La causa di divisione di un patrimonio immobiliare non puo’ mai essere definita di valore “indeterminabile”, nemmeno allorche’ fattore non abbia indicato la consistenza del patrimonio nell’atto di citazione, posto che di “valore indeterminabile” sono soltanto le cause aventi ad oggetto beni in suscettibili di valutazione economica. Ne consegue che, in tale ipotesi, il compenso dovuto al consulente tecnico d’ufficio chiamato alla stima dei beni da dividere non puo’ essere liquidato col criterio delle vocazioni, applicabile nel caso di causa di valore indeterminabile, ma col criterio a scaglioni, di cui all’articolo 3 del Decreto Ministeriale 30 maggio 2002, che va applicato dal giudice in base al valore risultante dagli atti e, se del caso, dalla stessa consulenza d’ufficio

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 23 giugno 2016, n. 13038

sul ricorso 20464-2011 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) O (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNAIN di CATANZARO, depositata il 06/06/2011; (Rg 1025/10);
udita la relazione della causa svelta nella pubblica udienza del 17/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito il in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per l’accoglimento del ricorse.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso del procedimento civile n. 2531/1989, instaurata avanti al Tribunale di Catanzaro da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) ed altri, avente ad oggetto la divisione di beni ereditari, veniva nominato CTU il geom. (OMISSIS) a cui era affidato l’incarico di procedere alla redazione di un progetto divisionale dei beni facenti parte del patrimonio ereditario, previa determinazione della porzione disponibile, dell’eventuale lesione delle quote di legittima, nonche’ della riduzione, ai sensi dell’articolo 559 c.c., delle donazioni indicate nell’atto di citazione.
Il Giudice Istruttore con decreto del 12.07.2010 liquidava al CTU la complessiva somma di Euro 2.290,95, comprendente: Euro 1.530,57 per onorario, Euro 380,80 per spese, Euro 61,32 per Cassa Previdenza, Euro 318,36 per IVA.
Avverso il citato provvedimento di liquidazione il geom. (OMISSIS) proponeva opposizione ai sensi dell’articolo 170 del Testo Unico n. 115/2002, rilevando l’errata quantificazione dell’onorario ed, in particolare, l’erronea applicazione dell’articolo 13 del Decreto Ministeriale Giustizia n. 30.05.2002, anziche’ della disciplina prevista dall’articolo 3 del citato D.M., l’erronea decurtazione di 1/4 dell’onorario effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 52, comma 2, la mancata applicazione dell’aumento del 20% dell’onorario Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 52, comma 1, la mancata condanna dei convenuti al pagamento solidale del compenso spettante al CTU.
Il Presidente del Tribunale di Catanzaro rigettava l’opposizione con provvedimento del 06.06.2011. A sostegno di questa decisione, in particolare veniva affermato che l’opposizione era” (…) infondata, dal momento che la valutazione ai sensi dell’articolo 3 presuppone che il consulente sia impegnato in accertamenti di tipo contabile, mentre nel caso di specie, egli si e’ limitato a fare la stima dei beni afferenti al compendio ereditario”. Quanto poi all’eccezione relativa alla riduzione dell’onorario, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 52. comma 2, il Giudice dell’opposizione rilevava che essa era “(…) infondata dal momento che il G.I., per come si evince dalla tabella riportata, ha liquidato il compenso nella misura media tra il minimo cd il massimo consentito dagli scaglioni di cui all’articolo 13 del Decreto Ministeriale 30.05.2002, sicche’ nessuna riduzione per ritardi e’ stata applicata, sebbene in pane motiva venga richiamato l’articolo 52, comma 2”.
La cassazione del suddetto provvedimento e’ stata chiesta da RUBINO con atto di ricorso affidato a due motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= (OMISSIS) denuncia:
