Le massime

1. Quando un terzo abbia concesso in comodato un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento – pronunciato nel giudizio di separazione o di divorzio – di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, non modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, atteso che l’ordinamento non stabilisce una “funzionalizzazione assoluta” del diritto di proprietà del terzo a tutela di diritti che hanno radice nella solidarietà coniugale o postconiugale, con il conseguente ampliamento della posizione giuridica del coniuge assegnatario.

2. Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, idoneo ad escludere uno dei coniugi dalla utilizzazione in atto e a “concentrare” il godimento del bene in favore della persona dell’assegnatario, resta regolato dalla disciplina del comodato negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale.

3. Ove il comodato sia stato convenzionalmente stabilito a termine indeterminato (diversamente da quello nel quale sia stato espressamente ed univocamente stabilito un termine finale), il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c. In casi del genere, infatti, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso al comodato un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all’uso – cui la cosa deve essere destinata – il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la e-ventuale crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, ad nutum, del comodante.

4. La specificità della destinazione a casa familiare, quale punto di riferimento e centro di interessi del nucleo familiare, è incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dall’incertezza che caratterizzano il comodato, cosiddetto precario, e che legittimano la cessazione “ad nutum” del rapporto su iniziativa del comodante.

 

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I
SENTENZA 2 ottobre 2012, n. 16769

 

 

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 21 marzo 2008 il Tribunale di Frosinone rigettava la domanda con la quale S.U. aveva chiesto il rilascio, nei confronti della nuora P.M.G. , di un proprio appartamento, dato in comodato al figlio P. , marito della stessa, ed adibito a casa coniugale, per essere poi assegnato, nell’ambito del procedimento di separazione personale fra detti coniugi, alla convenuta, affidataria dei figli minori. Veniva in proposito richiamato l’orientamento secondo cui, quando un bene immobile sia dato in comodato per essere destinato a casa coniugale, senza limiti di tempo in favore di un nucleo familiare o in corso di formazione, si versa nell’ipotesi di comodato a tempo indeterminato e l’immobile resta vincolato alla destinazione impressa finché perdurino le esigenze della famiglia, con la conseguenza che al comodante è opponibile il provvedimento di assegnazione al coniuge affidatario dei figli minori, non potendo, quindi, ottenerne il rilascio anticipato, salva la sopravvenienza di un urgente e impreveduto bisogno, che l’attore, allegandolo per altro in maniera affatto generica, non aveva dimostrato.
1.1 – La Corte di appello di Roma, con la decisione in esame, rigettava l’appello proposto dal S. , ribadendo l’opponibilità al medesimo del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, e rilevando che il vincolo quale casa di abitazione coniugale al bene immobile dato in comodato emergeva dagli atti acquisiti, con particolare riferimento al verbale di separazione.
Veniva altresì affermata l’irrilevanza, nel caso in questione, della mancanza di trascrizione, aggiungendosi che l’appellante nulla aveva dedotto in ordine ad un sopravvenuto ed urgente bisogno in relazione alla restituzione del bene.
1.2 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il S. , deducendo unico e complesso motivo.
Resiste con controricorso la P. .

Motivi della decisione

2 – Con unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 155 quater cod. civ., 1803, 1809 e 1810 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c.. Si sostiene che, in relazione al contratto di comodato, la sfera giuridica dell’assegnatario della casa familiare, sul quale si concentrano i diritti e gli obblighi da esso derivanti, scaturisce esclusivamente dal rapporto contrattuale, non già dal provvedimento giudiziale di assegnazione, che determina esclusivamente una concentrazione di tali situazioni soggettive in capo al coniuge affidatario dei figli, senza poter incidere sulle posizioni giuridiche di un terzo, qual è il comodante.

Tanto premesso, e rilevato che il bisogno sopravvenuto del comodante costituisce presupposto di legittimità della richiesta di restituzione del bene nei soli rapporti di comodato sorretti da un termine finale, lo stesso non risulterebbe apposto al rapporto in esame, ed erroneamente la corte territoriale lo avrebbe desunto, attribuendogli efficacia costitutiva, dal provvedimento di assegnazione, per altro successivo all’instaurazione del comodato, e, come sopra rilevato, non idoneo ad incidere sul rapporto inerente al godimento del bene.

2.2 – Il motivo è infondato.

Deve premettersi che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la sentenza impugnata non desume dal provvedimento di assegnazione della casa familiare la sussistenza del vincolo di destinazione alle esigenze familiari impresso al comodato, ma afferma che ‘debbono darsi per ammesse o risultano dalla documentazione in atti (verbale di separazione)’ le circostanze secondo cui “la casa data in comodato fosse nella disponibilità dei coniugi al momento della separazione e che il vincolo, quale casa di abitazione per il nucleo familiare, già

formatosi o in corso di formazione, fosse stato impresso originariamente al momento della dazione’.

Il motivo, a ben vedere, da un lato travisa la ricostruzione contenuta nell’impugnata decisione, attingendo, in parte qua, un significativo grado di inammissibilità; dall’altro, proprio per averle trascurate, omette completamente di svolgere qualsiasi rilievo critico circa le valutazioni, anche di natura probatoria (ammissione della circostanza, risultanze del verbale di separazione), effettuate dalla corte territoriale in ordine al termine – indipendentemente dal successivo provvedimento di assegnazione – impresso al comodato.

2.3 – A codesta sintetica, ma efficace ricostruzione della vicenda corrisponde la corretta applicazione, da parte della Corte di appello dei principi più volte affermati in materia da questa Corte, che il Collegio condivide ed ai quali intende, anzi, dare continuità.

Come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, quando un terzo abbia concesso in comodato un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento – pronunciato nel giudizio di separazione o di divorzio – di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, non modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, atteso che l’ordinamento non stabilisce una ‘funzionalizzazione assoluta’ del diritto di proprietà del terzo a tutela di diritti che hanno radice nella solidarietà coniugale o postconiugale, con il conseguente ampliamento della posizione giuridica del coniuge assegnatario.

Infatti, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, idoneo ad escludere uno dei coniugi dalla utilizzazione in atto e a ‘concentrare’ il godimento del bene in favore della persona dell’assegnatario, resta regolato dalla disciplina del comodato negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale. Di conseguenza, ove il comodato sia stato convenzionalmente stabilito a termine indeterminato (diversamente da quello nel quale sia stato espressamente ed univocamente stabilito un termine finale), il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c. (Cass., 21 luglio 2004, n. 13603). In casi del genere, infatti, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso al comodato un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all’uso – cui la cosa deve essere destinata – il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la e-ventuale crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, ad nutum, del comodante (Cass., 13 febbraio 2006, n. 3072).

Nell’ambito di tale orientamento, assolutamente prevalente, si è recentemente ribadito che la specificità della destinazione a casa familiare, quale punto di riferimento e centro di interessi del nucleo familiare, è incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dall’incertezza che caratterizzano il comodato, cosiddetto precario, e che legittimano la cessazione ‘ad nutum’ del rapporto su iniziativa del comodante (Cass., 14 febbraio 2012, n. 2103; Cass., 21 giugno 2011, n. 13592, relativa a nucleo familiare di fatto; Cass., 28 febbraio 2011, n. 4917; Cass., 11 agosto 2010, n. 18619).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.

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