesse escluso del tutto il nesso causale tra la presenza della sponda metallica sul manto autostradale e l’incidente, ha posto in luce che una corretta decisione avrebbe dovuto tenere presente che la vettura protagonista del tragico incidente stava probabilmente viaggiando “sulla sinistra (per aver “tagliato” la curva, come non infrequentemente, pur se irregolarmente accade, soprattutto in situazioni di scarso traffico)”; circostanza, questa, compatibile con la situazione dell’autostrada (OMISSIS) all’epoca del fatto ((OMISSIS)). La sentenza n. 4492, poi, ha evidenziato che la natura dell’abrasione sull’asfalto era da ricondurre, con ogni probabilita’, ad un’improvvisa sterzata a destra della vettura piuttosto che all’eccesso di velocita’, ed ha aggiunto che l’attribuzione in via esclusiva della responsabilita’ all’eccesso di velocita’ tenuto dal conducente (OMISSIS) era una conclusione “apodittica”, mentre era da ritenere possibile la “concorrenza causale costituita dalla presenza dell’ostacolo”.

La cassazione della sentenza, quindi, aveva gia’ posto in luce l’assai probabile sussistenza di un concorso causale da identificare in parte nell’eccesso di velocita’ del conducente e nel fatto di aver tagliato la curva sinistrorsa (a visuale non libera) e in parte nella presenza anomala dell’oggetto ingombrante sul manto stradale. D’altra parte, se questa Corte avesse ritenuto di poter decidere la causa senza ulteriori accertamenti di fatto, avrebbe deciso la causa nel merito ai sensi dell’articolo 384 c.p.c.; la cassazione con rinvio si rendeva l’unica strada percorribile in presenza di un assai probabile concorso causale, il cui riparto percentuale non poteva che essere affidato alla decisione del giudice di merito.

1.3. A fronte di tale motivazione, la quale aveva indicato il percorso da seguire, la Corte leccese, capovolgendo totalmente la propria precedente decisione, ha ritenuto di attribuire per intero la responsabilita’ dell’incidente alla presenza della sponda metallica, togliendo ogni rilevanza all’eccesso di velocita’ del conducente – ritenuto non dimostrato da alcun elemento oggettivo – e non attribuendo alcuna percentuale di colpa al fatto di essere andati contromano in autostrada, “tagliando” una curva a visuale non libera e, per di piu’, in ora notturna.

Da tanto consegue che il motivo di ricorso in esame, ponendo in evidenza un’indubbia omissione di valutazione, da parte della Corte d’appello, di elementi presenti in atti, coglie nel segno ed impone un’ulteriore cassazione della sentenza impugnata.

2. L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale determina l’assorbimento del secondo ed anche del ricorso incidentale della s.p.a. (OMISSIS), posto che il giudice di rinvio sara’ chiamato ad un ulteriore esame del merito della causa, provvedendo ad una graduazione percentuale della colpa del conducente in rapporto alla concorrenza causale costituita dalla presenza dell’ostacolo.

3. Il primo motivo del ricorso principale, pertanto, e’ accolto e la sentenza impugnata e’ cassata; il giudizio e’ rinviato ad altro Giudice di merito, che si ritiene di individuare nella Corte d’appello di Bari, che decidera’ attenendosi alle indicazioni della presente pronuncia e provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’

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