Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 27 luglio 2017, n. 18622

Le autovetture dei condomini possono essere parcheggiate negli spazi comuni, rientrando tra le destinazioni accessorie del cortile comune anche quella di consentire ai condomini la sosta temporanea dei veicoli

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

ordinanza 27 luglio 2017, n. 18622

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. CORTESI Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio dell’Avvocato (OMISSIS) in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), con domicilio eletto nel suo studio in (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio dell’Avvocato (OMISSIS) in (OMISSIS);

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS) e (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza del Tribunale di Terni in data 25 settembre 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13 giugno 2017 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti.

FATTI DI CAUSA

1. – (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Terni il condominio di (OMISSIS) e i condomini (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo che venisse dichiarata l’inesistenza di un diritto di questi ultimi a parcheggiare la propria autovettura all’interno delle parti comuni e lungo le corsie di accesso ai box auto, salvo il caso di esigenze di forza maggiore e per il tempo strettamente necessario.

Si costituivano i convenuti, resistendo.

L’adito Giudice di pace con sentenza depositata in data 17 aprile 2009 respingeva la domanda.

2. – Il Tribunale di Terni ha rigettato l’appello del (OMISSIS) con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 25 settembre 2012.

Ha rilevato il giudice del gravame che l’articolo 23 del regolamento condominiale – che fa divieto a tutti i condomini di “occupare permanentemente con costruzioni cosiddette provvisorie e con oggetti mobili di qualsivoglia specie le scale, le terrazze, i ripiani, gli anditi, ed in genere i locali e gli spazi di proprieta’ o di uso comune, salvi i casi di forza maggiore e per il tempo strettamente necessario” – non ha alcuna attinenza al caso lamentato dall’attore, non includendo le autovetture, le quali, per loro natura, possono essere parcheggiate negli spazi comuni, come tra l’altro ha Delib. condominio nelle assemblee del 23 marzo 1998 e del 3 dicembre 2002.

D’altra parte – ha proseguito il Tribunale – l’istruttoria ha evidenziato che, soprattutto durante la pausa pranzo, sono state parcheggiate vetture lungo la corsia di accesso al garage, ma tale sosta e’ avvenuta per brevi periodi e, in ogni caso, non ha ostacolato ne’ impedito il passaggio o la circolazione dell’autovettura del (OMISSIS).

3. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale il (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 4 luglio 2013, sulla base di tre motivi.

Hanno resistito, con separati atti di controricorso, il condominio di (OMISSIS), da una parte, e i condomini (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), dall’altra, mentre i condomini (OMISSIS) e (OMISSIS) sono rimasti intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, nonche’ violazione e falsa applicazione di norme di diritto e nullita’ della sentenza in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4) il ricorrente si duole che il Tribunale abbia escluso l’applicabilita’ della norma regolamentare alla sosta delle auto con una “generica e superficiale” affermazione circa la destinazione delle autovetture. L’impossibilita’ di ripercorrere il percorso logico-giuridico svolto dal giudice di appello determinerebbe l’insanabile nullita’ della sentenza. Ad avviso del ricorrente, proprio per il fatto che il condominio e’ dotato di box auto di proprieta’ dei condomini, le automobili non potrebbero essere lasciate in sosta nel cortile ovvero lungo la corsia di accesso agli stessi.

Il secondo motivo (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 4 e 5; violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’articolo 112 c.p.c., articoli 1362 e 1367 c.c.) sottolinea che la ratio della disposizione regolamentare sarebbe quella di impedire, in ogni caso, l’occupazione degli spazi condominiali con oggetti mobili e di non consentirla nemmeno temporaneamente e per brevi periodi se non nei casi di forza maggiore. Una diversa e meno restrittiva interpretazione sarebbe contraria alla regola ermeneutica di conservazione. La sentenza, ad avviso del ricorrente, avrebbe inoltre omesso di pronunciare su una specifica domanda dell’appellante, ossia sulla richiesta di dichiarazione che la sosta all’interno del cortile comune e delle corsie di accesso ai box venga interdetta alle persone estranee al condominio.

Con il terzo motivo (nullita’ della sentenza in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4) ci si duole che la sentenza del tutto illogicamente ed immotivatamente abbia assunto le delibere assembleari a supporto della propria decisione che ha sancito l’inapplicabilita’ dell’articolo 23 del regolamento alla sosta delle auto.

2. – I tre motivi – da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione – sono infondati.

Va innanzitutto ribadito che l’interpretazione di un regolamento di condominio da parte del giudice del merito e’ insindacabile in sede di legittimita’ quando non riveli violazione dei canoni di ermeneutica oppure vizi logici (Cass., Sez. 2, 23 gennaio 2007, n. 1406; Cass., Sez. 2, 31 luglio 2009, n. 17893).

E nella specie il Tribunale ha dato una plausibile interpretazione dell’articolo 23 del regolamento condominiale, rispettosa dei canoni di aderenza al significato letterale e al senso complessivo della previsione, rilevando che lo stesso, nel far divieto a tutti i condomini “di occupare permanentemente con costruzioni provvisorie e con oggetti mobili di qualsivoglia specie le scale, le terrazze, i ripiani, gli anditi, ed in genere i locali e gli spazi di proprieta’ o di uso comune, salvi i casi di forza maggiore e per il tempo strettamente necessario”, non comprende anche la sosta temporanea delle autovetture dei condomini nel cortile comune e lungo corsia di accesso, anch’essa comune, ai box di proprieta’ esclusiva.

Il giudice del merito, senza in alcun modo violare i canoni ermeneutici prospettati dal ricorrente, ha infatti individuato la portata della previsione regolamentare nel senso che essa vieta ai condomini di occupare gli spazi comuni con costruzioni o oggetti che il singolo condomino potrebbe voler non collocare all’interno della propria abitazione e che, se lasciati al di fuori delle ipotesi consentite (esigenze di forza maggiore e per il tempo strettamente necessario), comporterebbero una occupazione permanente delle parti comuni; laddove le autovetture possono e normalmente sono posteggiate o lasciate in sosta temporaneamente negli spazi comuni, con le specifiche modalita’ adottate dal singolo condominio.

Questa interpretazione dell’articolo 23 del regolamento e’ conforme alle deliberazioni adottate dall’assemblea del condominio di (OMISSIS) nelle sedute del 23 marzo 1998 e del 3 dicembre 2002, con le quali si e’ stabilito, disciplinandosi l’utilizzazione e i modi di fruizione delle parti comuni, che e’ ben possibile da parte dei condomini la sosta delle vetture negli spazi condominiali. A tali deliberazioni legittimamente il giudice del merito ha fatto riferimento, trattandosi di atti rivelatori dell’intenzione del condominio attraverso il comportamento complessivo dello stesso ente di gestione, posteriore alla introduzione della norma regolamentare.

D’altra parte, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 2, 9 giugno 2010, n. 13879; Cass., Sez. 2, 15 giugno 2012, n. 9877), tra le destinazioni accessorie del cortile comune rientra anche quella di consentire ai condomini la sosta temporanea dei veicoli.

Nella specie il Tribunale ha tra l’altro evidenziato, all’esito di un approfondito esame delle risultanze processuali, che l’uso degli spazi comuni (cortile e corsia di accesso ai garage) per la sosta temporanea dei veicoli da parte dei condomini non comporta alcuna alterazione della destinazione comune ne’ ha impedito agli altri partecipanti al condominio di fare parimenti uso della cosa secondo il loro diritto. In particolare, l’istruttoria ha evidenziato che la sosta delle vetture lungo la corsia di accesso ai garage e’ avvenuta durante la pausa pranzo e per brevi periodi, senza in alcun modo impedire il passaggio o la circolazione della vettura del (OMISSIS).

Difetta infine di specificita’ la censura con la quale ci si duole, lamentandosi la violazione dell’articolo 112 c.p.c., che il Tribunale abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di dichiarazione che la sosta all’interno del cortile comune e delle corsie di accesso ai box venga interdetta ai terzi, posto che il ricorrente si limita ad asserire di avere reiterato con l’atto di appello tale domanda, senza riportare lo specifico motivo di gravame al riguardo, motivo non incluso nella sintesi operata dallo stesso ricorrente alla pagina quinta del ricorso.

La sentenza impugnata, pertanto, si sottrae alle censure articolate con il ricorso.

3. – Il ricorso e’ rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

4. – Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal condominio e da (OMISSIS) ed altri, che liquida, per ciascuna parte controricorrente, in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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