Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 23 giugno 2016, n. 13005

La sussistenza del caso fortuito ex art. 2051 c.c. non costituisce oggetto di un’eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dal secondo comma dell’art. 167 c.p.c..

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 23 giugno 2016, n. 13005

sul ricorso 11140-2013 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, in qualita’ di incorporante la (OMISSIS) SRL, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 294/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 13/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. (OMISSIS) cito’ in giudizio dinanzi al Tribunale di Imperia la (OMISSIS) s.r.l., chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni prodotti da un incendio, partito da un cassonetto per la raccolta dei rifiuti ed estesosi all’autovettura di sua proprieta’, parcheggiata in prossimita’ di quest’ultimo.

Si costitui’ in giudizio la societa’ (OMISSIS) s.r.l., preliminarmente eccependo la nullita’ dell’atto di citazione per omissione o incertezza dei requisiti di cui ai numeri 3 e 4 dell’articolo 163 c.p.c., risultando indefiniti il petitum e la causa petendi, non avendo il (OMISSIS) precisato a che titolo rivolgesse le proprie doglianze nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.r.l. e conseguentemente quale relazione sussistesse tra il fatto e quest’ultima. Nel merito, la convenuta chiese rigettarsi la domanda attorea poiche’ infondata in fatto e diritto.

2. Con sentenza n. 269 del 2006, il Tribunale di Imperia accolse la domanda dell’attore e condanno’ la convenuta societa’ al risarcimento dei danni, liquidati nell’importo di Euro 4.828,88, oltre accessori, ed al pagamento delle spese di lite.

3. Avverso la predetta sentenza, la societa’ (OMISSIS) s.r.l. ha proposto appello chiedendo, previa sospensione dell’esecutivita’ della sentenza impugnata, la sua integrale riforma con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio. Si e’ costituito l’appellato, resistendo al gravame.

4. Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 13 marzo 2012, la Corte di Appello di Genova, ha accolto l’appello riformando interamente la sentenza di primo grado e percio’ respingendo la domanda risarcitoria proposta dal (OMISSIS), con condanna dell’appellato alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

5. Avverso la sentenza (OMISSIS) propone ricorso affidato a due motivi. La societa’ (OMISSIS) s.r.l. ad unico socio, nella sua qualita’ di incorporante la societa’ (OMISSIS) s.r.l., si difende con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa ed erronea applicazione della legge, omessa applicazione di specifica norma, con conseguente nullita’ della sentenza e del procedimento; violazione, erronea e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c. con riferimento all’articolo 112 c.p.c., con conseguente violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3”.

Il ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto la sussistenza del caso fortuito, costituito dalla “condotta dolosa di ignoti, che in ora notturna avevano dato fuoco al cassonetto”.

Secondo il ricorrente, la Corte sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione, in quanto ha riconosciuto il caso fortuito, previsto come esimente della responsabilita’ del custode, a norma dell’articolo 2051 c.c., senza che la societa’ convenuta ne avesse dedotto tempestivamente e ritualmente la sussistenza. Il ricorrente lamenta che, rilevando d’ufficio l’esimente del caso fortuito, non solo la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 112 c.p.c., ma avrebbe anche disatteso senza alcuna motivazione quanto affermato dal Tribunale di Imperia sul fatto che, nel caso di specie, la convenuta (OMISSIS) s.r.l. non avrebbe sollevato l’eccezione ne’ in comparsa di costituzione ne’ nei successivi atti difensivi, sicche’ sarebbe stata tardiva l’eccezione proposta per la prima volta in comparsa conclusionale.

1.1.- Col secondo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, “con riferimento all’articolo 2051 c.c., articolo 112 c.p.c., con conseguente violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5”, riproponendo, ai sensi di quest’ultima disposizione, la censura, gia’ accennata nel primo motivo, concernente l’omessa motivazione sull’asserita tardivita’ dell’eccezione di caso fortuito, malgrado questa fosse stata rilevata dal Tribunale di Imperia.

2.- I motivi di ricorso non meritano di essere accolti.

Il giudice del gravame ha ritenuto che la condotta dolosa di ignoti, causando l’incendio al cassonetto in ora notturna, abbia provocato il danno lamentato e determinato l’interruzione del nesso causale.

La decisione e’ conforme a diritto, a essendo stata chiamata la societa’ qui resistente quale custode della cosa che ha prodotto il danno (in quanto concessionaria per la raccolta dei rifiuti e proprietaria del cassonetto), ai sensi dell’articolo 2051 cod. civ.. In proposito, va ribadito che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilita’ oggettiva ex articolo 2051 c.c. puo’ rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo (cosi’, da ultimo Cass. n. 18317/15).

2.1.- Nella specie, il giudice di merito ha accertato che il fuoco e’ stato appiccato di nascosto ed in ora notturna ed ha di conseguenza ritenuto che soltanto una vigilanza ininterrotta avrebbe evitato l’evento, in se’ non usuale ne’ connaturato all’utilizzo del cassonetto.

Corretta e’ la riconduzione del fatto del terzo, cosi’ accertato, alla nozione giuridica del caso fortuito, come sopra delineato quale fatto idoneo ad escludere la responsabilita’ del custode, in quanto dotato di efficacia causale determinante rispetto alla produzione dell’evento e non evitabile, tenuto conto delle modalita’ che in concreto caratterizzano l’attivita’ del custode (nella specie, di raccolta dei rifiuti; non potendosi esigere da chi, allo scopo, utilizza il cassonetto, una vigilanza ininterrotta, al punto da evitarne il danneggiamento repentino e non prevedibile, dovuto all’atto vandalico del terzo: cfr. Cass. n.8157/09). Tanto piu’ che, per come accertato dal giudice di merito, un intervento, anche tempestivo, non avrebbe comunque evitato il danno causato all’autovettura parcheggiata dal vicino cassonetto incendiato nottetempo (cfr. anche Cass. n 15720/2011 e n.4476/2011).

3.- Cio’ posto, prive di pregio sono le censure del ricorrente basate sull’assunto che il caso fortuito sarebbe oggetto di un’eccezione in senso stretto.

Come gia’ ritenuto da questa Corte, il limite alla responsabilita’ da cose in custodia rappresentato dal caso fortuito non costituisce materia per eccezioni in senso proprio, sottratte al rilievo d’ufficio. L’articolo 2051 c.c. non contempla un’eccezione, ma riconduce il caso fortuito al profilo meramente probatorio (Cfr. Cass. n. 11015/2011). Va in proposito affermato che la prova relativa alla sussistenza del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale grava sul custode, chiamato a rispondere ai sensi dell’articolo 2051 cod. civ., e percio’ questi soggiace alle preclusioni istruttorie; tuttavia, la sussistenza del caso fortuito non costituisce oggetto di un’eccezione in senso stretto, sicche’ la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall’articolo 167 c.p.c., comma 2.

3.1.- A quanto detto si aggiunga, in primo luogo, che, nel presente giudizio (introdotto con citazione del 22 dicembre 2000), si applica il disposto dell’articolo 167 cod. proc. civ. nel testo vigente prima della modifica apportata dal Decreto Legge n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005, sicche’ le (eventuali) eccezioni in senso stretto avrebbero potuto essere proposte fino alla scadenza del termine allo scopo concesso dal giudice ai sensi dell’articolo 180 cod. proc. civ. (nel testo applicabile ratione temporis, appunto).

In ogni caso, si rileva che la convenuta societa’ (OMISSIS) s.r.l., come rimarcato nel controricorso, ha assunto sin dal primo grado di giudizio, gia’ con la comparsa di risposta, una linea difensiva basata, oltre che sul concorso di colpa del danneggiato, anche sul dato incontroverso della derivazione del danno dalla condotta dolosa di ignoti; il che e’ piu’ che sufficiente ad integrare la deduzione difensiva della sussistenza del caso fortuito.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Avuto riguardo al fatto che il ricorso e’ stato notificato dopo il 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

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