a) Con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’erronea applicazione degli articoli 3 e 13 del Decreto Ministeriale Giustizia n. 30.05.2002. nonche’ il difetto di motivazione sul punto. In particolare, si evidenzia che l’articolo 3 disciplina la misura degli onorari “per la perizia o consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento etc.”, e non, invece, per l’attivita’ relativa ad accertamenti contabili, come, erroneamente, ritenuto dal giudice dell’opposizione.
L’articolo 13 riguarda, invece, la liquidazione dell’attivita’ del CTU di stima degli immobili, non applicabile, ad avviso del ricorrente, nel caso di specie, in quanto al CTU era stato richiesto, non la mera stima degli immobili al momento dell’apertura della successione, bensi’ la ricostruzione del patrimonio ereditario al fine di individuare le quote spettanti ai singoli credi, previa determinazione della porzione disponibile, dell’eventuale lesione delle quote di legittima, nonche’ della riduzione, ai sensi dell’articolo 559 c.c., delle donazioni indicate nell’atto di citazione, quindi, in sostanza, lo svolgimento di un’attivita’ ben piu’ complessa ed articolata.
b)= Con il secondo motivo, il difetto di motivazione riguardante il punto della riduzione di 1/4 dell’onorario effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 52, comma 2, in quanto nel provvedimento impugnato vi sarebbe un evidente travisamento dei fatti. Ad avviso del ricorrente infatti “la tabella allegata al decreto di liquidazione non lascia dubbi in ordine alla riduzione di un quarto e, cio’, perche’ la stessa viene espressamente indicata, e, comunque, la riduzione e’ evidente poiche’ la somma liquidata di Euro 2.040,76 e’ stata ridotta esattamente di un quarto e portata ad Euro 1.530,57. Al contrario, non vi e’ traccia della liquidazione nella misura media tra il minimo ed il massimo”.
1.1.- Il primo motivo e’ fondato.
Infatti, i giudici di merito hanno errano nella liquidazione dei compensi spettanti al ricorrente, con evidente violazione degli articoli 3 e 13 del Decreto Ministeriale Giustizia n. 30.05.2002. Infatti, nel caso di specie il parametro utilizzabile era quello previsto dall’articolo 3 e non, invece, quello utilizzato dell’articolo 13. Il primo riguarda l’attivita’ di valutazione di patrimoni (quindi, anche di patrimoni ereditari) che e’ attivita’ piu’ complessa ed articola rispetto al semplice incarico di stima di singoli beni immobiliari a cui si riferisce invece l’articolo 13, in quanto e’ necessario procedere alla ricostruzione virtuali del patrimonio attraverso diverse operazioni. Il giudice dell’opposizione ha poi errato nel ritenere che l’attivita’ liquidabile in forza dei criteri di cui all’articolo 3 presupponga “che il consulente sia impegnato in accertamenti di tipo contabile”, giacche’ quest’ultima attivita’ e’ riferibile, invece, all’ari. 2 del D.M., richiamato dall’articolo 3 solo ai fini dell’individuazione dell’importo da liquidare (con la riduzione alla meta’ di quanto previsto all’articolo 2).
Come ha gia’ avuto modo di affermare questa Corte in altra occasione (Cass, n. 3024 del 07/02/2011): “La causa di divisione di un patrimonio immobiliare non puo’ mai essere definita di valore “indeterminabile”, nemmeno allorche’ fattore non abbia indicato la consistenza del patrimonio nell’atto di citazione, posto che di “valore indeterminabile” sono soltanto le cause aventi ad oggetto beni in suscettibili di valutazione economica. Ne consegue che, in tale ipotesi, il compenso dovuto al consulente tecnico d’ufficio chiamato alla stima dei beni da dividere non puo’ essere liquidato col criterio delle vocazioni, applicabile nel caso di causa di valore indeterminabile, ma col criterio a scaglioni, di cui all’articolo 3 del Decreto Ministeriale 30 maggio 2002, che va applicato dal giudice in base al valore risultante dagli atti e, se del caso, dalla stessa consulenza d’ufficio”.
L’accoglimento del primo motivo assorbe di fatto il secondo, in quanto il Giudice dell’opposizione ha rigettato l’impugnazione sostenendo che essa era “….infondata dal momento che il G.I., per come si evince dalla tabella riportata, ha liquidato il compenso nella misura media tra il minimo ed il massimo consentito dagli scaglioni di cui all’articolo 13 del Decreto Ministeriale 30.05.2002”; si’ e’ fatto quindi richiamo al criterio di cui all’articol

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