cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 4 dicembre 2015, n. 24715

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21519/2012 proposto da:

(OMISSIS) (C.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

Nonche’ da:

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il Dott. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1293/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Curatela del Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. convenne in giudizio (OMISSIS), amministratore unico nel periodo tra l’11 settembre 1997 e il (OMISSIS) (data della sentenza di fallimento della societa’), a norma della L.F., articolo 146, per sentirne accertare la responsabilita’ verso la societa’ e i creditori sociali per numerosi illeciti e per sentirlo condannare al risarcimento dei danni. Si trattava, in particolare, del mancato rinvenimento di rimanenze in magazzino per oltre un miliardo di lire; della sottrazione dalle casse della societa’ dell’importo (lire 262.700.000) di un assegno tratto dalla (OMISSIS) s.r.l. all’ordine della (OMISSIS) sul (OMISSIS) e negoziato dal (OMISSIS); della mancata richiesta ai soci del versamento dei decimi di un aumento di capitale deliberato e sottoscritto; dell’incauto acquisto per conto della societa’ di un capannone dichiarato come libero da pesi e formalita’ ma in realta’ gravato da ipoteca giudiziale e sottoposto a procedura espropriativa; di un furto di beni custoditi nel capannone aziendale.

2.- Nel contraddittorio con il (OMISSIS), il Tribunale di Nola rigetto’ l’eccezione di prescrizione e, in parziale accoglimento della domanda, lo condanno’ al pagamento della complessiva somma di euro 251.669,43, oltre accessori, avendolo giudicato responsabile degli illeciti contestati, con esclusione del furto dei beni inventariati e del mancato rinvenimento delle rimanenze di magazzino.

3.- La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 10 aprile 2012, ha rigettato il gravame di (OMISSIS) e, in parziale accoglimento del gravame incidentale del Curatore, lo ha condannato al pagamento dell’ulteriore importo di euro 410.000,00, oltre accessori, per la dispersione e/o sottrazione delle rimanenze di magazzino.

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di gravame con il quale il (OMISSIS) aveva sostenuto che il termine di prescrizione dovesse decorrere da una data antecedente alla sentenza di fallimento, cioe’ dall’anno 1995 in cui vi era stato ed era divenuto conoscibile ai terzi l’azzeramento del patrimonio sociale, anche per effetto della pubblicita’ del bilancio depositato nel registro delle imprese. La Corte, premesso che l’azione di responsabilita’ prevista dalla L.F., articolo 146, racchiude in se’ le due diverse azioni di cui agli articoli 2393 e 2394 c.c., (verso la societa’ e i creditori sociali), ha ritenuto che unico fosse il dies a quo del termine prescrizionale, coincidente con la sentenza dichiarativa del fallimento, anche tenuto conto della sospensione prevista dall’articolo 2941 c.c., n. 7, per il periodo in cui l’amministratore e’ stato in carica (nella specie, fino alla sentenza dichiarativa del fallimento), ferma la possibilita’ di provare che l’insufficienza patrimoniale sia divenuta manifesta in una data anteriore, prova che nella specie non era stata fornita dal (OMISSIS); ha poi valutato positivamente la sussistenza degli illeciti contestati.

4.- Avverso questa sentenza il (OMISSIS) ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi. La Curatela resiste con controricorso (nel quale e’ inserito un ricorso incidentale condizionato) e memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Nel primo motivo del ricorso principale il (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione della L.F., articolo 146, articoli 2394 e 2949 c.c., per avere erroneamente fatto decorrere il dies a quo della prescrizione dalla data della sentenza di fallimento, anziche’ dal momento della esteriorizzazione dell’insufficienza patrimoniale in data antecedente alla sentenza di fallimento e, in particolare, dalla pubblicazione del bilancio di esercizio del 1995.

Il motivo e’ infondato.

L’azione di responsabilita’ contro gli amministratori e sindaci, esercitata dal curatore del fallimento, a norma della L.F., articolo 146, compendia in se’ le azioni contemplate dagli articoli 2393 e 2394 c.c., ed e’ diretta alla reintegrazione del patrimonio della societa’ fallita, visto unitariamente come garanzia dei soci e dei creditori sociali; essa sorge nel momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente per il soddisfacimento dei creditori della societa’ (il che consente di affermare che il danno da essi subito costituisce la misura del loro interesse ad agire) e si manifesti il decremento patrimoniale (sotto forma di danno – emergente e lucro cessante) costituente il pregiudizio che la societa’ non avrebbe subito se non vi fosse stato il loro comportamento (commissivo od omissivo) illegittimo (cfr. Cass. 10937 del 1997, n. 10488 del 1998).

E’ stato rilevato che, pur avendo un contenuto inscindibile (in tal senso Cass. n. 17033 del 2008), il curatore possa scegliere quale delle due azioni esercitare (l’una, a favore della societa’, contrattuale e l’altra, a favore dei creditori sociali, extracontrattuale), diversi essendo il regime della decorrenza del termine di prescrizione, l’onere della prova e i criteri di determinazione dei danni risarcibili (v. Cass. n. 10378 e 15955 del 2012). Si tratta evidentemente di una facolta’, ben potendo il curatore – come accertato nella fattispecie dai giudici di merito -scegliere di esercitare entrambe le azioni.

Tanto premesso, con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione (quinquennale per entrambe le azioni), quella ex articolo 2394 c.c., decorre non dal momento in cui i creditori abbiano avuto effettiva conoscenza dell’insufficienza patrimoniale – che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica, non corrisponde allo stato di insolvenza di cui alla L.F., articolo 5, ne’ alla perdita integrale del capitale sociale (che non implica necessariamente la perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale) – ma dal momento, che puo’ essere anteriore o posteriore alla dichiarazione del fallimento, in cui essi siano stati in grado di venire a conoscenza dello stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della societa’ (v. Cass. n. 9619 del 2009, n. 20476 del 2008, n. 941 del 2005). In ragione dell’onerosita’ della suddetta prova a carico del curatore, avente ad oggetto l’oggettiva percepibilita’ dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i crediti sociali, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando all’amministratore convenuto nel giudizio (che eccepisca la prescrizione dell’azione di responsabilita’) dare la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale (v. Cass. n. 13378 del 2014). La relativa prova, se e’ vero che puo’ desumersi anche dal bilancio di esercizio (v. Cass. n. 20476 del 2008), deve pur sempre avere ad oggetto “fatti sintomatici di assoluta evidenza” (indicati da Cass. n. 8516 del 2009 nella chiusura della sede sociale, nell’assenza di cespiti suscettibili di esecuzione forzata, ecc), nell’ambito di una valutazione che e’ riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimita’, se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa. Nella fattispecie in esame, la Corte d’appello ha escluso che il dies a quo del termine prescrizionale potesse farsi decorrere, come invocato dal (OMISSIS), da una data antecedente alla dichiarazione di fallimento, e cioe’ dalla pubblicazione del bilancio del 1995, dal momento che, a quell’epoca, l’incapienza patrimoniale non era oggettivamente percepibile da parte dei terzi, essendo stata verosimilmente occultata, come indirettamente risultava da una delibera del 29 aprile 1995 che aveva disposto l’aumento del capitale sociale e il ripianamento delle perdite di esercizio. Sulla base di questa congrua valutazione, non specificamente censurata con apposito mezzo ex articolo 360 c.p.c., n. 5, il motivo in esame e’ infondato nella parte in cui invoca, ai fini della decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilita’ nei confronti dei creditori sociali, una data diversa e anteriore rispetto a quella della dichiarazione di fallimento.

Analogamente, con riguardo all’azione sociale, il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il danno diventi oggettivamente percepibile all’esterno e cioe’ si sia manifestato nella sfera patrimoniale della societa’, non rilevando a tal fine che l’azione di responsabilita’ abbia natura contrattuale ex articolo 2392 c.c., in virtu’ del rapporto fiduciario intercorrente con l’amministratore (analogamente, sulla decorrenza della prescrizione nelle azioni di responsabilita’ contrattuale, v. in generale Cass. n. 12666 del 2003, n. 10493 del 2006, n. 19022 del 2007, n. 5504 del 2012). La Corte napoletana ha tenuto conto della sospensione del termine fino a quando l’amministratore sia in carica (articolo 2941 c.c., n. 7) e, pertanto, essendo il (OMISSIS) cessato dalla carica alla data della dichiarazione del fallimento, correttamente ha ritenuto che il termine prescrizionale non decorresse da una data antecedente.

2.- Nel secondo motivo il (OMISSIS) denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 184 e 210 c.p.c., Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 12, articoli 24 e 111 Cost., a proposito del rigetto dei mezzi di prova, che sarebbero invece ammissibili e rilevanti, volti a dimostrare l’infondatezza dell’addebito contestatogli di avere riscosso indebitamente l’importo dell’assegno destinato alla societa’.

Il motivo e’ infondato, essendo volto a una impropria revisione del giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito, senza la specifica indicazione di vizi logici o rilevanti lacune argomentative della sentenza impugnata, limitandosi il ricorrente a riproporre il motivo di appello con il quale egli si era lamentato di non essere stato ammesso a provare che l’assegno (di lire 262.700.000) era stato riscosso da un fornitore della societa’ (sig. (OMISSIS)). La Corte territoriale lo ha ritenuto infondato, valutando la suddetta prova come irrilevante, essendo illecito il fatto in se’ di avere favorito la riscossione da parte di un creditore con preferenza rispetto agli altri, senza alcuna contabilizzazione e senza alcun vantaggio per la societa’ e la massa, dal momento che il debito della societa’ non si era estinto e che lo stesso (OMISSIS) aveva proposto domanda tardiva di ammissione del credito al passivo. E’ una valutazione non specificamente censurata e, quindi, insindacabile in sede di legittimita’.

3.- Nel terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1176 e 1476 c.c., e vizio di motivazione, in ordine all’affermata sua responsabilita’ per l’acquisto per conto della societa’ di un capannone gravato da ipoteca, senza tuttavia considerare la responsabilita’ del notaio rogante che non aveva effettuato le necessarie visure catastali e ipotecarie, avendo i giudici di merito illogicamente ritenuto che egli fosse a conoscenza dell’ipoteca in virtu’ del rapporto di parentela esistente tra di lui e il venditore, al quale, invece, non avrebbe dovuto darsi alcun rilievo.

Il motivo e’ infondato per ragioni analoghe a quelle riguardanti il precedente motivo. La Corte d’appello ha condiviso la valutazione del primo giudice circa la mala fede del (OMISSIS), il quale non poteva non essere informato del risalente vincolo ipotecario esistente sull’immobile venduto dal padre, situato nello stesso compendio immobiliare in cui vi era l’azienda della societa’ fallita; inoltre, la eventuale responsabilita’ del notaio rogante per la mancata rilevazione del vincolo non faceva escludere quella del (OMISSIS). Il ricorrente vorrebbe una rivalutazione di questo giudizio di fatto, inammissibile in sede di legittimita’, non avendo puntualmente denunciato specifici vizi argomentativi.

4.- Nel quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., e vizio di motivazione, perche’ la Corte d’appello, in accoglimento del secondo motivo dell’appello incidentale della Curatela, lo aveva ritenuto responsabile del mancato rinvenimento delle rimanenze di magazzino in mancanza di prove al riguardo. Anche rispetto a questo motivo la censura del ricorrente mira a una revisione del giudizio di fatto che e’ stato congruamente effettuato dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto che egli non avesse fornito alcuna giustificazione attendibile della mancanza della merce al momento delle operazioni di inventario.

5.- Il ricorso principale e’ quindi infondato.

Il ricorso incidentale condizionato e’ assorbito.

6.- Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

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