nascituro

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 10 marzo 2014, n. 5509

Svolgimento del processo

C.G. e P.S.T., in proprio e quali eredi di P.A., propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza che, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Matera (che aveva rigettato la domanda), ha condannato INA Assitalia, quale compagnia designata ai sensi dell’art. 20 della legge 990/1969 e del D.M. 9/3/89, a pagare alla C. la somma di € 181.319,01 e al P. la somma di € 36.687,11, oltre interessi, a titolo di risarcimento danni per il decesso di P.A., in un sinistro automobilistico del 4/9/90, ritenuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 60%.
INA Assitalia resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, i ricorrenti si dolgono che la sentenza avrebbe ritenuto inammissibile in appello, in quanto nuova, la domanda di risarcimento del danno biologico subito dalla C., pur avendo essi chiesto, con la citazione, la liquidazione dei danni morali e materiali.
1.1.- Il primo motivo è fondato. I ricorrenti avevano chiesto in primo grado – come si apprende dalla sentenza impugnata – il risarcimento «dei danni morali e materiali» e dunque avevano formulato una domanda risarcitoria comprensiva di tutti i danni subiti. In tale situazione, la statuizione di inammissibilità della domanda, per novità, appare di difficile comprensione.
2.- Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, i ricorrenti si dolgono del fatto che la domanda di risarcimento del danno morale di S.T.P. è stata rigettata in quanto egli era solo concepito, ma non ancora nato, al momento del fatto.
2.1.- Il mezzo è fondato.

Queste Corte ha infatti affermato che anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi per fatto illecito di un terzo durante la gestazione, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi dì natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati.
3.- Il ricorso va quindi accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione..

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *