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Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza del 15 dicembre 2014, n. 52052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo – Presidente –
Dott. CAIAZZO Luigi Piet – rel. Consigliere –
Dott. TARDIO Angela – Consigliere –
Dott. BONITO Francesco M.S. – Consigliere –
Dott. LA POSTA Lucia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.O. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 630/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D’Angelo Giovanni,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

Con sentenza in data 10.4.2013 la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio in data 12.9.2012 appellata da T.O., riduceva la pena al predetto ad anni 4 di reclusione in ordine ai reati per i quali lo stesso era imputato di tentato omicidio e porto abusivo di coltello a serramanico con lama di cm. 9, commesso in danno di G. M., colpito all’emitorace sinistro con un fendente sferrato con il predetto coltello; il (OMISSIS).

Il fatto è stato ricostruito dai giudici di merito, nei passaggi essenziali, nei seguenti termini. La sera prima del fatto, in un locale pubblico, vi era stato uno scambio di offese tra l’imputato e E.G., in quanto costei era venuta a sapere che il T. aveva parlato male di lei; era intervenuto il fidanzato della E., G.M., il quale, dopo uno scambio di insulti, si era scontrato fisicamente con l’imputato, avendo anche la meglio assestando una testata al T..

Il giorno dopo l’imputato si era diretto verso casa della E. e la predetta, appena era venuta a saperlo, aveva avvertito il suo fidanzato che si era subito recato con il suo camion sotto casa della E., giungendovi prima del T..

Il T., giunto sul posto, vedendo il G. sul camion, aveva gridato “vai via che ti ammazzo, vai via che ti ammazzo, vi ammazzo tutti”; il G. a quel punto era sceso dal camion, impugnando una mazza di lavoro; i due giovani erano andati incontro l’uno verso l’altro, ma l’ E. si era frapposta, cercando di trattenere il G.; in questo frangente era caduta a terra la mazza che il G. impugnava; L’imputato con in mano un coltello era avanzato verso il G. e questi era indietreggiato;

l’imputato l’aveva raggiunto e gli aveva sferrato un fendente al fianco sinistro; T., subito dopo, aveva raccolto il bastone prima impugnato dal G. e, rivolto allo stesso, gli aveva detto “cosa volevi farmi con questo?”; si era rivolto anche alla E. dicendole “adesso vai a piangere il tuo fidanzato sulla tomba”; aveva poi annusato il coltello dicendo “che buon profumo ha il tuo sangue”. Il G. era stato ricoverato all’Ospedale di (OMISSIS) dove gli era stata riscontrata una ferita penetrante all’emitorace sinistro, complicata da emopneumotorace, con prognosi di giorni trenta.

La Corte d’appello riteneva sussistente l’animus necandi, nella forma del dolo alternativo, anche in considerazione del tenore delle frasi pronunciate dall’imputato nell’immediatezza del fatto.

Respingeva la tesi che l’imputato avesse agito in stato di legittima difesa, anche nell’evenienza che la parte lesa fosse scesa dal camion impugnando una mazza.

Richiamava la motivazione del primo giudice per negare la sussistenza della legittima difesa putativa e dell’eccesso colposo (non oggetto dei motivi d’appello).

Sul punto, il Tribunale aveva affermato che era smentita dai testi presenti la tesi difensiva dell’imputato, il quale aveva affermato che il G. aveva cercato di colpirlo in testa con la mazza, ma era riuscito solo a ferirlo sulle gambe, ferite che però il Tribunale aveva attribuito allo scontro del giorno precedente.

Secondo il primo giudice, era stato l’imputato ad aggredire la parte lesa, e quindi, mancando i presupposti della legittima difesa, non potevano essere ravvisati nè la legittima difesa putativa nè l’eccesso colposo.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa, chiedendone l’annullamento, con il primo motivo, per errata applicazione degli artt. 56 e 575 c.p. e per vizio di motivazione, in quanto dalle prove raccolte era emerso che l’imputato non aveva mai avuto alcuna intenzione di uccidere G.M..

Le frasi riportate dai giudici di merito erano state pronunciate quando l’imputato era in stato di profonda alterazione psichica, come aveva attestato anche il maresciallo Z. intervenuto sul posto.

