Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 2 settembre 2016, n. 17519

Sommario

Nella divisione di comunione ereditaria, e’ ammissibile la richiesta di alcuni coeredi di attribuzione di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, il che comporta, ai sensi dell’articolo 729 c.c., un’ipotesi di porzioni diseguali, con conseguente impossibilita’ di procedere all’assegnazione delle quote mediante sorteggio e necessita’, quindi, di disporre l’attribuzione delle stesse da parte del giudice

Nello scioglimento della comunione il giudice deve formare lotti comprensivi di eguali quantita’ di beni mobili, immobili e crediti, non ha natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima, sicche’ resta in facolta’ del giudice della divisione formare i lotti anche in maniera diversa, la’ dove ritenga che l’interesse dei condividenti sia meglio soddisfatto attraverso l’attribuzione di un intero immobile, piuttosto che attraverso il suo frazionamento, ed il relativo giudizio e’ incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato

Il “trust” (secondo quanto si trae dall’articolo 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989, n. 364) non e’ un ente dotato di personalita’, o comunque di distinta soggettivita’ giuridica, suscettibile di operare come centro autonomo di rapporti giuridici e rappresentato dal trustee, ma un insieme di beni destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al “trustee”, che costituisce l’unica persona di riferimento con i terzi, non quale legale rappresentante, ma quale soggetto che dispone del diritto. Ne deriva che non e’ il “trust”, in persona del suo legale rappresentante, a poter assumere le vesti di parte in senso sostanziale del processo, quanto piuttosto il suo “trustee”

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 2 settembre 2016, n. 17519

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9576-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 507/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito l’Avvocato Longaroni per delega dell’Avvocato (OMISSIS); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 30/04/1984 (OMISSIS) citava in giudizio davanti al Tribunale di Bassano del Grappa (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria del patrimonio del defunto (OMISSIS), rispettivamente padre dell’attrice e dei primi due convenuti e marito dell’ultima convenuta, in seguito all’apertura della successione dello stesso avvenuta in data (OMISSIS).
Rimaneva contumace (OMISSIS), mentre i convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) si costituivano in giudizio, dichiarando di non opporsi alla domanda, ma invocando la preventiva collazione dei beni ricevuti a titolo di donazione dall’attrice, e chiedendo che nella divisione si tenesse conto delle anticipazioni da loro effettuate in favore del padre, sia a titolo di esborso che di migliorie ai beni, con particolare riferimento alla ristrutturazione dell’edificio sito in via (OMISSIS), oltre che delle spese sostenute per imposte di successione ed altri oneri fiscali.
Veniva disposta dal Tribunale CTU per la valutazione degli immobili e la predisposizione di un progetto divisionale. Dopo un primo elaborato, depositato in data 29/05/1989, a seguito della richiesta di integrazioni e chiarimenti, si perveniva alla redazione di una seconda relazione depositata in data 11/05/1993, cui seguiva il deposito di ulteriore relazione peritale di chiarimenti in data 23/02/1999. Era pero’ accertata la mancata inclusione nel compendio da dividere di alcuni beni e si conferiva percio’ nuovo incarico al CTU per la redazione di progetto divisionale, la cui relazione veniva depositata il 12/06/2001. Fissata l’udienza di discussione del progetto, lo stesso veniva contestato da (OMISSIS).
Il Tribunale di Bassano del Grappa pronunciava quindi sentenza n. 633/2002, dell’8/11/2002, con cui cosi’ decideva:
1)pronuncia lo scioglimento della comunione, in aderenza al progetto divisionale di cui alla consulenza tecnica depositata il 12/06/2001 dei seguenti beni immobili: (v. elenco riportato in sentenza); 2) dichiara, in conseguenza, delle attribuzioni, la convenuta (OMISSIS) e l’attrice (OMISSIS) aventi diritto a rispettivi conguagli in denaro di Euro 3.212,79 ed Euro 420,33; dichiara, per tale titolo, i convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) obbligati, in favore delle predette condividenti, al pagamento delle rispettive somme di Euro 2.504,10 ed Euro 1.129,04; 3) condanna i convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) alla rifusione, in favore dell’attrice, della meta’ delle spese del giudizio (…).
