Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 6 dicembre 2016, n. 24962

La stipula solo in alcune occasioni presso studi di professionisti legati al notaio da rapporti familiari per motivi occasionali di comodità non fa scattare la ricorrente presenza presso studi di altri professionisti estranei al notariato

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 6 dicembre 2016, n. 24962

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4273/2016 proposto da:

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI TARANTO, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO ANCONA;

– intimato –

nonche’

sul ricorso 4273/2016 proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI TARANTO, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO ANCONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1104/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 20/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi gli Avvocati (OMISSIS), per delega dell’Avvocato (OMISSIS) e (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decisione dell’8 aprile 2014, la Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina della Puglia, pronunziando nel procedimento disciplinare promosso dal Consiglio Notarile di Taranto nei confronti del notaio (OMISSIS), dichiarava lo stesso responsabile della sola violazione di cui agli articoli 26 e 137, cpv., Legge Notarile e, concesse le attenuanti generiche, gli comminava la sanzione pecuniaria di Euro 1.200,00. Rilevava la Commissione che l’illecito contestato risultava commesso tutte le volte in cui il notaio, per attendere alla stipula degli atti fuori sede, aveva dovuto inevitabilmente lasciare sguarnita la sede stessa nei giorni di c.d. assistenza obbligatoria (lunedi’, mercoledi’ e venerdi’), val a dire per 12 giorni su 71, nel periodo luglio – dicembre 2012, e per 12 giorni su 64 nel periodo gennaio – maggio 2013. La (OMISSIS) escludeva, invece, l’illecito di cui all’articolo 9 del codice deontologico, ritenendo che le prestazioni effettuate dal notaio fuori sede, nei giorni di assistenza obbligatoria, non fossero state svolte in veri e propri uffici secondari non comunicati, non avendo essi un grado di organizzazione caratterizzata da relativa stabilita’. Conseguentemente, la Commissione escludeva pure gli illeciti di cui agli articoli 10 e 12, ritenendo che il ricorso a quelle allocazioni fosse suggerito volta per volta da motivi occasionali di comodita’.

Avverso tale decisione proponevano reclamo sia il Consiglio Notarile Distrettuale di Taranto (lamentando la negata configurabilita’ delle ulteriori sedi frequentate dal notaio come veri e propri uffici secondari), sia il notaio (OMISSIS) (dolendosi delle illegittimita’ della procedura ispettiva, del mancato rispetto nella fase amministrativa svoltasi innanzi al Consiglio notarile delle garanzie di cui alla L. n. 241 el 1990, del conflitto di interesse in cui versavano alcuni consiglieri, della violazione delle norme in tema di liberalizzazione della professione notarile, dell’urgenza e dell’occasionalita’ degli atti posti in esse fuori sede). Con ordinanza resa il 20 luglio 2015 la Corte d’Appello di Bari rigettava entrambi i reclami.

Avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Bari il Consiglio Notarile Distrettuale di Taranto ha proposto ricorso, notificato il 12 febbraio 2016, articolato in unico motivo. Il notaio (OMISSIS) si e’ difeso con controricorso, proponendo ricorso incidentale articolato in quattro motivi notificato il 18 febbraio 2016, nel quale esponeva di aver gia’ proposto autonomo ricorso avverso l’ordinanza della Corte d’Appello.

Con ricorso notificato il 18 febbraio 2016, il notaio (OMISSIS) aveva infatti proposto autonomo ricorso, articolato in dieci motivi. Vi resiste con controricorso il Consiglio Notarile Distrettuale di Taranto. Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve disporsi la riunione dei distinti ricorsi, ai sensi dell’articolo 335 c.p.c., in quanto investono lo stesso provvedimento.

