www.studiodisa.it

 

Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza n. 9453 del 18 aprile 2013

Svolgimento del processo
Con sentenza del 16/5/2006 la Corte d’Appello di Torino ha respinto i gravami interposti dal sig. F.F. , in via principale, nonché – con separati atti – dal Comune di Asti, dalla sig. C.R., quale erede del sig. P.A. – titolare della impresa individuale Ditta Agep -, nei confronti della pronunzia Trib. Asti 6/11/2001 di condanna del Comune di Asti e dell’A., nella qualità, al risarcimento dei danni subiti dall’appartamento di proprietà del F. sito in (omissis) all’esito di lavori di demolizione, scavo e ricostruzione eseguiti su adiacente immobile di proprietà del Comune di Asti.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il F. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
Resiste con controricorso il Comune di Asti, che pregiudizialmente chiede dichiararsi la nullità del ricorso per nullità della relativa notifica, in quanto effettuata presso lo studio dell’avv. Francesca Lombardo, in Luserna San Giovanni (TO) anziché in Torino, indicata come domiciliataria e che tale viceversa non era essendosi essi avv.ti Francesca Gatti e Alberto Sorosio – con studio in Asti – presso lo studio della medesima domiciliati per il giudizio di appello.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione di nullità del ricorso per nullità della relativa notifica sollevata dal controricorrente e ricorrente in via incidentale Comune di Asti.
Emerge infatti dagli atti che la notificazione de qua è stata effettuata presso l’avv. Francesca Lombardo, quale domiciliataria, all’esito di elezione effettuata dai difensori domiciliatari nell’atto di costituzione in grado di appello, in atti (cfr. Cass., Sez. Un., 18/02/2009, n. 3818, e, da ultimo, Cass., 31/10/2012, n. 18714 ), in Luserna San Giovanni anziché in Torino, Via Moretti n.7.
Orbene, deve al riguardo ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui. in caso di elezione di domicilio presso una persona determinata che assume la veste di domiciliatario, il dato di riferimento personale prevale su quello topografico con riguardo alla notificazione degli atti, sicché ove l’atto sia stato come nella specie ricevuto direttamente dal domiciliatario ovvero da una persona addetta al domicilio, la notificazione è valida anche se eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato da detto procuratore nel Comune sede del giudice adito, avendo anche in tale ipotesi la notificazione conseguito il suo scopo, consistente nel porre in grado la persona presso la quale il domicilio è stato eletto di informare tempestivamente della notifica colui che lo aveva designato come domiciliatario (v., da ultimo, Cass., 13/11/2012, n. 19763; Cass., 24/7/2009, n. 17391).
Nella specie, la parte eccipiente ha d’altro canto replicato al contenuto del ricorso per cassazione, a tale stregua dimostrando di averne avuto piena conoscenza e di non aver subito alcun detrimento in conseguenza della notificazione come sopra effettuata ai fini dell’esercizio del suo diritto di difesa.
Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 345 c.p.c, in relazione all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c..
Si duole che sia stata dalla corte di merito rigettata la domanda di risarcimento del danno subito con liquidazione anche di ammontare relativo all’aggravamento del medesimo “verificatosi nel corso del giudizio di primo grado”, essendosi ritenuto siffatto aspetto costituire oggetto di domanda nuova, laddove nella specie trattasi di danni derivanti tutti dallo stesso fatto per cui è causa.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella dedotta in primo grado, e, pertanto, non da luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi degli artt. 345 e 437 c.p.c. (v. Cass., 28/6/2006, n. 14961; Cass., 30/11/2005, n, 26079).
Ne consegue che la modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non solo come modifica della valutazione economica del danno costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata, ma anche come richiesta dei danni provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa, che si manifestano solo nel corso del giudizio è senz’altro ammissibile (v. Cass., 10/11/2003, n. 16819), risultando informata al principio dell’esatta commisurazione del danno, cui ai sensi degli artt. 1223, 1224, 1225, 1227 c.c. è improntato il sistema del danno patrimoniale (v. Cass., 13/5/2011, n. 10528), nonché, trattandosi di debito di valore, al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale l’ammontare del danno deve essere liquidato con riferimento al valore della moneta al momento della pronunzia (v. Cass., 15/11/2006, n. 24301. E già Cass., 30/1/1987, n. 907), dovendo rappresentare l’equivalente del pregiudizio effettivamente subito (cfr. Cass., 3/8/2010, n. 18028).
I danni di questo tipo ben possono essere allora chiesti in grado di appello ove si siano prodotti dopo la sentenza di primo grado, se già chiesti in primo grado (v. Cass., 10/11/2003, n. 16819), la relativa domanda integrando mera emendatio libelli (v. Cass., 19/04/2010, n. 9266).
Va al riguardo ulteriormente sottolineato come, oltre a trovare fondamento nella distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza, e nella regola in base alla quale soltanto questi ultimi sono risarcibili (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972), particolare espressione di tale principio è la regola secondo cui in tema di risarcimento del danno come nella specie non soggetto al principio nominalistico il giudice d’appello è tenuto ad adeguare la somma liquidata in primo grado ritenuta congrua (ovvero non contestata) in ordine al suo ammontare (cfr. Cass., 3/8/2010, n. 18028. Con riferimento alla sopravvenuta svalutazione monetaria cfr. Cass., 30/1/1987, n. 907, ove si è affermato che in tal caso il giudice deve operare anche indipendentemente da qualsiasi richiesta di parte al riguardo, salvo inequivoca rinunzia della parte interessata).
Orbene, a fronte di motivo di gravame concernente, come riportato nell’impugnata sentenza, la determinazione della somma spettante a titolo di risarcimento comprensiva anche del “concreto aggravamento dei danni stessi a causa dei successivi assestamenti”, nel negare il relativo ristoro ravvisando trattarsi di domanda nuova in quanto relativa ad “ulteriori danni”, immotivatamente ritenendo la medesima “fondata su presupposti diversi da quelli che hanno formato oggetto del primo giudizio (si parla, invero, di assestamenti successivi)”, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.
Della medesima s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Torino che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame facendo dei medesimi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *