Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 15 dicembre 2016, n. 25891

Il decreto con il quale il Tribunale rigetta l’istanza di proroga del termine per completare la procedura di liquidazione non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost., in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, esso chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva su dette posizioni, stante la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell’art. 742 c.p.c.

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 15 dicembre 2016, n. 25891

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28205/2012 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato STEFANO MARZANO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA SALOMONI, in virtu’ di procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 25/05/2012; (RGVG. 1405/11);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) accetto’ con beneficio di inventario l’eredita’ del padre (OMISSIS), deceduto a (OMISSIS) senza lasciare testamento ed a seguito di rinunzia all’eredita’ da parte degli altri eredi legittimi.

Dopo la redazione dell’inventario, essa trasmise ai creditori l’invito a formulare le rispettive dichiarazioni di credito, facendosi successivamente autorizzare dal Tribunale di Bologna alle alienazioni necessarie per la liquidazione delle attivita’; tale ultimo incombente si rivelo’ particolarmente difficoltoso, poiche’ nell’asse ereditario erano compresi cespiti immobiliari gravati da ipoteche ed il cui valore appariva difficilmente stimabile.

Nel contesto della procedura, la (OMISSIS), affermatasi creditore del de cuius, chiese al tribunale la fissazione di un termine per la liquidazione delle attivita’; con ordinanza del 22.9.2009 il Tribunale di Bologna assegno’ un termine di dodici mesi per la liquidazione e di tre mesi per la formazione dello stato di graduazione, termini successivamente prorogati – su istanza dell’erede ed in ragione delle richiamate difficolta’ – sino al 30.4.2011, per la liquidazione delle attivita’ ereditarie, e sino al 30.5.2011 per la formazione dello stato di graduazione.

Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo la (OMISSIS), insistendo per la revoca o modifica dello stesso in considerazione delle enormi difficolta’ di definizione della procedura, instando per la concessione di un termine non inferiore a tre anni.

Anche la (OMISSIS) proponeva reclamo, chiedendo il rigetto dell’istanza di proroga e la declaratoria di decadenza dell’erede dal beneficio di inventario.

Il reclamo della (OMISSIS) era rigettato con ordinanza collegiale del Tribunale di Bologna del 25/5/2012, osservandosi che a seguito di istanze di diversi creditori erano stati assegnati all’erede due diversi termini, laddove la legge impone che il termine sia unico.

Ne scaturiva altresi’ che la proroga del secondo termine era stata richiesta dalla ricorrente, allorche’ il primo termine era gia’ scaduto, sicche’ non poteva essere ulteriormente prorogato.

Quanto al reclamo della banca, osservava che la richiesta di decadenza andava proposta con autonoma azione giudiziaria, non potendo trovare spazio in quella sede.

Avverso tale decreto (OMISSIS) ha proposto ricorso straordinario per cassazione affidato ad un solo motivo, lamentando la violazione degli articoli 112 e 739 c.p.c., in quanto era stata ravvisata l’illegittimita’ della proroga perche’ richiesta dopo la scadenza del primo termine a suo tempo concesso, laddove nessuno aveva mai contestato la legittimita’ del secondo termine, relativamente al quale la richiesta di proroga era anteriore.

La societa’ intimata ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile.

La ricorrente invoca una precedente statuizione delle Sezioni Unite (sent. n. 1521/2005) che ha consentito la proposizione di ricorso straordinari() per cassazione ex articolo 111 Cost., avverso il provvedimento con il quale il tribunale, pronunciando in sede di reclamo ex articolo 749 c.p.c., ha disposto la revoca della proroga del termine assegnato ex articolo 500 c.c., all’erede accettante con beneficio di inventario per liquidare le attivita’ ereditarie e formare lo stato di graduazione.

Il richiamo non e’ tuttavia pertinente; la fattispecie presa in esame dalle Sezioni Unite riguarda infatti un provvedimento idoneo ad incidere su posizioni sostanziali di diritto soggettivo dell’erede, in contrapposizione ai creditori del defunto, e proprio sul presupposto che il diritto pregiudicato scaturisca dal provvedimento di proroga, di cui si contesta l’illegittimita’ della successiva revoca. In particolare si trattava di un provvedimento successivamente adottato dal Tribunale con il quale era stato revocato un provvedimento di proroga a suo tempo gia’ accordato all’erede beneficiato, e che aveva fatto quindi sorgere il diritto del beneficiato a compiere le ulteriori attivita’ nel termine a tal fine concesso.

Tutt’affatto diversa e’ la presente fattispecie, nella quale si discute in merito alla stessa concessione della proroga; provvedimento, questo, sempre modificabile o revocabile e, come tale, privo dei requisiti fissati dalla giurisprudenza per ammettere il ricorso straordinario per cassazione.

stato infatti affermato che “in tema di assegnazione di termine all’erede per liquidare le attivita’ ereditarie, il decreto con il quale il tribunale rigetta l’istanza di proroga del termine per completare la procedura di liquidazione non e’ impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell’articolo 111 Cost., in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, esso chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva su dette posizioni, stante la sua revocabilita’ e modificabilita’ alla stregua dell’articolo 742 c.p.c.. Cio’ anche nell’ipotesi in cui si tratti di richiesta di proroga di termine in precedenza assegnato a seguito di istanza dei creditori” (v. Cass. n. 20132/2014; Cass. n. 2721/2010).

Il Collegio intende dare continuita’ al proprio orientamento ed a tanto consegue la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti della controricorrente.

Nulla a disporre nei confronti delle altre parti intimate.

L’apparente contrasto esistente nella giurisprudenza della Corte sul tema esclude la possibilita’ di poter ravvisare la responsabilita’ ex articolo 96 c.p.c., comma 3, della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso della spese di lite in favore della contro ricorrente che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% sui compensi per spese generali ed accessori come per legge

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