In via pregiudiziale, va poi dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso incidentale proposto dal notaio (OMISSIS) in risposta al ricorso principale avanzato dal Consiglio Notarile Distrettuale di Taranto, dopo che lo stesso notaio (OMISSIS) aveva gia’ proposto autonomo ricorso avverso l’ordinanza della Corte d’Appello. Secondo consolidata interpretazione di questa Corte, infatti, il ricorso per cassazione deve essere proposto a pena di inammissibilita’ con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dall’articolo 366 c.p.c.. Ne consegue che, in virtu’ del principio della consumazione del diritto d’impugnazione, la parte che, dopo la proposizione di un ricorso per cassazione nei suoi confronti abbia a sua volta gia’ proposto autonomo ricorso per cassazione, da ritenersi convertito in ricorso incidentale, non puo’ con il controricorso avverso il ricorso notificatole proporre nuova impugnazione incidentale, ancorche’ intenda indicare nuovi motivi o colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti per la valida impugnazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19150 del 29/09/2005; Cass. Sez. U, Sentenza n. 9232 del 25/06/2002).

2. Occorre dapprima esaminare, per la portata pregiudiziale di alcune sue doglianze, il ricorso proposto dal notaio (OMISSIS).

Il primo motivo di esso denuncia violazione e falsa applicazione degli ara. 93 e 93-bis legge notarile e 97 Cost., nonche’ l’illegittimita’ costituzionale dello stesso articolo 93-bis per contrasto con gli articoli 3, 76 e 97 Cost..

Il motivo e’ infondato.

L’articolo 93-bis della Legge Notarile e’ stato introdotto dal Decreto Legislativo 1 agosto 2006, n. 249, articolo 10. I suoi primi due commi, nella formulazione (qui operante ratione temporis) antecedente alle modifiche apportate dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 139, lettera c, prevedono che:

Il Consiglio notarile distrettuale vigila sull’osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto dalla L. 3 agosto 1949, n. 577, articolo 2, comma 1, lettera f) e successive modificazioni.

2. Al fine di controllare il regolare esercizio dell’attivita’ notarile, consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o un loro componente, delegato dal consiglio, possono:

a) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio;

b) esaminare gli estratti repertoriali conservati presso gli archivi notarili distrettuali con facolta’ di ottenerne copia, dandone preventivo avviso ai notai interessati;

c) assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici pubblici”.

Il Decreto Legislativo 1 agosto 2006, n. 249, aveva dato attuazione alla L. 28 novembre 2005, n. 246, articolo 7, comma 1, lettera e). La legge di delega disponeva la “revisione dell’ordinamento disciplinare”, nel rispetto, fra l’altro, dei seguenti principi e criteri direttivi:

“1) istituzione, a spese dei consigli notarili distrettuali, di un organo di disciplina collegiale di primo grado, regionale o interregionale, costituito da notai e da un magistrato designato dal presidente della corte d’appello ove ha sede l’organo e previsione della competenza della stessa corte d’appello in sede di reclamo nel merito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni punite con sanzioni incidenti sull’esercizio della funzione notarile;

(…);

4) attribuzione del potere di iniziativa al procuratore della Repubblica della sede del notaio, al consiglio notarile e, relativamente alle infrazioni rilevate, al conservatore dell’archivio notarile”.