Proponevano appello (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo di predispone un nuovo progetto divisionale che tenesse conto dei rilievi operati, specificatamente quanto all’intervenuta espropriazione per pubblica utilita’ dei beni distinti nel catasto del Comune di (OMISSIS), Sez. U., fg. (OMISSIS), mappali (OMISSIS), all’esistenza del diritto di abitazione in favore del coniuge superstite, all’indivisibilita’ di alcuni beni ed all’errata liquidazione dei conguagli. Veniva disposta dalla Corte d’Appello di Venezia una nuova consulenza tecnica. All’udienza del 15.05.2012 la causa era interrotta per la morte di (OMISSIS). Operata la riassunzione, interveniva il Trust (OMISSIS), che si dichiarava cessionario dei diritti di (OMISSIS), il quale nel frattempo era egli stesso deceduto, lasciando quali eredi i fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS). Tenuto conto del superamento di alcune censure per il sopravvenuto decesso di (OMISSIS), l’impugnazione veniva parzialmente accolta.
Con sentenza n. 507/2014 del 28/02/2014, la Corte d’Appello di Venezia attribuiva:
“a (OMISSIS) quota indivisa di un terzo dei beni siti in Comune di (OMISSIS) catasto terreni foglio (OMISSIS) particelle (OMISSIS), foglio (OMISSIS) particelle (OMISSIS), foglio (OMISSIS) particella (OMISSIS). Catasto fabbricati foglio (OMISSIS) sez. (OMISSIS) particelle (OMISSIS) sub (OMISSIS), (OMISSIS) sub (OMISSIS), (OMISSIS) sub (OMISSIS), catasto fabbricati foglio (OMISSIS) particelle (OMISSIS) sub (OMISSIS), (OMISSIS) sub (OMISSIS), (OMISSIS) sub (OMISSIS), con diritto a conguaglio per Euro 691.667,00;
a (OMISSIS) terreni e fabbricato in Comune di (OMISSIS) foglio (OMISSIS) particelle (OMISSIS), Comune di (OMISSIS) terreni e fabbricato identificati al foglio (OMISSIS) particelle (OMISSIS), fabbricati e giardino siti in Comune di (OMISSIS) identificati in catasto fabbricati a foglio (OMISSIS) particelle (OMISSIS), con obbligo di conguaglio a favore della (OMISSIS) per Euro 107.222,00;
a (OMISSIS) fabbricati e terreni siti in Comune di (OMISSIS) identificati al catasto terreni foglio (OMISSIS) particelle (OMISSIS), e catasto fabbricati foglio (OMISSIS) particelle (OMISSIS) quota di meta’ indivisa di terreno e fabbricato siti in Comune di (OMISSIS) identificati in catasto terreni dal foglio (OMISSIS) particella (OMISSIS) e catasto fabbricati in foglio (OMISSIS) particella (OMISSIS) sub (OMISSIS), quota di meta’ indivisa del fabbricato e scoperto siti in Comune di (OMISSIS) identificati in catasto terreni al foglio (OMISSIS) particelle (OMISSIS), ed al catasto fabbricati al foglio (OMISSIS) particella (OMISSIS) sub (OMISSIS), particella (OMISSIS) sub (OMISSIS), particella (OMISSIS) sub (OMISSIS), con obbligo di conguaglio a favore della (OMISSIS) per Euro 342.223,00;
a (OMISSIS) il fabbricato e scoperto sito in Comune di (OMISSIS) identificato in catasto terreni al foglio (OMISSIS) particelle (OMISSIS) ed in catasto fabbricati al foglio (OMISSIS) particella (OMISSIS) sub (OMISSIS), con obbligo di conguaglio in favore della (OMISSIS) per Euro 242.222,00 (…) a ciascuno dei condividenti, in proporzione alla rispettiva quota ereditaria, l’importo versato a titolo di indennita’ – Euro 39.492,68 – in dipendenza dell’espropriazione dei beni siti in Comune di (OMISSIS)”. Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia del 28/02/2014, ha proposto ricorso in tre motivi (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di trustee del “TRUST (OMISSIS)”.
