Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 30 aprile 2014, n. 18136
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIEFFI Severo – Presidente
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. – Consigliere
Dott. LA POSTA Lucia – Consigliere
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere
Dott. BONI Monica – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 6294/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 13/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa 13 dicembre 2012 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza, emessa dal G.U.P. del Tribunale di Noia, che, a seguito di giudizio abbreviato, in data 20 marzo 2012 aveva dichiarato l’imputato (OMISSIS) colpevole del delitto di tentato omicidio pluriaggravato in danno della sorella (OMISSIS) e che, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, lo aveva condannato alla pena di anni sei di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, dichiarandolo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto durante l’esecuzione della pena.
2. Entrambe le sentenze di merito con conforme statuizione esponevano la ricostruzione dei fatti sulla base delle dichiarazioni rese dalla parte offesa e dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS), dai quali elementi deducevano che l’imputato la mattina del (OMISSIS), fortemente adirato per i rimproveri mossigli dalla sorella per avere lasciato aperta una zanzariera, l’aveva dapprima violentemente percossa con reiterati colpi all’addome ed al torace, si era quindi allontanato ed aveva fatto ritorno dopo poco nell’abitazione con un secchio pieno di benzina, che aveva gettato nella stanza ove si era trovata la sorella e sulla sua persona, tentando di darle fuoco con un accendino, cosi’ compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla propria volonta’, ossia per l’intervento del fratello (OMISSIS), che aveva impedito l’evento e per la fuga della vittima presso dei vicini di casa, fatto aggravato dall’aver agito con premeditazione e con crudelta’.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del suo difensore, il quale ha articolato i seguenti motivi.
a) inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 56 e 575 c.p., mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione per non avere la Corte di Appello accolto la richiesta di derubricazione del delitto di tentato omicidio aggravato, nei delitti di percosse e minacce: la sentenza impugnata, con motivazione carente ed illogica, ha ritenuto che la volonta’ omicida dell’imputato fosse stata dimostrata dall’aver cosparso la vittima ed il pavimento ove ella si trovava di benzina, provocando delle scintille con l’accendino, mentre tale condotta non consentiva di ravvisare l’idoneita’ degli atti a produrre l’evento morte e l'”animus necandi”, quanto piuttosto la mera intenzione di spaventare la sorella. Infatti, egli l’aveva dapprima percossa a mani nude senza utilizzare strumenti in grado di cagionarne la morte, quindi quando aveva fatto ritorno con la benzina non l’aveva incendiata, ma si era limitato a provocare delle” scintille” con l’accendino con intenti intimidatori, tanto che nel mentre egli aveva riso con aria soddisfatta, perche’ appagato dal fatto di avere gia’ conseguito il proprio scopo. Inoltre, allorche’ la sorella era fuggita in altra stanza, egli l’aveva inseguita con il secchio vuoto, il che dimostra ulteriormente che aveva inteso soltanto spaventarla e minacciarla. Era, inoltre, assente un valido movente per volere la morte della congiunta, non costituito dal banale litigio intercorso poco prima. Secondo il ricorrente, non era nemmeno condivisibile quanto affermato nella sentenza di primo grado sui requisiti di idoneita’ ed univocita’ degli atti compiuti a cagionare la morte in relazione al versamento della benzina sulla vittima in punti vitali, in realta’ non specificati, ed alla sicura verificazione dell’evento letale come conseguenza all’innesco delle fiamme, perche’ non era nota la quantita’ di liquido versata, da ritenersi di minima quantita’ perche’ dopo essere stata gettata a terra e sulla sorella, ne era rimasta altra all’interno del secchio, poi svuotato dal fratello (OMISSIS). Non era stato indicato dai giudici di merito nemmeno quale impedimento si fosse frapposto alla realizzazione del proposito omicida, essendo risultando, al contrario, secondo quanto affermato da (OMISSIS), che il ricorrente era sempre rimasto ” libero di agire”.
b) Violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 56 c.p. comma 3, e mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione; il rilievo secondo il quale la condotta illecita dell’imputato non era stata interrotta per sua libera scelta, ma per l’intervento di altri fattori, non era stato giustificato nella sentenza impugnata, che aveva fatto riferimento alla semplice presenza dei parenti accorsi, elemento che non avrebbe potuto determinare alcun impedimento alla realizzazione dei suoi propositi, che egli aveva avuto la possibilita’ di concretizzare.
c) Violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 577 c.p., n. 3, e mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante della premeditazione: il fatto che egli si fosse allontanato dall’abitazione a bordo del proprio veicolo, facendovi ritorno dopo qualche tempo col secchio contenente la benzina non era sufficiente per configurare l’aggravante, dal momento che non era intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra la deliberazione e l’esecuzione del proposito criminoso, ma il ricorrente aveva agito in modo assolutamente repentino ed estemporaneo e per ragioni assolutamente casuali.
d) Violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 61 c.p., n. 4, e mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di aver commesso il fatto con crudelta’ nei confronti della persona offesa, da escludersi in ragione della mancanza di un aggravio di sofferenze imposte alla vittima, non richieste dal procedimento di causazione della morte, non potendo al riguardo ritenersi sufficiente il compiacimento mostrato dal ricorrente nello spaventare la sorella.
e) mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti, che la Corte di merito aveva confermato in termini di equivalenza per le modalita’ violente della condotta, in realta’ non individuate, senza tener conto dell’occasionante del fatto, dell’assoluta incensuratezza dell’imputato, dell’assenza di carichi pendenti, del corretto comportamento successivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ parzialmente fondato e va accolto nei limiti in seguito specificati.
1. Il ricorrente contesta in via principale il giudizio di responsabilita’ in ordine al delitto ascrittogli, riproponendo questioni ed argomentazioni gia’ esaminate e puntualmente disattese dai giudici di merito circa la derubricazione del tentato omicidio nei due reati minori di percosse e minacce.
1.1 Va premesso che la Corte d’Appello, conformandosi alla decisione del primo giudice, ha ritenuto di poter ricostruire i fatti avvenuti il (OMISSIS) nel modo seguente: l’imputato, fortemente adirato per i rimproveri mossigli dalla sorella per avere lasciato aperta una zanzariera, l’aveva aggredita e, storcendole un polso, l’aveva fatta cadere a terra per poi percuoterla violentemente con reiterati pugni e calci all’addome ed al torace, quindi anche al capo, colpito con una padella; intervenuti i congiunti presenti in casa, la stessa era stata soccorsa e l’imputato era stato convinto a desistere. Egli a quel punto, sempre adirato, era uscito di casa, rompendo tutti gli oggetti che si era trovato davanti e si era allontanato a bordo della sua autovettura; aveva pero’ fatto ritorno poco dopo nell’abitazione, recando con se’ con un secchio pieno di benzina, che aveva gettato nella stanza da letto della sorella, ove questa si era trovata, sulla sua persona e su uno straccio, che, imbevuto di liquido infiammabile, aveva cercato di utilizzare come innesco per le fiamme. Aveva quindi tentato di appiccare il fuoco con un accendino, che aveva azionato, facendogli fare delle scintille, ma era stato impedito dal realizzare il suo intento per il pronto intervento del fratello (OMISSIS), che gli aveva anche sottratto il secchio con la restante benzina, gettata nel bagno; a quel punto l’imputato aveva cercato di penetrare dal balcone nella stanza ove la sorella si era rifugiata con la nipote e chiusa a chiave, ma le stesse erano riuscite a fuggire in strada ed a trovare riparo presso dei vicini di casa sino all’arrivo dei Carabinieri, nel frattempo gia’ allertati dai congiunti.
