Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 17 luglio 2017, n. 17665

Nel contratto di vendita in presenza di reciproche domande di risoluzione per inadempimento non viene attenuato quanto previsto ex articolo 1455 cc, per cui il contratto non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 17 luglio 2017, n. 17665

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5413/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1211/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si e’ riportato alle difese in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

I FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) s.p.a. convenne in giudizio (OMISSIS) davanti al Tribunale di Firenze per ottenere la risoluzione del contratto preliminare, stipulato il 16 luglio 2002, con il quale si era resa promissaria acquirente di un capannone in (OMISSIS), nonche’ la restituzione del doppio della caparra versata.

Il convenuto, costituitosi, chiese il rigetto della domanda attrice e l’accertamento del suo diritto a recedere ed a trattenere la caparra.

Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3212/07, rigetto’ le domande di parte attrice.

La Corte di Appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1211/13, accolto l’appello della (OMISSIS), dichiaro’ risolto consensualmente il contratto preliminare, condannando il (OMISSIS) a restituire la caparra.

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la (OMISSIS) spa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il (OMISSIS) lamenta la violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., in quanto la Corte territoriale aveva ordinato la restituzione della caparra “attesa la intervenuta risoluzione consensuale del contratto preliminare”, nonostante la (OMISSIS) spa avesse agito perche’ ne fosse dichiarata la risoluzione pe inadempimento imputabile allo stesso (OMISSIS), cosi’ incorrendo in un vizio di ultrapetizione e di violazione del contraddittorio.

La doglianza e’ fondata.

Nella specie, dalla lettura delle conclusioni delle parti nei precedenti gradi di giudizio, peraltro riportate nel ricorso introduttivo e non specificamente contestate dalla societa’ resistente, emerge che le domande delle parti erano fondate sempre sull’inadempimento della controparte e che il profilo dello scioglimento consensuale non e’ mai stato effettivamente oggetto del contendere.

In tale ottica, del tutto irrilevante e’ il contenuto della scrittura del 30 ottobre 2003 (che raccoglieva l’impegno del (OMISSIS) a restituire la caparra, a fronte della riconsegna della chiave da parte della (OMISSIS)), la quale non era stata prodotta al fine di comprovare la intervenuta risoluzione concordata del preliminare, la cui declaratoria non era stata mai domandata, bensi’ al fine di contrastare la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.

In epoca non prossima le S.U. di questa Corte affermarono che il giudice, adito con contrapposte domande di risoluzione per inadempimento del medesimo contratto, puo’ accogliere l’una e rigettare l’altra, ma non anche respingere entrambe e dichiarare l’intervenuta risoluzione consensuale del rapporto, implicando cio’ una violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, mediante una regolamentazione del rapporto stesso difforme da quella perseguita dalle parti (S.U., n. 329 del 15/1/1983, Rv. 425132).

Successivamente, in plurime occasioni, le sezioni semplici di questa Corte, sia pure non sempre confrontandosi con la pronuncia sopra riportata, assunsero posizione con essa non compatibile, sostenendo che in presenza di reciproche azioni di risoluzione del contratto, fondate da ciascuna parte sull’inadempimento dell’altra, il giudice che accerti l’infondatezza di tali scambievoli addebiti e non possa, pertanto, pronunciare la risoluzione per colpa di una delle parti, deve dare atto dell’impossibilita’ di esecuzione del contratto per effetto della manifestazione di volonta’ di entrambe le parti di non eseguirlo e prevedere di conseguenza sulle domande restitutorie da esse proposte (Sez. 2, n. 4089 del 4/4/2000, Rv. 535304; Sez. 2, n. 15167 del 24/11/2000, Rv. 542112; Sez. 2, n. 2304 del 16/2/2001, Rv. 543909; Sez. 3, n. 10389 del 18/5/2005, Rv. 581871).

Non sono, poi, mancate quelle pronunce mostratesi particolarmente attente alla ponderazione da parte del giudice del merito dei reciproci inadempimenti, per stabilire quale delle parti, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entita’ degli inadempimenti, si sia resa responsabile della trasgressione maggiormente rilevante e causa del comportamento della controparte, nonche’ della conseguente alterazione del sinallagma (cfr., Sez. L., n. 8621 del 23/6/2001, Rv. 547691; Sez. L. n. 5444 del 15/4/2002, Rv. 553753; Sez. L., n. 5444 del 15/4/2002, Rv. 553753; Sez. L., n. 16530 del 4/11/2003, Rv. 567878; Sez. 3, n. 16822 del 10/11/2003, Rv. 567989; Sez. 3, n. 10477 dell’1/6/2004, Rv. 573294; Sez. 2, n. 20678 del 26/10/2005, Rv. 585521; Sez. 3, n. 23908 del 9/11/2006, Rv. 592622; Sez. 2, n. 11784 del 7/9/2000, Rv. 540026).

Si e’ successivamente giunti a riaffermare il principio enunciato nella sentenza n. 329/1983. Emblematica la sentenza n. 2984 del 16/2/2016 (Rv. 638555), la quale ha chiarito che “Il giudice, adito con contrapposte domande di risoluzione per inadempimento del medesimo contratto, puo’ accogliere l’una e rigettare l’altra, ma non anche respingere entrambe e dichiarare l’intervenuta risoluzione consensuale del rapporto, implicando cio’ una violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, mediante una regolamentazione del rapporto stesso difforme da quella perseguita dalle parti” (nello stesso senso, assai di recente, Sez. 2, n. 6570, 14/3/2017). Ma gia’ prima si era espressa nello stesso senso la sentenza n. 4493 del 25/2/2014, Rv. 629762, della Sezione 2.

Questo Collegio e’ dell’opinione che solo seguendo questo secondo orientamento non resti violato il principio della domanda, stante che la cd. risoluzione consensuale del rapporto, cioe’, per meglio dire, lo scioglimento per mutuo dissenso, viola il principio della domanda, che impone al giudice di decidere entro e non oltre i limiti della stessa, in quanto mai chiesta dalle parti.

Appare utile ulteriormente solo soggiungere, onde sgombrare il campo da equivoci che potrebbero sorgere da una lettura affrettata dei precedenti giudiziali, che in presenza di reciproche domande di risoluzione per inadempimento non viene comunque attenuato il regime dettato dall’articolo 1455 c.c., per cui il contratto non si puo’ risolvere se l’inadempimento “ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra” parte. Con la domanda reciproca le parti non danno vita ad una sorta di “sfida processuale all’ultimo sangue” (se il tuo inadempimento e’ reputato piu’ grave del mio il contratto deve essere risolto ai tuoi danni), ma, in conformita’ della disposizione codicistica evocata, sottopongono al giudice l’altrui inadempimento assumendone la non scarsa importanza, con la conseguenza che laddove il decidente reputi non integrato per alcuno dei due contendenti il grave inadempimento, senza che rilevi se uno d’essi abbia peso piu’ o meno grave dell’altro (purche’ nei limiti della scarsa importanza), deve limitarsi a rigettare entrambe le domande risolutorie.

2. L’accoglimento del primo motivo impone l’assorbimento del secondo, con il quale il ricorrente si duole del regolamento delle spese.

3. In relazione al principio di diritto sopra esposto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla stessa Corte territoriale, pure per le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo e, assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Firenze, altra sezione.

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