Ora, a norma della L. n. 89 del 1913, articolo 83, i notai aventi la propria sede in un determinato distretto formano un collegio che costituisce il Consiglio notarile. L’articolo 93 della Legge notarile attribuisce al Consiglio notarile, fra l’altro, il compito di vigilare “alla conservazione del decoro nell’esercizio della professione, e nella condotta dei notaci iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri”. Spetta al Presidente del Consiglio Notarile (insieme agli altri soggetti indicati dall’articolo 153, Legge Notarile) l’iniziativa del procedimento disciplinare, che si svolge, poi, dinanzi alla Commissione amministrativa regionale di disciplina. Questa Corte ha avuto cosi’ recente occasione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9041 del 05/05/2016) di ribadire come il Consiglio notarile, quando assuma l’iniziativa del procedimento disciplinare, sia portatore di un interesse all’esatta applicazione della sanzione, che gli deriva dalla spettanza in capo all’Ordine del compito di elaborare i principi di deontologia professionale (la cui enunciazione e’ rimessa istituzionalmente al Consiglio nazionale del Notariato dalla L. 3 agosto 1949, n. 577, articolo 2, lettera f), e di vigilare che tali regole siano osservate insieme a quelle poste dal legislatore. Peraltro, il potere disciplinare del Consiglio notarile non si esercita attraverso un’attivita’ giurisdizionale, avendo tale funzione natura amministrativa, in quanto svolta, nei confronti di appartenenti ad un gruppo organizzato, da un organo che ne e’ diretta emanazione ed opera al suo interno, per violazione di interessi propri dello stesso, mentre l’intervento della giurisdizione avviene successivamente all’esercizio del potere disciplinare del gruppo, a garanzia esclusiva dei singoli, ed ha luogo mediante l’esame dell’atto che ha definito il procedimento disciplinare. La struttura del procedimento disciplinare normativamente adottata col Decreto Legislativo 1 agosto 2006, n. 249, in relazione alla professione notarile risulta, cosi’, ispirata, gia’ nella sua fase amministrativa, dai sovraordinati principi del giusto processo, in quanto poggiante su una rigida divisione tra fase pre-procedimentale e procedimento disciplinare vero e proprio: al Consiglio Notarile (oltre che al Procuratore della Repubblica ed al Capo dell’archivio notarile) e’ affidato il compito della richiesta di apertura del procedimento disciplinare rivolta alla Commissione regionale di disciplina, che si connota per la contestazione del rilievo disciplinare all’incolpato, l’illustrazione delle prove raccolte e la domanda di una sanzione. Questa fase non pone gia’ l’esigenza di garanzie di difesa, non essendo ancora pendente un procedimento disciplinare. Spetta, invece, alla Commissione di procedere all’istruzione nel contraddittorio con l’incolpato (il quale puo’ far esaminare tutti gli elementi acquisiti nella fase pre-procedimentale), e, all’esito, di decidere, come organismo terzo ed imparziale, sulla fondatezza dell’addebito. In tale fase opera con pienezza il principio del contraddittorio, con facolta’ per le parti di farsi assistere da un difensore, di presentare memorie e indicare i mezzi istruttori di cui intendono avvalersi. Il collegio assume, anche d’ufficio, tutte le prove ritenute rilevanti ai fini della decisione. Le dichiarazioni delle persone informate dei fatti sono assunte con le modalita’ previste per i testimoni dal codice di procedura civile, in quanto compatibili (articolo 156 bis, Legge Notarile).

Operate tale premesse, non v’e’ dubbio che le potesta’ ispettive attribuite ai consigli notarili distrettuali dall’articolo 93-bis, comma 2, Legge Notarile siano espressamente funzionali alle attribuzioni, ad essi spettante per legge, di controllo del regolare esercizio dell’attivita’ notarile, nonche’ di eventuale promovimento dell’azione disciplinare, esplicandosi in attivita’ sottoposte al sindacato del giudice ordinario (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20054 del 02/09/2013). Si tratta, quindi, di un’attivita’ istruttoria preliminare, affidata al Consiglio Notarile, volta ad individuare il fatto oggetto dell’addebito, le norme che si assumono violate e a formulare le conclusioni, senza che si ponga l’esigenza di garanzie di difesa, non essendo ancora pendente un procedimento disciplinare. La fase amministrativa contenziosa, caratterizzata dalla pendenza dei procedimento disciplinare, prende l’avvio, infatti, dall’avviso dell’inizio del procedimento all’organo richiedente nonche’ al notaio incolpato, ed in tale fase opera con pienezza il principio del contraddittorio (Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 5270 del 04/03/2013).

Ancora di recente, questa Corte ha affermato che il notaio che non consenta l’accesso al proprio studio ai componenti del Consiglio Notarile incaricati di effettuare l’ispezione, sottraendosi ai controlli dell’organo preposto alla funzione di vigilanza sulla categoria, pone in essere una condotta contraria alla espressa enunciazione di una regola di comportamento professionale, in contrasto con i principi di deontologia professionale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11451 del 03/06/2015, n. 11451, non massimata; ma si veda gia’ Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6908 del 1 5/07/1998).

