Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 9 novembre 2016, n. 22759

Illegittima l’iscrizione ipotecaria non preceduta da intimazione e preventiva comunicazione ex articolo 77, comma 2 bis del Dpr 602/1973

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 9 novembre 2016, n. 22759

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3620/2012 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 175/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di BRESCIA depositata il 20/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il concessionario del servizio per la riscossione tributi (OMISSIS) spa notifico’ a (OMISSIS) un avviso di iscrizione ipotecaria per il mancato pagamento di cartelle esattoriale inerenti vari tributi su un immobile destinato a fondo patrimoniale per la famiglia costituito dai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS). Il contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia eccependo tra l’altro l’illegittimita’ dell’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art 170 c.c., in quanto le unita’ immobiliari ipotecate erano state gia’ oggetto di conferimento in un fondo patrimoniale costituito per la famiglia e destinato a far fronte solo a debiti contratti per le esigenze familiari.

La Commissione Tributaria provinciale di Brescia accolse il ricorso con sentenza appellata dalla Concessionaria davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia la quale accolse l’appello e riformo’ la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) con tre motivi ed (OMISSIS) spa ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente (OMISSIS) lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 169 e 170 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello erroneamente ha statuito che “la mera iscrizione di ipoteca non puo’ considerarsi atto dell’esecuzione sui beni del debitore e pertanto non reca pregiudizio ai beni costituenti fondo patrimoniale perche’ tali beni non vengono sottratti alla disponibilita’ del fondo”.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta omessa ed insufficiente motivazione in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla natura del credito in quanto giudici di appello non hanno svolto alcun accertamento o valutazione circa la presunta inerenza del credito ai bisogni della famiglia.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, L. n. 212 del 2000, articoli 7 ed 8 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello ha omesso di motivare in ordine al rigetto di tutte le eccezioni e censure proposte dal ricorrente nell’atto di appello.

Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto in ordine al terzo motivo assorbiti gli altri.

Infatti questa Corte, Sez. Unite, nr. 19667 del 18/09/2014 ha stabilito “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procedera’ alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che puo’ essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’articolo 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal Decreto Legge 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullita’ dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimita’”.

Il terzo motivo e’ quindi fondato in quanto erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto legittima l’iscrizione ipotecaria non preceduta da intimazione e preventiva comunicazione ex articolo 77, comma 2 bis sopra citato.

Pertanto il ricorso proposto deve essere accolto, posto che la censura e’ stata riproposta dal contribuente anche nell’atto di costituzione in grado di appello.

La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e la causa puo’ essere decisa nel merito ex articolo 384 c.p.c., non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con accoglimento del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito e del giudizio di legittimita’ stante l’evolversi della vicenda processuale.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso proposto, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimita’

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