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Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 8 giugno 2015, n. 24394

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Presidente

Dott. CASSANO Margherita – Consigliere

Dott. SANDRINI Enrico G – rel. Consigliere

Dott. LA POSTA Lucia – Consigliere

Dott. CASA Filippo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 328/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZA, del 25/06/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRINI ENRICO GIUSEPPE;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Potenza, con ordinanza in data 25.06.2014, ha rigettato il reclamo proposto da (OMISSIS) avverso il provvedimento di diniego del beneficio della liberazione anticipata emesso dal magistrato di sorveglianza in sede con riferimento al periodo di presofferto (parte in regime di custodia in carcere e parte in regime di arresti domiciliari) dal 14.08.2005 al 14.08.2006, imputato all’espiazione della pena di anni 7 di reclusione inflitta per i reati di violenza sessuale continuata aggravata.

Il rigetto del reclamo, cosi’ come l’originario diniego del beneficio, e’ stato motivato sul presupposto che la distanza temporale dal periodo oggetto di valutazione, unitamente all’assenza di elementi significativi di evoluzione della personalita’ del condannato verso canoni socialmente condivisi (non ricavabili, in via di principio, dalla mera regolarita’ della condotta, costituente un elemento neutrale agli effetti dimostrativi della rivisitazione critica delle precedenti scelte devianti), non consentiva di valutare la positiva partecipazione all’opera di rieducazione, che era anzi contraddetta dall’esistenza di due carichi pendenti per fatti successivi, l’uno per ingiuria e minaccia risalente al 2008 e l’altro per minaccia relativo al 2010.

2. Ricorre per cassazione (OMISSIS), personalmente, deducendo vizio di motivazione in ordine all’apprezzamento della condotta posta in essere nel periodo oggetto di valutazione, lamentando l’omessa considerazione del giudizio positivo sul comportamento tenuto in carcere costituente presupposto della concessione degli arresti domiciliari (i cui obblighi erano stati sempre puntualmente osservati) da parte del Tribunale del riesame, nonche’ dei contenuti della relazione comportamentale redatta dalla direzione della casa circondariale di (OMISSIS), confermativi della partecipazione all’opera rieducativa e dell’assenza di rilievi negativi; rileva l’avvenuta estinzione per remissione tacita di querela di uno dei procedimenti pendenti per i fatti evocati nell’ordinanza impugnata, e contesta la valenza negativa agli stessi attribuita, nonostante la scarsa gravita’ dei reati e le informazioni positive rese dei carabinieri di Tolve sulla condotta morale e civile del ricorrente.

3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto, per le ragioni che seguono.

2. Questa Corte ha affermato il principio che ai fini della concessione della liberazione anticipata la verifica della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione deve essere riferita, alla stregua dei criteri indicati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, articolo 103 (comma 2), alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione gia’ conseguita, ma soltanto l’adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1 n. 12746 del 7/03/2012, Rv. 252355), in quanto il conseguimento dell’effetto rieducativo e il reinserimento sociale del condannato costituiscono le finalita’ alle quali tende il beneficio premiale (Sez. 1 n. 5877 del 23/10/2013, Rv. 258743), e non il suo presupposto.

3. A tale principio non si e’ puntualmente attenuto il provvedimento impugnato, che, nel confermare le argomentazioni in forza delle quali il magistrato di sorveglianza aveva negato al (OMISSIS) la liberazione anticipata, ne ha condiviso l’erronea impostazione giuridica secondo cui la mera regolarita’ del comportamento tenuto dal condannato (allora soggetto a misura cautelare di natura custodiale), durante il periodo oggetto di valutazione, riveste valore “neutro”, e non puo’ assumere alcuna valenza nell’ambito del giudizio sulla concessione del beneficio, che esige invece, secondo il giudice di merito, il riscontro effettivo dell’adesione reale del soggetto all’opera rieducativa e la presenza di elementi significativi – gia’ acquisiti – dell’evoluzione della sua personalita’ verso canoni socialmente condivisi.

L’ordinanza gravata e’ inoltre incorsa in un ulteriore vizio di legittimita’, laddove ha attribuito efficacia preclusiva, in se’, del beneficio al mero dato formale dell’esistenza dei carichi pendenti relativi ai fatti commessi negli anni 2008 e 2010, entrambi ampiamente successivi al periodo in valutazione (14.08.2005-14.08.2006) e per uno dei quali sarebbe maturata la causa estintiva del reato derivante dalla remissione di querela, senza alcuna contestualizzazione e valutazione dell’effettiva sussistenza e consistenza delle relative violazioni e della loro concreta idoneita’ a incidere negativamente sul giudizio demandato dall’articolo 54 ord.pen., nei termini sopra descritti, alla magistratura di sorveglianza (vedi Sez. 1 n. 4603 del 26/09/1995, Rv. 202508, che, nel solco di quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 1995 in materia di revoca del beneficio, ha escluso la legittimita’ di qualsiasi automatismo sul punto).

4. L’ordinanza gravata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame dell’istanza del (OMISSIS) da condursi alla stregua dei principi sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Potenza.

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