La Corte d’Appello di Bari ha escluso ogni illegittimita’ della procedura ispettiva eseguita nei confronti del Notaio (OMISSIS) per il sol fatto che essa trovasse il suo presupposto storico nella Delib. Consiglio notarile di Taranto 26 ottobre 2012, la quale aveva predisposto un monitoraggio di tutti i notai del distretto, individuando una serie di “indicatori di anomalia” correlati agli onorari di repertorio percepiti negli anni 2011 e 2012. Ad avviso della Corte di merito, tale delibera segnava, piuttosto, un criterio uniforme e ragionevole che limitava le determinazioni del Consiglio notarile con riguardo alle attivita’ ispettive. La Corte di Bari dimostra cosi’ di aver correttamente sussunto, nell’ambito applicativo dell’articolo 93-bis Legge Notarile, la fattispecie concreta giudicata, accertata in fatto mediante apprezzamento spettante al giudice di merito e non sindacabile in questa sede, traendo, pertanto, dalla citata norma conseguenze giuridiche che avvalorano la sua corretta interpretazione. D’altro canto, seppure quel monitoraggio, avviato con la delibera del 26 ottobre 2012, costituisse effettivamente, in termini di mera “occasio acti”, il presupposto storico da cui discese l’attivita’ ispettiva cui fu sottoposto in seguito il Notaio (OMISSIS), cio’ non rileva decisivamente nel senso di una illegittimita’ derivata degli atti funzionali all’esercizio della vigilanza ex articolo 93-bis Legge Notarile che sono a monte della presente controversia ed hanno consentito l’emersione dei fatti oggetto di rilievo disciplinare contestati.

E’, infine, per quanto sopra detto, manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 93-bis Legge Notarile, sollevata dal ricorrente con riferimento agli articoli 3, 76 e 97 Cost.. Le attivita’ di indagine attribuite al Consiglio notarile da tale norma sono strettamente funzionali all’eventuale esercizio del potere di instaurazione del procedimento disciplinare, e non denotano lesione alcuna dei principi di imparzialita’ e di eguaglianza, giacche’ relegate nella fase amministrativa del procedimento disciplinare notarile, in ordine al quale il Consiglio Notarile puo’ rivolgere la richiesta di apertura alla Commissione regionale di disciplina, chiamata infine a decidere, come organismo terzo ed imparziale, sulla fondatezza dell’addebito.

Ne’ l’articolo 93-bis della Legge Notarile, introdotto del Decreto Legislativo 1 agosto 2006, n. 249, articolo 10, con l’attribuire ai consigli notarili distrettuali la facolta’ di effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio, eccedeva dalla delega contenuta della L. 28 novembre 2005, n. 246, articolo 7, comma 1, lettera e). La scelta operata dal legislatore delegato, essendo volta a riconoscere al Consiglio notarile tutte le funzioni istruttorie strumentali all’esercizio del potere di vigilanza e di iniziativa disciplinare, nonche’ necessarie per garantirne l’effettivita’, rappresenta un coerente sviluppo e un completamento degli indirizzi espressi dal legislatore delegante, ovvero, in particolare, dei principi e dei criteri direttivi della legge di delegazione che stabilivano l’istituzione di un organo di disciplina collegiale di primo grado e l’attribuzione del potere di iniziativa disciplinare al Procuratore della Repubblica, al consiglio notarile e al conservatore dell’archivio notarile.

3. Il secondo motivo del ricorso proposto dal notaio (OMISSIS) deduce violazione falsa applicazione degli articoli 160 e 155 Legge Notarile, nonche’ della L. n. 241 del 1990, articoli 2, 3, 7 e 8.

Come al riguardo spiegato pure dalla Corte di Bari, questa doglianza e’ priva di fondamento, giacche’ smentita dal consolidato orientamento di questa Corte (con riguardo al quale il ricorrente non prospetta argomenti di idonea confutazione), secondo cui, in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, non e’ necessaria la comunicazione prescritta dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, articolo 7, allorche’ il Presidente del Consiglio notarile investa quest’ultimo del promovimento della procedura, perche’, da un lato, lo stesso articolo 7, limita il proprio ambito di operativita’, escludendola quando esistano “ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita’ del procedimento”, e, dall’altro, dette ragioni sono legislativamente presupposte dalla L. 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 153, come sostituito del Decreto Legislativo 1 agosto 2006, n. 249, articolo 39, il quale dispone che “il procedimento e’ promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13617 del 31/07/2012).

4. Il terzo motivo del ricorso del notaio (OMISSIS) deduce violazione falsa applicazione dell’articolo 153 Legge Notarile. Si censura l’intempestivita’ della contestazione degli addebiti.

