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Suprema Corte di Cassazione

sezione I
sentenza 5 marzo 2014, n. 5094

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente
Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere
Dott. GIANCOLA M. Cristina – Consigliere
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 17528 dell’anno 2009 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), nello studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), nello studio dell’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1804 depositata in data 29 aprile 2009;
sentita la relazione all’udienza del 4 luglio 2013 del Consigliere Dott. Pietro Campanile;
sentito per la ricorrente l’avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
sentito per il controricorrente l’avv. (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. Lucio Capasso, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Con sentenza depositata in data 28 ottobre 2004 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), alla quale affidava il figlio (OMISSIS), nato nel (OMISSIS); assegnava la casa familiare, data un comodato alla coppia da un congiunto del (OMISSIS) e poneva a carico di costui l’obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e del figlio, con assegni rispettivamente pari ad euro 800,00 e 1.20,000 mensili.
1.1 – La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata in data 29 aprile 2009, pronunciando sull’appello proposto in via principale dal (OMISSIS), che aveva contestato l’ammontare del contributo fissato per il mantenimento della moglie e del figlio, nonche’ il capo inerente alla determinazione delle spese straordinarie, impugnato in via incidentale anche dalla (OMISSIS), confermava l’entita’ del contributo relativo al mantenimento del figlio e, in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva l’entita’ dell’assegno disposto a favore della moglie ad euro 350 mensili, compensando per un terzo le spese processuali, poste, nel resto, a carico dell’appellata.
1.2 – Per quanto qui maggiormente interessa, veniva posta in rilievo la percezione, da parte del (OMISSIS), di uno stipendio, su base annua, per l’anno 2006, pari ad euro 44.233, oltre alla proprieta’ di beni immobili nel viterbese e di cospicue disponibilita’ finanziarie. Con riferimento alla posizione della (OMISSIS), si osservava che le risultanze delle dichiarazioni fiscali, dalle quali si desumeva un reddito, per l’anno 2006, di euro 27.410, non potevano considerarsi attendibili, avuto riguardo all’acquisto, da parte della predetta, di un appartamento al prezzo di 320.000 euro, con accensione di una mutuo con rate mensili di euro 1500 e con un ulteriore finanziamento che prevedeva rate mensili di euro 598,00.
Dovendosi ritenere che la predetta godesse di un reddito superiore rispetto a quello dichiarato, e rilevata, tuttavia, la preponderanza della condizione economica del marito, veniva affermata, ancorche’ in maniera ridotta rispetto alle valutazioni del Tribunale, l’inadeguatezza dei redditi della moglie rispetto al tenore di vita goduto nel corso della convivenza coniugale, ed a tal fine, per sopperire alla stessa, si giudicava congrua l’indicata somma di euro 350,00,00.
1.3 – Per la cassazione di tale decisione la (OMISSIS) propone ricorso, affidato a cinque motivi, cui il (OMISSIS) resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 – Con il primo motivo si deduce violazione dell’articolo 156 c.c., comma 2, nonche’ dell’articolo 115 c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto di poter stabilire la misura del contributo, disattendendo specifiche istanze della difesa della (OMISSIS), senza valutare le rendicontazioni bancarie del marito, delle quali per altro, con ordinanza del 6 luglio 2007, aveva in precedenza disposto l’acquisizione.
2.1 – Con il secondo mezzo la circostanza sopra indicata viene denunciata sotto il profilo dell’omessa motivazione.
3 – I motivi sopra richiamati, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono infondati, in quanto la corte territoriale, esprimendo un giudizio circa la prevalente posizione reddituale del (OMISSIS) “come accertato dalle indagini svolte sui conti bancari”, ha ritenuto esaustiva la documentazione gia’ acquisita, ed ha cosi’ implicitamente ritenuta superflua ogni ulteriore acquisizione. Vale bene in proposito richiamare il costante orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di determinazione dell’assegno di mantenimento, l’esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, che costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova, rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito; l’eventuale omissione di motivazione sul diniego di esercizio del relativo potere, pertanto, non e’ censurabile in sede di legittimita’, ove, sia pure per implicito, tale diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione sulla superfluita’ dell’iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti (Cass., 6 giugno 2013, n. 14336; Cass., 18 giugno 2008, n. 16575).