Il ricorso e’ stato notificato a (OMISSIS) il 13 aprile 2015, rimanendo la stessa intimata senza svolgere attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e degli articoli 718, 720, 1100 – 1116 c.c., con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ omissione insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5. Si assume che i fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS), partecipi della comunione ereditaria per successione al proprio padre (OMISSIS), avessero sostituito a questa un’altra comunione di tipo volontario, negoziale e stragiudiziale ed in tal senso essi avevano partecipato al giudizio di divisione, chiedendo di rimanere in comunione su tutti i beni che loro fossero stati assegnati per effetto del giudizio di divisione. La Corte d’Appello di Venezia non si sarebbe, tuttavia, pronunciata su tale domanda, fatto oggetto di motivo di appello e poi ribadita in sede di CTU (v. allegato 1 CTU geom. (OMISSIS)). Da cio’ la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che il ricorrente denomina “ultrapetizione” ma che, in realta’, rappresenta come un’omissione di pronuncia. In particolare, (OMISSIS) fa riferimento alle “richieste ed istanze” degli “appellanti” rivolte all’udienza del 14 ottobre 2009, critiche rispetto alla relazione peritale contenente il progetto divisionale per l’erronea formazione dei lotti. Quindi trascrive il contenuto dell’allegato I della CTU di secondo grado del 15/1/2009-24/2/2009, “ove gli appellanti con dichiarazione che testualmente si riporta” chiedevano che “nel progetto divisionale gli assegni di competenza ai fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS) siano valutati come unico assegno”. Mai sarebbe venuta meno tale volonta’ dei due fratelli di rimanere in comunione. Al riguardo, nulla ha statuito la Corte d’Appello.
I.1. Il primo motivo di ricorso e’ innanzitutto inammissibile nella parte in cui censura l’insufficienza o la contraddittorieta’ della motivazione, trovando qui applicazione la riformulazione l’articolo 360 c.p.c., comma, 1, n. 5, come introdotta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in forza della quale e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
Il motivo e’ per il resto comunque infondato.
Questa Corte ha più volte affermato che, nella divisione di comunione ereditaria, e’ ammissibile la richiesta di alcuni coeredi di attribuzione di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, il che comporta, ai sensi dell’articolo 729 c.c., un’ipotesi di porzioni diseguali, con conseguente impossibilita’ di procedere all’assegnazione delle quote mediante sorteggio e necessita’, quindi, di disporre l’attribuzione delle stesse da parte del giudice (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 407 del 10/01/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21085 del 09/10/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4538 del 19/05/1990; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4984 del 03/11/1978).
L’attribuzione congiunta di quote a più condividenti postula, in ogni caso, l’espressa istanza delle parti interessate.
Il ricorrente ha illustrato soltanto genericamente di aver proposto “apposita domanda sin dal primo grado e promuovendo poi l’appello”, mentre ha dedotto specificamente, adempiendo all’onere di indicazione di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di aver formulato un’istanza di tale portata nell’allegato 1 della CTU di secondo grado. Di tale istanza, in effetti, non e’ fatta alcuna menzione nella sentenza della Corte d’Appello di Venezia. Tale omessa pronuncia (OMISSIS) denuncia, quindi, per violazione dell’articolo 112 ma pure per violazione di norme del Codice Civile in tema di comunione e divisione.
Ora, e’ orientamento di questa Corte che, affinche’ possa utilmente dedursi in sede di legittimita’ un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., e’ necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresi’, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualita’ e la tempestivita’ ed, in secondo luogo, la decisivita’ delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato articolo 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione e’ giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimita’ di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilita’, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15367 del 04/07/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6361 del 19/03/2007). Secondo quanto, poi, autorevolmente chiarito da Cass. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, pur non essendo indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilita’ della fattispecie di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’articolo 112 c.p.c., occorre che il motivo rechi univoco riferimento alla nullita’ della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorche’ sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge. E’, peraltro, incompatibile sotto un profilo logico, lamentare che “la Corte d’Appello non si e’ pronunciata sulla domanda svolta da (OMISSIS) e (OMISSIS) in primo grado, fatta oggetto di motivo d’appello e poi ribadita in sede di CTU (v. allegato 1 CTU geom. (OMISSIS))”, ovvero denunciare un difetto di attivita’ del giudice del merito, e poi, nello stesso motivo, censurare la violazione di norme di diritto sostanziale, quali gli articoli 718, 720, 1100 – 1116 c.c. e il difetto di motivazione, giacche’ queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa.
In ogni caso, per quanto specificamente indicato in ricorso, si evince che l’espressa richiesta di attribuzione congiunta delle quote a (OMISSIS) e (OMISSIS) fosse contenuta nell’allegato 1 della CTU di secondo grado. Tale istanza, tuttavia, andava rivolta direttamente al giudice, e non al consulente tecnico d’ufficio. A norma dell’articolo 90 disp. att. c.p.c., comma 2, il consulente tecnico d’ufficio non puo’ ricevere altri scritti difensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall’articolo 194 c.p.c., ovvero non puo’ tener conto di scritti contenenti osservazioni ed istanze al di fuori di quelli che vengano presentati nel contraddittorio che si istituisce in sede di indagini (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5396 del 12/12/1977). In base all’articolo 195 c.p.c., comma 2, inoltre, se le indagini sono compiute dal consulente tecnico d’ufficio senza l’intervento del giudice, il consulente deve fame relazione, tenendo conto delle osservazioni e istanze che le parti, anche a mezzo dei propri consulenti, possono presentare, pur senza essere obbligato a redigere un processo verbale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9890 del 11/05/2005; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15 del 03/01/2003).
Tuttavia, le istanze che le parti possono formulare al CTU sottintendono richieste rivolte all’ausiliare affinche’ questi prenda in considerazione particolari accertamenti o specifiche indagini, ma non certo domande che mirano all’attribuzione di un autonomo bene della vita, quale e’ da intendersi la richiesta di alcuni coeredi di attribuzione congiunta delle quote in sede di scioglimento della comunione. L’omessa pronuncia al riguardo di una tale istanza indirizzata al CTU non configura, quindi, il vizio di omessa pronuncia ex articolo 112 c.p.c..
II. Il secondo motivo di ricorso censura violazione e falsa applicazione, nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione agli articoli 11, 101, 102, 111 e 112 c.p.c., facendosi riferimento all’articolo 350, n. 3 e 5, c.p.c. Si sostiene che la Corte d’Appello abbia erroneamente omesso di ritenere parte della causa il “Trust (OMISSIS)”, intervenuto con propria comparsa di costituzione quale successore a titolo particolare di (OMISSIS). Questo trust era stato istituito con atto dell’11 giugno 2009 e ad esso (OMISSIS) aveva conferito beni poi assegnati in sede di divisione a (OMISSIS) e (OMISSIS) ed a (OMISSIS). Il motivo di ricorso afferma che la Corte di Venezia abbia omesso di considerare la costituzione del Trust (OMISSIS) e se ne fa questione di violazione dell’articolo 112 c.c..
II.1. Anche per tale motivo, come per il primo, deve dichiararsi inammissibile la parte in cui si censura l’insufficienza o la contraddittorieta’ della motivazione.
In proposito, poi, la Corte d’Appello ha affermato che il Trust (OMISSIS) si sia reso “cessionario dei diritti di (OMISSIS)” e che “la trascrizione del trust comunque sconta annotazione della lite”. Ancora una volta, il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia, ovvero il difetto di attivita’ del giudice del merito, e poi, nello stesso motivo, censura incompatibilmente la violazione di norme di diritto sostanziale e il difetto di motivazione.
In ogni caso, il motivo risulta del tutto infondato nella parte in cui contesta il mancato riconoscimento della qualita’ di parte al Trust (OMISSIS), in quanto, come questa Corte ha più volte spiegato, il “trust” (secondo quanto si trae dall’articolo 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989, n. 364) non e’ un ente dotato di personalita’, o comunque di distinta soggettivita’ giuridica, suscettibile di operare come centro autonomo di rapporti giuridici e rappresentato dal trustee, ma un insieme di beni destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al “trustee”, che costituisce l’unica persona di riferimento con i terzi, non quale legale rappresentante, ma quale soggetto che dispone del diritto. Ne deriva che non e’ il “trust”, in persona del suo legale rappresentante, a poter assumere le vesti di parte in senso sostanziale del processo, quanto piuttosto il suo “trustee” (e quindi, nella specie, (OMISSIS), dichiaratosi tale, il quale ha validamente assunto la titolarita’ del rapporto processuale, ancorche’ incorrendo, ancora in ricorso, nell’errore consistente nella spendita di un inesistente potere di rappresentanza) (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25478 del 18/12/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3456 del 20/02/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28363 del 22/12/2011).
III. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 116 c.p.c., e degli articoli 718, 727 e 728 c.c., nonche’ erronea motivazione in ordine alla formazione dei lotti. Si censura la scelta della Corte d’Appello di aver ritenuto opportuna la scelta del CTU di “propone ipotesi di divisione che tenga conto dell’intervenuta morte di una dei condividenti, posto che i restanti sono suoi eredi”, cosi’ attribuendo alla coerede (OMISSIS) un solo bene, con la formazione di notevoli conguagli in suo favore. Si ribadisce che l’assegnazione delle quote e’ viziata perche’ poi non tiene conto che i due condividenti (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano chiesto di mantenere tra loro la comunione, mentre la Corte d’Appello ha tenuto distinti e separati i rispettivi assegni di costoro. Viene ancora assunto che nella formazione dei conguagli si sarebbe determinata una lesione di valore di Euro 100.000,00 in danno di (OMISSIS).
III.1. Anche questo motivo, per quanto risulti comprensibile nel suo contorto sviluppo, e’ infondato. In parte esso reitera la doglianza di omessa pronuncia sull’istanza di attribuzione congiunta delle quote gia’ oggetto del primo motivo di ricorso. Peraltro, si elencano in rubrica due norme processuali e tre norme sostanziali, ma poi la porte espositiva della censura non contiene alcuna specifica argomentazione, intesa motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le citate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimita’. Quindi il motivo in esame denuncia un’erronea motivazione, denuncia che ancora una volta non si confronta coi limiti del sindacato del vizio di motivazione chiariti da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014. Soprattutto la censura non considera come, in tema di divisione ereditaria, rientra nei poteri del giudice di merito, ed e’ percio’ incensurabile in cassazione, accertare se, nell’ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entita’ immobiliari oppure attraverso l’assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo il conguaglio in favore degli altri. E cio’ in quanto il principio stabilito dall’articolo 727 c.p.c., in virtù del quale nello scioglimento della comunione il giudice deve formare lotti comprensivi di eguali quantita’ di beni mobili, immobili e crediti, non ha natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima, sicche’ resta in facolta’ del giudice della divisione formare i lotti anche in maniera diversa, la’ dove ritenga che l’interesse dei condividenti sia meglio soddisfatto attraverso l’attribuzione di un intero immobile, piuttosto che attraverso il suo frazionamento, ed il relativo giudizio e’ incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6134 del 12/03/2010; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16219 del 16/06/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15105 del 22/11/2000). La Corte di Venezia ha affermato di aver condiviso il progetto divisorio del CTU, giacche’, essendo deceduta la coerede (OMISSIS) ed essendone successori i restanti tre coeredi di (OMISSIS), la scelta di assegnare alla (OMISSIS) soltanto un immobile con ingenti conguagli veniva giustificata dalla parziale compensazione di tali conguagli in proporzione delle quote ereditarie della stessa spettanti agli altri condividenti. Ne’ (OMISSIS), considerata altresi’ la totale irrilevanza – per quanto detto a proposito del secondo motivo di ricorso – della qualita’ spesa di rappresentante del Trust (OMISSIS), e’ ammesso a dolersi dell’assunto pregiudizio patito dall’altro condividente (OMISSIS) in sede di conguaglio.
IV. Consegue il rigetto del ricorso. Essendo (OMISSIS) rimasta intimata senza svolgere attivita’ difensiva, non occorre provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 13 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *