Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 6 febbraio 2015, n. 2256
Svolgimento del processo
Il Fallimento della s.n.c. Torrefrutta e dei soci illimitatamente responsabili P.M. , T.M. e F.G. , premesso di avere appreso che i soci P. e T. avevano stipulato polizze vita con Alleanza Ass.ni; di avere informato detta società assicuratrice della volontà di riscattare le polizze; che Alleanza Ass.ni aveva sostenuto che il riscatto andava effettuato a favore degli assicurati ex art. 46 l.f. e 1923 c.c., ed aveva provveduto a detta liquidazione in favore degli assicurati, chiedeva dichiararsi l’inefficacia di detti pagamenti, facendo valere la natura non previdenziale dei premi versati, e quindi la sottrazione degli stessi alla disciplina concorsuale.
Alleanza Ass.ni si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, ed in subordine, l’ammissione allo stato passivo per la somma pari a quella versata.
Il Tribunale accoglieva la domanda del Fallimento.
La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 19/6-30/8/2006, ha respinto l’appello di Alleanza Ass. ni e condannato questa alle spese.
Nello specifico, la Corte di merito ha aderito alle considerazioni del Tribunale ed alla innovativa sentenza del S.C. 8676/00, richiamata dal primo Giudice, che nell’interpretare l’inciso “Le somme dovute…” di cui all’art. 1923 c.c. alla stregua dei precedenti normativi, ha chiarito che la tutela approntata al debitore è strettamente dipendente dalla funzione di previdenza e risparmio dell’assicurazione sulla vita, che si realizza solo al verificarsi del danno da evento morte e non nell’ipotesi del riscatto; ha rilevato che è in discussione la causa della polizza vita, che, proprio perché prevede la possibilità del riscatto anticipato riconoscendo al contraente determinati benefici, va considerata mista, e quindi previdenziale e di investimento-risparmio, da cui consegue che il riscatto non costituisce deviazione dalla causa tipica.
Secondo la Corte del merito, trova applicazione nel caso non l’art. 4 6 n. 5 l.f., ma bensì l’art. 44, 2 comma, l.f., che sancisce l’inefficacia dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza di fallimento, e la stessa società assicuratrice aveva determinato il doppio pagamento al quale si vedeva costretta(ma con la possibilità di insinuarsi nella procedura fallimentare, per recuperare quanto possibile), atteso che, pur informata dell’intervenuto fallimento dai propri assicurati, aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto per il riscatto delle polizze, senza attendere l’esito dell’insorgenda controversia.
Infondata infine è stata ritenuta l’eccezione dell’appellante di carenza di legittimazione del curatore a chiedere il riscatto per la natura strettamente personale del contratto, atteso che l’art. 82 l.f. limita l’eventualità dello scioglimento automatico ai soli contratti di assicurazione contro i danni, né la polizza vita rientra nei beni e diritti di natura strettamente personale ex art.46 n. 1 l.f., vista la causa mista del contratto.
Ricorre avverso detta pronuncia Alleanza Assicurazioni s.p.a., sulla base di un unico motivo.
Il Fallimento non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1.1.- Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1923 c.c., 46 l.f., nonché il vizio di motivazione, contraddittoria, errata ed insufficiente, ex art. 360 n.5 c.p.c..
La ricorrente sostiene che il fallimento, in quanto altro non è se non una procedura esecutiva concorsuale e collettiva, rientra nel divieto di cui all’art. 1923, 1 comma, c.c. (la norma dispone: “Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”), la cui ratio è la salvaguardia gli importi portati dal contratto di assicurazione, stante la funzione previdenziale da questo assolta. La disposizione di cui all’art. 1923 c.c. va poi coordinata con gli artt. 46 n. 5 l.f. e 514 c.p.c., e pone al riparo dalle azioni esecutive dei creditori tutte le somme, anche quelle provenienti da riscatto e prestito, come si ricava dall’art. 1925 c.c., che vuole esplicitamente e precisamente regolati dalla polizza di assicurazione i diritti di riscatto e di riduzione.
La ricorrente argomenta, di contro alla pronuncia del S.C. 8676/2000, che non è sostenibile il distinguo nella polizza vita di due momenti e due funzioni, una previdenziale, all’atto della liquidazione del capitale assicurato, l’altra di risparmio, connessa ai singoli premi versati, e sostiene che “l’intento previdenziale, che costituisce il fondamento logico della salvaguardia delle somme dovute dall’assicuratore dalle azioni creditorie, attiene all’intero rapporto contrattuale della polizza-vita e non può ritenersi ristretto, nelle proprie conseguenze, all’ipotesi in cui si sia verificato l’evento assicurato”.
Infine, la ricorrente, alla stregua della natura strettamente personale del contratto di assicurazione sulla vita, conclude per la carenza di legittimazione del curatore a richiedere il riscatto delle polizze vita.
Alleanza Ass.ni conclude il motivo chiedendo alla Corte la pronuncia degli indicati principi di diritto (” ai sensi del combinato disposto degli artt. 1923 c.c. e 46, V comma L.F., le somme dovute dalla Compagnia assicuratrice a titolo di riscatto di polizze vita stipulate dal fallito non sono avocabili alla massa fallimentare;
il diritto di riscatto di polizze vita costituisce una prerogativa esclusiva e personale del fallito, tale diritto non può, quindi, essere fatto valere dal curatore”.
2.1.- Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.
Posto che il vizio motivazionale indicato nella rubrica del motivo è privo del momento di sintesi, necessario ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., va esaminato il motivo fatto valere ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c..
La pronuncia 8676/2000, sostanzialmente pronunciandosi in senso difforme dalle precedenti pronunce, si è espressa nel senso che le somme dovute dall’assicuratore in forza di assicurazione sulla vita vanno escluse dall’attivo fallimentare, ex art. 46 n. 5 l.f., soltanto se esse costituiscano l’oggetto del contratto in relazione alla funzione tipica di quest’ultimo, riferita al momento della naturale cessazione del rapporto; ne consegue che, essendo la fattispecie contrattuale dell’assicurazione sulla vita funzionale al conseguimento dello scopo di previdenza (“rectius”, del risparmio finalizzato alla previdenza), tale finalità può dirsi raggiunta soltanto nel caso in cui il contratto abbia raggiunto il suo scopo tipico (quello, cioè, della reintegrazione del danno, provocato dall’evento morte e/o sopravvivenza, attraverso la prestazione dell’assicuratore preventivamente stimata idonea a soddisfare l’interesse leso da tale evento), e non anche in quello in cui l’assicurato, mercé l’esercizio del diritto di recesso “ad nutum”, recuperi al suo patrimonio somme che, pur realizzando lo scopo di “risparmio”, non integrano altresì gli estremi della funzione “previdenziale”, e che, pertanto, vanno del tutto legittimamente acquisite all’attivo fallimentare (operandosi in tal caso lo scioglimento del contratto “ipso iure”, e senza che rilevi, in contrario, la dizione letterale dell’art. 1923 cit., nel quale il riferimento alle “somme dovute”, pur non contenendo alcuna distinzione di titolo obbligatorio, è pur sempre rapportabile all’obbligazione principale dedotta in contratto, mentre il versamento dell’importo del riscatto a seguito di recesso postula una situazione esattamente contraria, e cioè la cessazione anticipata del rapporto stesso).
Il contrasto determinatosi a seguito di detta sentenza è stato risolto dalle pronuncia delle Sezioni unite 8271/2008, che, posta la valenza, in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata, da riconoscersi al valore della “previdenza” che l’art. 1923 c.c. è inteso a tutelare sia in via diretta che indiretta, e considerata la dimensione assunta nell’attuale contesto sociale dallo strumento dell’assicurazione sulla vita, quale forma di assicurazione privata maggiormente affine agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali, ha respinto un’interpretazione restrittiva dell’art. 1923 c.c. escludendo quindi che la “rete di protezione da azioni esecutive o cautelari che detta norma appresta al credito dell’assicurato per le somme dovutegli dall’assicuratore in base al contratto di cui al precedente art. 1919 c.c., si dissolva a fronte di esecuzione concorsuale, e che – nel quadro di questa – il bilanciamento degli opposti interessi possa risolversi privilegiando quella dei creditori, con forme di tutela ulteriori rispetto a quella (revocatori) espressamente, all’uopo, già prevista dalla disposizione di cui al comma secondo dello stesso art. 1923 c.c.”.
E, concludono le Sezioni unite, anche dopo la dichiarazione di fallimento rimane in vigore, nei sensi e nei limiti di cui all’art. 1924 c.c., il contratto di assicurazione sulla vita, stipulato dal fallito in bonis, e, stante l’impignorabilità ex art. 1923 c.c. dei crediti del fallito derivanti dal non disciolto contratto, detti crediti rientrano tra le “cose” non compresi nel fallimento, ex art. 46 n. 5 c.p.c., da ciò conseguendo infine che il curatore non è legittimato a chiedere lo scioglimento del contratto per acquisire alla massa il corrispondente valore di riscatto, potendo solo agire in revocatoria in relazione ai premi pagati, ove il contratto sia stato stipulato non per finalità previdenziali, ma in pregiudizio dei creditori.
Ciò posto, ed avendo ben chiaro il principio specificamente espresso dalle Sezioni unite, relativo alla carenza di legittimazione del curatore ad esercitare il riscatto, appare chiaramente la diversità della fattispecie oggetto del presente giudizio.
Nella specie, infatti, non si pone alcuna questione relativamente all’esercizio del diritto di riscatto, avendo la società assicuratrice già corrisposto, dopo la dichiarazione di fallimento, agli assicurati, falliti, le somme conseguenti al riscatto, che si deve pertanto ritenere esercitato dagli assicurati.
Ne consegue la palese ultroneità di ogni riferimento in ricorso all’esercizio del diritto di riscatto da parte del curatore, che è quindi questione che non attiene alla materia del contendere.
Nella specie, si deve concludere per la sussistenza di pagamenti eseguiti ai falliti dopo il fallimento, come tali soggetti alla sanzione dell’inefficacia ex art. 44, 2 comma, l.f..
E tale soluzione trova supporto nella stessa norma, atteso che l’art. 1923 c.c. si riferisce alle somme “dovute” e non già anche a quelle “corrisposte”, e ben si accorda con il rilievo che, volta che sia venuto meno il contratto di assicurazione sulla vita, viene a cessare ogni funzione previdenziale; né, infine, come osservato da attenta dottrina, ove si aderisse alla tesi della ricorrente, sarebbe giustificabile la creazione di una sorta di patrimonio separato, venuto meno il contratto.
3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso, sulla base del seguente principio di diritto: “Nel caso in cui l’assicuratrice abbia versato al fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, gli importi dovuti a titolo di riscatto in relazione al contratto di assicurazione sulla vita stipulato dal fallito in bonis, il pagamento così effettuato rientra nella sanzione di inefficacia di cui all’art. 44, 2 comma, l.f.”.
Non si da pronuncia sulle spese, non essendosi costituito il Fallimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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