D’altra parte, la ricorrente non indica elementi specifici e circostanziati che consentirebbero una diversa ricostruzione della posizione reddituale del coniuge tenuto al mantenimento (laddove la “ratio decidendi” della sentenza impugnata e’ incentrata unicamente su una nuova valutazione delle condizioni economiche della sola (OMISSIS)), cosi’ conferendo alle richieste indagini una inammissibile funzione esplorativa (cfr. Cass., 28 gennaio 2011, n. 2098).
4 – Con il terzo e il quarto motivo, si denuncia omessa e contraddittoria motivazione circa le condizioni patrimoniali della moglie, per aver la corte territoriale, da un lato, affermato (senza considerare in contributo all’epoca percepito dal coniuge) che la (OMISSIS) non avrebbe potuto, con il proprio stipendio, provvedere al pagamento di un mutuo contratto per l’acquisto della casa, e dall’altro, ritenuto che la predetta percepisse degli emolumenti non risultanti dalla documentazione fiscale, pur non svolgendo attivita’ autonoma.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente poiche’ fra loro intimamente connessi, sono fondati.
II rapporto di inadeguatezza delle dichiarazioni fiscali della ricorrente rispetto alle obbligazioni assunte non puo’ considerarsi esaustivo, ed anzi appare logicamente viziato, laddove non si considerano gli apporti, di consistenza significativa (prima della falcidie operata dalla stessa Corte di appello) che la predetta riceveva complessivamente dal coniuge a titolo di contributo all’epoca della stipulazione del mutuo, nonche’ dal proprio padre, con cadenza mensile, come confermato dallo stesso (OMISSIS) (pag. 16 controricorso).
E’ ben vero che, secondo l’insegnamento di questa Corte (Cass., 24 aprile 207, n. 9915), nell’esaminare la posizione del coniuge beneficiario il giudice del merito deve prescindere dal considerare come posta attiva, significativa di una capacita’ reddituale, l’entrata derivante dalla percezione dell’assegno di separazione, ma tale regola, intesa a stabilire la possibilita’ di mantenere un tenore di vita tendenzialmente equivalente a quello goduto in precedenza, non impedisce di tener conto, come nella specie, delle aspettative, fondate su circostanze concrete, in base alle quali risulta assunta una obbligazione per il futuro. D’altra parte, il venir meno, come risulta dalla stessa decisione impugnata, dell’assegnazione della casa familiare, avrebbe comportato – ove non fosse stata acquistata la nuova abitazione, sia pure contraendo un mutuo – il pagamento di un canone di locazione, di importo certamente significativo.
Tenuto conto di tali circostanze, nonche’ del rapporto di agenzia con una importante societa’ finanziaria, prima, e successivamente con un istituto di credito di rilevanza nazionale, il giudizio di inattendibilita’ delle dichiarazioni fiscali della predetta in relazione all’attivita’ “libero-professionale” appare del tutto apodittico, in quanto non si comprende come le provvigioni maturate nei confronti non di occasionali clienti, ma dei suddetti enti commerciali, possano essere conferite al di fuori di una regolare contabilita’ fiscale.
Tali vizi motivazionali refluiscono sulla statuizione relativa alla determinazione del contributo in favore della (OMISSIS), in quanto, ove si prescinda dal meramente presunto e non meglio quantificato maggior reddito attribuito alla ricorrente stessa, la significativa riduzione del contributo stabilito dal giudice in primo grado contrasta con la preponderante condizione patrimoniale del (OMISSIS), ribadita dalla stessa corte territoriale.
5 – Rimanendo assorbito il quinto motivo, attinente al regolamento delle spese processuali, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Roma, che, in diversa composizione, senza incorrere nel rilevato vizio motivazionale, valutera’ i motivi di appello inerenti alla determinazione del contributo in favore della ricorrente, provvedendo, altresi’, al regolamento della spese processuali relative al presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo e il quarto, assorbito il quinto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.

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