Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 30 aprile 2015, n. 8839
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio – Presidente
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)) ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest’ultima in (OMISSIS);
- ricorrente –
contro
(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)) ed elett.te dom.to presso l’avv. (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)) in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto emesso dalla Corte d’appello di Bologna nel procedimento n. 345/2012 V.G. e depositato il 29 gennaio 2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2015 dal Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo;
udita per la ricorrente l’avv. (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Bologna, accogliendo parzialmente il reclamo ai sensi dell’articolo 739 c.p.c. del sig. (OMISSIS), ha riformato il provvedimento con cui il Tribunale aveva respinto la domanda del medesimo di modifica delle condizioni della separazione personale da sua moglie, sig.ra (OMISSIS), previste nell’accordo dei coniugi omologato il 9 febbraio 2010.
La Corte ha, in particolare, accolto la domanda del marito di revoca dell’obbligo di versare euro 350,00 alla moglie previsto dall’accordo quale “contributo alle spese necessarie per usufruire di idonea abitazione per la figlia e la signora (OMISSIS)”, motivata dal richiedente con la riduzione della propria capacita’ reddituale e con la sopraggiunta stabile convivenza della sig.ra (OMISSIS) con un altro uomo. Pur rilevando che il reddito del marito non era affatto diminuito, la Corte, interpretato il contenuto dell’accordo a suo tempo stipulato dai coniugi, ha ritenuto che l’obbligo in questione presupponeva che la moglie sostenesse delle spese di alloggio – cui, appunto, il marito era tenuto a contribuire – non dimostrate ne’ allegate in giudizio dall’interessata.
La sig.ra (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Il sig. (OMISSIS) si e’ difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia difetto assoluto di motivazione, e’ inammissibile, dato che le ragioni della decisione sono invece esposte in maniera ben comprensibile nel decreto impugnato.
2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, (a) si censura l’interpretazione data dalla Corte d’appello alla formula dell’accordo di separazione sopra riportata e (b) si lamenta che i giudici, incorrendo anche in ultrapetizione, abbiano proceduto a tale interpretazione, anziche’ limitarsi a disattendere la domanda di revisione delle condizioni economiche della separazione, una volta accertato il difetto del presupposto della domanda stessa ai sensi dell’articolo 156 c.c., ossia il dedotto peggioramento delle condizioni economiche dell’attore.
2.1. – Il motivo e’ fondato sotto l’assorbente profilo sub (b).
Le condizioni economiche dell’accordo di separazione consensuale dei coniugi possono essere modificate, a seguito di procedimento ai sensi dell’articolo 710 c.p.c., richiamato dall’ultimo comma dell’articolo 711, soltanto “qualora sopravvengano giustificati motivi”, applicandosi analogicamente l’articolo 156 c.c., u.c., (Cass. 24321/2007, 3149/2001). In mancanza di fatti sopravvenuti giustificativi di un nuovo assetto dei rapporti tra le parti, dunque, la domanda di revisione non puo’ essere accolta.
Da tale principio la Corte di appello si e’ invece discostata, avendo revocato l’obbligo di contribuzione gravante sull’attore senza aver previamente accertato il sopravvenire di alcun fatto nuovo giustificativo della revisione ed avendo, anzi, espressamente escluso il verificarsi di uno di quelli indicati nella domanda (il peggioramento, cioe’, delle condizioni economiche dell’attore medesimo).
La Corte e’ inoltre incorsa in extrapetizione, avendo nella sostanza provveduto su un oggetto – la sussistenza in concreto dei presupposti dell’obbligo di versamento del contributo alle spese di abitazione, che e’ cosa diversa dalla revoca del medesimo obbligo – estraneo al giudizio di revisione di cui all’articolo 156 c.c., u.c. e articolo 710 e articolo 711 c.p.c., u.c..
3. – Il decreto impugnato va pertanto cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterra’ al principio di diritto sopra indicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalita’ e gli altri identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.
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