Il motivo e’ infondato, sempre per quanto gia’ esposto dalla Corte di Bari e criticato dal ricorrente con argomenti privi di decisivita’, tali da non indurre a mutare l’orientamento ad avviso del quale, pur essendo specificato nell’invocato articolo 153, Legge Notarile, che il soggetto dotato dell’iniziativa disciplinare deve procedere senza indugio, rispondendo certamente la celerita’ dell’accertamento disciplinare ad esigenze di buona amministrazione, tutti i termini della fase amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti dei notai sono ordinatori, in mancanza di un’espressa qualificazione legislativa di perentorieta’, sicche’ non e’ ravvisabile alcuna decadenza o estinzione per intempestivita’ dell’azione disciplinare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9041 del 05/05/2016).

5. Il quarto motivo del ricorso del notaio (OMISSIS) deduce violazione falsa applicazione del Regio Decreto n. 1326 del 2014, articolo 103 (ma e’ da intendersi: 1914), dell’articolo 23 del Codice deontologico e dell’articolo 154 Legge Notarile. Ci si riferisce alla partecipazione dei notai (OMISSIS) e (OMISSIS) (che avevano i loro uffici secondari in (OMISSIS) ed in (OMISSIS), dove il (OMISSIS) era accusato di svolgere la sua attivita’) alla Delib. del Consiglio Notarile di richiesta di avvio del procedimento disciplinare.

Il motivo e’ del tutto privo di fondamento.

Del Regio Decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articolo 103 (Regolamento per l’esecuzione della L. 16 febbraio 1913, n. 89), stabilisce:

“Non puo’ alcuno dei componenti il Collegio od il Consiglio notarile prendere parte alle deliberazioni ne’ assistere alle discussioni:

1) quando l’affare riguardi la sua persona o persona da lui amministrata, oppure i propri parenti od affini in linea retta in qualunque grado, od in linea collaterale fino al 3 grado inclusivamente;

2) quando l’affare riguardi una investigazione disciplinare, nella quale il membro del Consiglio sia intervenuto come testimone, od abbia fornito al presidente le informazioni accennate nell’articolo 267 del presente regolamento”.

Si tratta di norma di evidente natura eccezionale, suscettibile pertanto solo di stretta interpretazione, non potendosi certamente dire sussistente una violazione del Regio Decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articolo 103, se alla Delib. del Consiglio notarile, con cui sia stata avanzata una richiesta di procedimento disciplinare, abbia partecipato altro notaio portatore di interessi professionali concorrenziali rispetto a quelli del notaio incolpato.

6. Il quinto motivo del ricorso del notaio (OMISSIS) denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 26 Legge Notarile, come modificato dal Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 12, convertito in L. n. 27 del 2012, nonche’ violazione dell’articolo 6 Codice deontologico. Si assume che il notaio (OMISSIS) non potesse essere incolpato di aver stipulato atti fuori sede nei giorni di assistenza alla sede, non costituendo piu’ tale condotta illecito disciplinare.

Il sesto motivo di ricorso denuncia altra violazione e falsa applicazione dell’articolo 26 Legge Notarile e dell’articolo 6 Codice deontologico, per aver la Corte d’Appello escluso l’occasionalita’ della condotta, pur trattandosi di soli 69 atti contestati su 1151 complessivamente ricevuti nel periodo considerato.

Il settimo motivo del ricorso del notaio (OMISSIS) censura la violazione dell’articolo 27 legge notarile, non avendo la Corte d’Appello tenuto conto che tutte le stipule avvenute fuori sede erano assistite da specifiche richieste della clientela.

L’ottavo motivo di ricorso ipotizza l’omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, proprio con riguardo alla mancata valutazione delle specifiche richieste della clientela.

Il nono motivo attiene all’omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto ai “collegamenti soggettivi ed oggettivi” tra le stipule eseguite fuori sede e la sede del notaio (OMISSIS).

Il decimo motivo critica l’omesso esame di fatto decisivo sempre ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo riguardo al carattere di urgenza di molti atti ricevuti fuori sede dal notaio (OMISSIS).

I motivi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo del ricorso del notaio (OMISSIS) possono essere esaminati congiuntamente, per la loro connessione, e risultano infondati.

L’ordinanza della Corte d’Appello di Bari ha accertato, sulla scorta degli atti ricevuti ed autenticati fuori sede dal notaio (OMISSIS) e degli estratti repertoriali del periodo sottoposto a monitoraggio, che: nei giorni dedicati all’assistenza obbligatoria (lunedi’, mercoledi’ e venerdi’), il notaio, nel periodo luglio – dicembre 2012, su settantasette giorni di assistenza obbligatoria, aveva rogato atti fuori sede in dodici giorni; nel periodo gennaio – maggio 2013, su sessantaquattro giorni di assistenza obbligatoria, aveva rogato atti fuori sede in dodici giorni; in tali giorni di stipula fuori sede, era stato rogato talvolta un solo atto, talvolta anche sedici atti. Complessivamente, nel periodo considerato, il notaio (OMISSIS) aveva ricevuto o autenticato, fuori sede, 69 atti, molti dei quali proprio negli orari indicati per l’assistenza obbligatoria, ovvero lunedi’, mercoledi’ (ore 8.30 – 11.30 e 17.30 – 21.30) e venerdi’ (ore 8.30 11.30 e 17.00 – 21.30). Aggiungeva la Corte di Bari che il numero degli atti ricevuti dal notaio nei giorni di assistenza obbligatoria, in numero di 69, a fronte dei complessivi 1151 atti posti in essere negli undici mesi di monitoraggio, escludeva che potessero invocarsi l’occasionalita’ e l’eccezionalita’ della condotta, come pure la particolarita’ delle ragioni che la avessero determinata.

Ora, gli articoli 26 e 147 della Legge Notarile sanzionano la stipula in maniera costante e sistematica di atti fuori dallo studio professionale, nonche’ nei giorni e nelle ore di assistenza obbligatoria. Quindi, l’articolo 6 del Codice deontologico afferma: “Per il miglior soddisfacimento delle richieste di prestazione notarile il notaio e’ tenuto ad assistere personalmente allo studio anche in giorni e per ore diversi da quelli fissati dal Presidente della Corte di Appello, secondo le disposizioni impartite dai Consigli Notarili sulla base della situazione locale della sede e tenendo conto dei criteri indicati dall’articolo 45, comma 2 R.N. e di ogni altro elemento. Il Consiglio Notarile propone al Presidente della Corte di Appello una revisione dei giorni e degli orari di assistenza sulla base dei propri deliberati. Nei giorni ed ore prescritti per la personale assistenza allo studio il notaio e’ tenuto a limitare le proprie prestazioni fiori della sede a singoli e particolari casi”. L’articolo 9 del medesimo Codice deontologico aggiunge: “E’ vietato al notaio assistere ad uffici secondari nei giorni fissati per la assistenza alla sede”.

La Corte di Bari ha cosi’ valutato, facendo corretta applicazione di questa disciplina normativa, il numero di atti stipulati fuori sede dal notaio (OMISSIS), in rapporto ai giorni di assistenza obbligatoria alla sede, smentendo, in ragione della reiterazione della stipula fuori sede nel periodo oggetto di osservazione, che la condotta rivelasse connotati di eccezionalita’ o di occasionalita’.

Va detto che, essendo il disvalore disciplinare dell’illecito contestato al notaio integrato dalle regole di etica professionale, l’individuazione del contenuto delle stesse va rimessa agli organi di disciplina ed agli accertamenti di fatto compiuti in sede di controllo giurisdizionale dai giudici del merito, non potendo essere sindacati nel giudizio di legittimita’ se non sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Secondo quanto gia’ spiegato da questa Corte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9358 del 17/04/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26146 del 30/12/2015), la nuova formulazione dell’articolo 26, comma 2, Legge Notarile (introdotta dal Decreto Legge n. 1 del 2012) e i principi deontologici ricordati, da leggere unitariamente, depongono nel senso che e’ tuttora la sede dello studio notarile il luogo su cui deve essere incentrata l’attivita’ del professionista. Pur potendo il notaio, in forza del novellato articolo 26, comma 2, recarsi in tutto il territorio del distretto della Corte d’appello in cui si trova la sua sede notarile, nonche’ aprire un ufficio secondario nel distretto notarile in cui e’ posta la sede stessa, non e’ venuto percio’ meno il collegamento esistente tra la figura del notaio e la sede notarile.

Sono infatti mantenuti fermi l’obbligo del notaio, per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell’ufficio, di tenere lo studio aperto nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli, come pure l’obbligo di assistenza personale allo studio.

Si e’ percio’ deciso da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26146 del 30/12/2015 che i tre giorni settimanali nei quali il notaio deve prestare assistenza personale allo studio, a norma della L. n. 89 del 1913, articolo 26, modificato del Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 12, conv. in L. n. 27 del 2012, devono essere da lui previamente segnalati all’utenza e al consiglio notarile, in quanto la “ratio legis”, diretta ad assicurare il funzionamento regolare e continuo dell’ufficio, esclude che il notaio possa scegliere quei giorni liberamente, di settimana in settimana, senza obbligo di preventiva segnalazione.

D’altro canto, secondo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9358 del 17/04/2013, al fine di escludere la violazione del divieto di assistere ad uffici secondari nei giorni ed orari fissati per la sede principale, previsto nel Codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale del Notariato (avendosi riguardo a fattispecie soggetta “ratione temporis” all’applicazione della L. n. 89 del 1913, articolo 26, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte del Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 12), non rileva l’accortezza che le ore di stipula presso tali uffici secondari non siano ricomprese nella fascia oraria espressamente vincolata, allorche’ l’incidenza percentuale degli atti piu’ significativi compiuti fuori sede rispetto all’attivita’ complessiva svolta dal professionista, tenuto altresi’ conto delle incombenze e degli adempimenti che ruotano intorno alla stipula, denoti comunque l’inosservanza dell’obbligo, parimenti imposto al notaio, di assistere personalmente allo studio anche in giorni e per ore diversi da quelli stabiliti, dovendo la sede notarile costituire il centro effettivo del suo operato professionale.

I motivi quinto, sesto e settimo di ricorso, invero, per denunciando in rubrica la violazione e false applicazione degli articoli 26 e 27, Legge Notarile, nonche’ dell’articolo 6 del Codice deontologico, nella loro esposizione non censurano ne’ l’interpretazione di tali norme prescelta dalla Corte di Bari, con riguardo agli orientamenti di giurisprudenza e dottrina, ne’ l’assunzione della fattispecie concreta giudicata sotto le indicate disposizioni, quanto l’erronea ricognizione da parte del giudice del merito della fattispecie concreta attraverso la valutazione delle risultanze di causa, profilo che esula il motivo tassativamente stabilito dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La valutazione in termini di occasionalita’ della condotta ascritta al notaio (OMISSIS), affrontata in particolare dal sesto motivo del suo ricorso, e’ oggetto di accertamento demandato al giudice di merito, la cui valutazione e’ censurabile in cassazione unicamente sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo.

I motivo settimo, ottavo, nono e decimo, infine, prospettano censure che affermano come le stipule fuori sede fossero state precedute da specifiche richiesta della clientela, ovvero avessero collegamenti oggettivi o soggettivi con la sede del notaio (OMISSIS), o, ancora, denotassero carattere di urgenza.

Si tratta di questioni delle quali non vi e’ cenno nella sentenza impugnata, sicche’ era onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente tale deduzione fosse avvenuta, onde dar modo alla Corte di legittimita’ di controllare “ex actis” la veridicita’ di tale asserzione prima di esaminare il merito delle questioni.

Nel giudizio di cassazione e’, infatti, preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino, come quelli in esame, indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito. Con particolare riferimento agli ultimi tre motivi, essendo applicabile l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione dettata del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un “fatto” decisivo e discusso dalle parti, era viepiu’ onere del ricorrente di indicare specificamente in ricorso che le richieste della clientela, i collegamenti con la sede e le ragioni di urgenza, ora addotte come cause giustificative dell’attivita’ fuori sede, avessero formato oggetto di reclamo o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio davanti alla Corte d’Appello.

Si consideri, d’altro canto, come la scriminante, costituita dall’espressa richiesta delle parti contraenti di redigere gli atti fuori della sede principale, deve essere dimostrata dal notaio (Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 11790 del 27/05/2011).

