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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza  11 marzo 2014, n. 11773 

Ritenuto in fatto

1. La Corte d’appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato – quanto all’affermazione di responsabilità – la sentenza con la quale il G.U.P. del Tribunale della stessa città, in data 11 gennaio 2013, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato l’odierno ricorrente colpevole di concorso in tentata rapina impropria aggravata e lesioni personali aggravate in continuazione, con le attenuanti generiche prevalenti sulle concorrenti aggravanti; la Corte di appello ha ridotto la pena.
2. Avverso tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio di un difensore iscritto nell’apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – violazione dell’art. 62 n. 4 c.p. in relazione all’art. 56 c.p.: lamenta che le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento del diniego della predetta circostanza attenuante (essere la stessa inapplicabile ai reati contro il patrimonio rimasti allo stadio dei mero tentativo, posto che il danno patrimoniale non è elemento costitutivo dell’ipotesi delittuosa) sono state superate dalle Sezioni Unite con sentenza del 28 marzo 2013.
Ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza, poiché la Corte di appello, muovendo dalla predetta premessa in diritto, non aveva esaminato il merito della richiesta difensiva.
3. All’odierna udienza pubblica, dopo il controllo della regolarità degli avvisi di rito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema, con sentenza n. 28243 del 28 marzo 2013, CED Cass. n. 255528, superando il contrasto in argomento insorto, ed in particolare l’orientamento accolto dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, hanno affermato il seguente principio di diritto (che il collegio condivide e ribadisce):
«Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato importato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima. (Fattispecie relativa al tentativo di furto di monete custodite in apposito cassetto di un distributore automatico di bevande)».
A detto principio dovrà attenersi la Corte di appello in sede di rinvio, valutando successivamente se – in fatto – ricorrano le condizioni per ritenere la circostanza attenuante de qua.
Deve comunque rilevarsi che si è già formato il giudicato in ordine all’affermazione di responsabilità (che non ha costituito oggetto di ricorso).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto.

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