La stessa sentenza impugnata aveva riconosciuto che, per le modalità dell’azione, il risultato era imprevedibile, ma poi contraddittoriamente aveva affermato che l’imputato aveva previsto ed accettato l’evento morte.

Erroneamente non era stata riconosciuta all’imputato l’esimente della legittima difesa, senza tener conto che il T. si era visto venire incontro il G., armato di una mazza, e non aveva fatto altro che difendersi con l’unico mezzo che aveva a sua disposizione.

Se non avesse colpito il G. con il coltello, sarebbe stato certamente colpito da questi con il bastone, con pericolo per la sua stessa vita.

Peraltro la Corte d’appello non aveva spiegato le ragioni per le quali non erano ravvisabili la legittima difesa putativa e l’eccesso colposo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi di ricorso sono infondati.

Sulla base delle prove raccolte i giudici di merito hanno ritenuto che l’imputato, armato di coltello, appena ha visto G.M. – che era accorso sul posto per proteggere la sua fidanzata – l’ha minacciato di morte, ordinandogli di andare via; il G., per non lasciare la sua fidanzata in balia del T., è invece sceso dal suo camion ed è andato incontro all’imputato impugnando un bastone; la sua fidanzata l’ha fermato e trattenuto, facendogli cadere il bastone per terra; l’imputato è avanzato verso il G. che, non avendo più il bastone, è indietreggiato; il T. l’ha raggiunto e l’ha colpito con il coltello all’emitorace sinistro.

Il ricorrente ha sostenuto una diversa versione del fatto, ma non ha indicato quali prove i giudici di merito avrebbero travisato o in quali aspetti la ricostruzione del giudice di primo grado, confermata dal giudice dell’appello, si sarebbe discostato dalle risultanze processuali.

E’ noto che in sede di legittimità non vengono riesaminate le prove, e pertanto alle stesse neppure può essere data un’interpretazione diversa da quella data dal giudice di merito. Quindi, non essendovi alcun vizio logico nella ricostruzione del fatto siccome operata dai giudici di merito, nè alcuna specifica denuncia da parte del ricorrente di un travisamento di prove decisive utilizzate per ricostruire il fatto, lo stesso deve essere assunto nei termini indicati dai giudici di merito.

Nei suddetti termini, è di tutta evidenza che l’imputato non ha agito in stato di legittima difesa, poichè ha approfittato del fatto che la parte lesa non avesse più un bastone (che aveva impugnato a scopi difensivi) per raggiungerlo e sferrargli un colpo di coltello all’emitorace sinistro.

Risulta ineccepibile la motivazione della sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto che l’imputato ha sferrato il colpo di coltello con l’intenzione di uccidere. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi di omicidio tentato, la prova del dolo – ove manchino esplicite ammissioni da parte dell’imputato – ha natura essenzialmente indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che per la loro non equivoca potenzialità offensiva sono i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall’agente. Ciò che ha valore determinante per l’accertamento della sussistenza dell'”animus necandi” è l’idoneità dell’azione la quale va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, perchè altrimenti l’azione, per non aver conseguito l’evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato: il giudizio di idoneità è una prognosi, formulata “ex post”, con riferimento alla situazione così come presentatasi al colpevole al momento dell’azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare (V, Sez. 1 sent. n. 3185 del 10.2.2000, Rv. 215511, e Sez. 1 sent. n. 30466 del 7.7.2011, Rv. 251014). Nel caso in esame l’animus necandi è stato desunto da elementi logicamente significativi, quali il tipo di arma utilizzata, la violenza del colpo di coltello e soprattutto la zona corporea attinta, nonchè le frasi pronunciate dall’imputato prima e subito dopo la commissione del fatto. La tesi del ricorrente, secondo la quale l’imputato non avrebbe avuto alcuna intenzione di uccidere, non è basata su alcun dato oggettivo e neppure nel ricorso sono stati contestati in modo specifico gli elementi sui quali si sono basati i giudici di merito per affermare la sussistenza dell’animus necandi, sub specie del dolo alternativo.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2014

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