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Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza n. 9482  del 18 aprile 2013

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Lecco, con sentenza del 9.7.2002, rilevata d’ufficio l’illegittimità della I. n. 95/79 in quanto istitutiva di aiuti di stato e dunque in contrasto con gli artt. 92 e 93 del trattato CE, dichiarò inammissibile l’opposizione proposta dal Banco Popolare di Verona e Novara s.c. a r.l. (già Banca Popolare di Novara s. e. a r.l. e in seguito, per brevità, BPVN) ai sensi dell’art. 1 della predetta legge, per ottenere l’ammissione in via privilegiata ipotecaria allo stato passivo della Borgonuovo 29 s.r.l. in amministrazione straordinaria del credito di L. 4.491.948.205, comprensivo degli interessi convenzionali maturati e maturandi, vantato a titolo di rimborso Pro quota di un finanziamento fondiario da esso concesso, insieme ad altre banche, al gruppo di società cui la Borgonuovo apparteneva, posseduto dalla holding Cariboni Paride s.p.a., che il commissario straordinario aveva ammesso al chirografo nella minor misura di L. 3.723.000.000, corrispondente alla sola sorte capitale, attesa la nullità e/o inopponibilità della garanzia ipotecaria che lo assisteva. L’appello proposto dalla banca contro la decisione è stata accolto solo parzialmente dalla Corte d’Appello di Milano che, con sentenza del 17.10. 2006, riformata la statuizione emessa in rito dal tribunale e dichiarata ammissibile l’opposizione, ha ammesso al passivo l’ulteriore credito dell’appellante di Euro 397.128,60 per interessi convenzionali maturati sul capitale sino alla data di apertura della procedura concorsuale, ma ha respinto la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del privilegio ipotecario su detto credito e su quello già ammesso. Per ciò che nella presente sede ancora interessa, la Corte territoriale ha ritenuto fondata l’eccezione, sollevata in primo grado dall’impresa in A.S. e riproposta in grado d’appello, di inefficacia della garanzia ipotecaria, affermando: 1) che al contratto dedotto in giudizio non poteva riconoscersi natura giuridica di mutuo fondiario, in quanto le somme mutuate, anziché essere destinate alla funzione tipica di tale categoria di mutuo (che è quella di favorire, grazie alla concessione del prestito, la conservazione e la ripresa dell’attività produttiva dell’impresa mutuataria) non erano state poste nella disponibilità delle imprese del gruppo Cariboni, ma erano servite unicamente ad estinguere le pregresse esposizioni debitorie delle stesse verso le banche mutuanti, derivanti da un primo finanziamento ponte e da due successivi prefinanziamenti non assistiti da garanzia ipotecaria, in modo da far acquisire alle creditrici una prelazione che in precedenza non avevano; 2) che la mancanza della causa tipica del contratto di mutuo fondiario non comportava, così come dedotto dalla procedura, la nullità del negozio indiretto stipulato fra le parti, ma solo l’inapplicabilità ad esso delle norme speciali dettate in materia dagli artt. 38 e segg. del T.U. bancario n. 385/93, ed, in particolare, del disposto dell’art. 39, che prevede il consolidamento e la non revocabilità dell’ipoteca fondiaria, decorso il termine di dieci giorni dall’iscrizione; 3) che pertanto l’ipoteca iscritta in favore della banca appellante nel biennio anteriore all’apertura della procedura concorsuale, a garanzia di un debito precedentemente sorto e non ancora scaduto, andava revocata ai sensi dell’art. 67 I comma n. 3 l. fall..
BPVN coop. a r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi ed illustrato da memoria, cui Borgonuovo 29 in A.S. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo di ricorso, la banca ricorrente denuncia violazione dell’art. 39 del T.U bancario. Rileva che, secondo quanto accertato dalla Corte territoriale, ad un primo finanziamento ponte urgente, di oltre 15 miliardi di lire, erogato nel novembre del 1994 al gruppo Cariboni da Efibanca (in rappresentanza dell’intero ceto bancario) “da destinare al sostegno dell’attività aziendale nelle more della definitiva predisposizione di un piano di ristrutturazione finanziaria del gruppo”, erano seguiti, nei mesi di febbraio e marzo ’95, due prefinanziamenti ad opera di un ampio pool di banche, fra cui la Popolare di Novara e che, infine, nell’aprile del ’95, era stato stipulato, sotto la veste di contratto di mutuo fondiario frazionabile, un articolato accordo di ristrutturazione finanziaria implicante l’erogazione di un mutuo ed osserva che le predette circostanze avrebbero dovuto indurre il giudice del merito ad affermare l’unitarietà dell’intera operazione, volta – secondo lo scopo tipico del mutuo fondiario – ad assicurare sostegno all’attività aziendale, anziché scomporla nelle varie tappe in cui si era articolata, per poi desumere che le somme mutuate erano state utilizzate per soddisfare passività pregresse. Osserva, ancora, che tali passività erano sorte solo in previsione della successiva stipulazione del mutuo, tanto che essa banca è rimasta creditrice dell’esatto importo erogato in sede di prefinanziamento (per il quale è stata anche ammessa al passivo) e che l’estinzione del finanziamento ponte e dei prefinanziamenti erano, in realtà, artifici adottati per dare evidenza contabile ad un’operazione sostanziatasi in un mutuo con erogazione anticipata.
La censura va dichiarata inammissibile.
Con essa, infatti, la banca, anziché evidenziare gli errori di diritto nei quali sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’escludere che il finanziamento erogato a Borgonuovo integrasse gli estremi del mutuo fondiario, pretende che le norme che disciplinano il predetto contratto trovino applicazione sulla scorta di una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dal giudice del merito.
Il motivo si risolve, pertanto, nella deduzione di un vizio di motivazione ed, esaminato sotto tale profilo, appare privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 366 c.p.c., sia perché non risulta che la natura unitaria dell’intera operazione sia mai stata invocata dalla ricorrente nei precedenti gradi di merito, sia perché la censura difetta della compiuta illustrazione delle risultanze istruttorie decisive che la corte del merito avrebbe ignorato o malamente interpretato e che, ove correttamente valutate, avrebbero condotto al diverso accertamento auspicato.
2) Col secondo motivo BPVN, denunciando violazione dell’art. 67 II comma l. fall., rileva che il giudice del merito ha in ogni caso errato nel revocare l’ipoteca che, essendo stata iscritta a garanzia di un mutuo contestualmente erogato, si era consolidata nel termine di un anno dalla sua iscrizione e dunque in data antecedente all’ammissione di Borgonuovo alla procedura di AS. Anche questo motivo va dichiarato inammissibile.
La Corte territoriale ha infatti dichiarato l’ipoteca inefficace ai sensi dell’art. 67 1 comma n. 3 l. fall., in quanto (ancorché apparentemente concessa contestualmente al mutuo erogato) costituita, per il tramite di un negozio indiretto – nel biennio anteriore all’apertura della procedura concorsuale – a garanzia di un preesistente debito di Borgonuovo 29, non ancora scaduto, derivante dai precedenti finanziamenti, (cfr. pag. 15, righi 19 e segg. e pag. 16, righi 1 e segg. sentenza). A causa di un evidente fraintendimento del significato da attribuire all’aggettivo “contestuale” (adoperato in sentenza in maniera atecnica ed allo scopo di sottolineare un dato meramente cronologico), nel motivo non è in alcun modo dedotta l’erroneità dell’accertamento in fatto, concernete l’iscrizione dell’ipoteca a garanzia di un debito preesistente e non ancora scaduto, compiuto dal giudice del merito: la censura risulta, pertanto, totalmente priva di attinenza alla decisione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la banca ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 17.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

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