Le stesse circostanze di cui si lamenta l’omesso esame appaiono ictu oculi pure sprovviste di decisivita’, giacche’ comunque non si spiegherebbe perche’ il Noatio (OMISSIS) avesse dovuto soddisfare queste richieste della clientela di stipule fuori sede, ovvero sopperire a determinate urgenze, cosi’ spesso proprio nei giorni dedicati all’assistenza obbligatoria alla sede. I giorni prestabiliti per l’assistenza alla sede, infatti, costituiscono comunque indice univoco dell’illiceita’ deontologica dell’attivita’ fuori sede svolta dal notaio.

7. L’unico motivo del ricorso del Consiglio Notarile Distrettuale di Taranto denuncia la violazione degli articoli 9, 10 e 12 del Codice deontologico dei notai. Si critica l’ordinanza impugnata per aver escluso, come gia’ la (OMISSIS), che le ulteriori sedi frequentate dal notaio (OMISSIS), in quattro differenti comuni, costituissero veri e propri “uffici secondari”, e cio’ agli effetti dell’articolo 10 del Codice deontologico, secondo cui “equivale a ufficio secondario la ricorrente presenza del notaio presso studi di altri professionisti ed organizzazioni estranee al notariato”. La Corte d’Appello di Bari ha premesso che “a configurare l’illecito, a sostanziare cioe’ l’equivalenza con l’ufficio secondario, e’ necessario che il notaio sia presente in modo ricorrente presso studi di altri professionisti. Il che implica, comunque, che sia ravvisabile una reiterazione dei luoghi frequentati, diversi dalla sede principale, e degli studi professionali utilizzati”. I giudici del merito hanno pero’ escluso la riconducibilita’ a tale regola di diritto della fattispecie di causa, escludendo la configurabilita’ di “uffici secondari” allorche’ il notaio, come nel caso in esame “in alcune occasioni, abbia stipulato gli atti presso studi di professionisti allo stesso legati da rapporti familiari, non attrezzati a richiami ad ufficio notarile, trattandosi all’evidenza di allocazioni suggerite da motivi occasionali, di comodita’”.

Il motivo di ricorso proposto dal Consiglio Notarile Distrettuale di Taranto e’ infondato, in quanto prospetta al riguardo di tale argomentazione espressa dalla Corte d’Appello, e confermativa della decisione della Commissione Regionale di Disciplina, un vizio di violazione o falsa applicazione delle regole dettate dal codice deontologico (in particolare, articoli 9, 10 e 12). Questa Corte ha spiegato come l’articolo 10 del codice deontologico sia diretta ad evitare concentrazioni di attivita’ professionale nocive al corretto svolgimento della attivita’ notarile, essendo fatta salva la possibilita’ per il notaio di recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d’Appello (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1437 del 23/01/2014).

Tuttavia, l’individuazione della regola di deontologia professionale espressa nell’articolo 10 del Codice deontologico, la sua interpretazione e la sua applicazione nella valutazione dell’addebito rivolto al notaio attiene al merito del procedimento disciplinare, e non e’ sindacabile in sede di legittimita’ sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3287 del 15/02/2006). La Corte d’Appello, nell’ambito del suo potere di apprezzamento delle risultanze di causa, ha cosi’ escluso che la stipula solo “in alcune occasioni” presso studi di professionisti legati al notaio da “rapporti familiari”, per motivi “occasionali, di comodita’”, non integrasse, sia sotto il profilo delle reiterazione della condotta che sotto quello della tipologia delle strutture utilizzate, gli elementi della fattispecie deontologica costituiti dalla “ricorrente presenza” presso “studi di altri professionisti ed organizzazioni estranee al notariato”.

8. Conseguono il rigetto dei ricorsi principali proposti dal notaio (OMISSIS) e dal Consiglio Notarile Distrettuale di Taranto e l’inammissibilita’ del ricorso incidentale proposto dal notaio (OMISSIS).

In ragione della reciproca soccombenza, possono compensarsi tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni integralmente rigettate.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta i ricorsi principali proposti dal notaio (OMISSIS) e dal Consiglio Notarile Distrettuale di Taranto, dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dal notaio (OMISSIS) e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis

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