1.2 A tale ricostruzione dei fatti il ricorso, senza formulare alcuna censura al giudizio di attendibilita’ delle fonti dichiarative considerate dai giudici di merito, oppone argomenti diretti a sminuire gli atti compiuti ed a ricondurli ad un mero intento intimidatorio. Non tiene conto pero’ dell’intera sequenza comportamentale puntualmente descritta nelle due sentenze conformi: in particolare, e’ stato evidenziato come l’ (OMISSIS), in preda ad una forte collera, dopo avere picchiato con violenza la sorella, caduta a terra, anche con oggetti contundenti quali una padella, cosi’ cagionandole lesioni personali e tumefazioni al volto, interrotto nella sua azione dall’intervento del fratello e della nipote, che lo avevano distolto ed avevano soccorso la congiunta, non si era ritenuto appagato da tali violenze, ma si era procurato un secchio pieno di benzina, che aveva cosparso nella stanza della sorella, sulla sua persona ed poi versato su uno straccio per utilizzarlo quale innesco, onde dare fuoco al liquido versato e cosi’ far avvolgere dalle fiamme anche la sorella ivi presente.
In tal modo egli non si era limitato a minacciare di scatenare un incendio con gesti meramente simbolici, come le scintille prodotte con l’uso dell’accendino, ma aveva iniziato a compiere gli atti esecutivi del suo proposito, a porre in essere quanto necessario per realizzarlo in concreto e per fare in modo che la vittima ne fosse coinvolta senza essere a sua volta ferito. In tal senso risulta illuminante la predisposizione dell’innesco mediante lo straccio imbevuto di carburante e l’impiego dell’accendino che, se egli non fosse stato interrotto, avrebbe certamente consentito di appiccare il fuoco e di estendere il rogo alla persona della sorella, appositamente cosparsa di benzina. Per contro, l’illustrazione della dinamica dei fatti, proposta dalla difesa, risulta inconciliabile con le risultanze probatorie, correttamente valutate senza sia dato rintracciare alcun profilo di illogicita’, alcuna incongruenza o violazione dei parametri normativi di riferimento, che possa giustificare l’accoglimento delle doglianze articolate col ricorso, il quale in realta’, sotto l’apparente deduzione di “errores in iudicando”, sollecita una diversa valutazione dei dati fattuali e degli elementi di prova per approdare a soluzione alternativa, da esso propugnata: trattasi pero’ di operazione che e’ preclusa alla Corte di Cassazione, dal momento che anche il riferimento al vizio di motivazione rapportato agli “altri atti del processo specificamente indicati nel motivi di gravame”, per consolidato orientamento interpretativo, non altera la natura del giudizio di legittimita’, che non puo’ dare luogo ad una diversa lettura dei dati processuali o ad una diversa interpretazione delle prove, ma deve limitarsi alla verifica circa la contrarieta’ di un provvedimento a norme di legge (Cass. sez. 3, n. 12110 del 21/11/2008, Campanella, rv. 243247; sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, rv. 251516; sez. 6, n. 9923 del 5/12/2011, S., rv. 252349; sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, rv. 253099). Resta dunque esclusa la possibilita’ di procedere in questa sede ad una nuova valutazione delle risultanze probatorie acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sebbene anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilita’ delle fonti di prova, operazioni che inevitabilmente trasformerebbe il giudizio di legittimita’ in un ulteriore grado di merito (Cass. sez. 2 n. 7380 dell’11/1/2007, Messina, rv. 235716).
2. Inoltre, in ordine all’univocita’ ed idoneita’ degli atti compiuti, le obiezioni riguardanti l’omessa individuazione del quantitativo di benzina contenuto nel secchio appaiono irrilevanti, dal momento che egli aveva scelto di fare ricorso a liquido facilmente infiammabile e capace di propagare le fiamme rapidamente a tessuti, abiti ed alla persona che fosse stata investita dal fuoco. Quanto poi all’impedimento alla realizzazione del suo intento, non risponde al vero che i giudici di merito abbiano omesso di indicare quale evento o quale forza esterna avesse ostacolato il compimento dell’azione: da un lato, la sentenza impugnata richiama l’intervento del fratello dell’imputato che gli aveva sottratto il secchio, contrastando quindi i movimenti del ricorrente e che poi aveva gettato la benzina restante, nonche’ la reazione della vittima, rifugiatasi in altra stanza con la nipote per poi fuggire anche da quel luogo, recandosi in strada e dai vicini, dall’altro non giova alla difesa richiamare la testimonianza della nipote (OMISSIS) sul fatto che l’ (OMISSIS) sarebbe stato sempre “libero di agire”.
Al riguardo la difesa non ha coltivato adeguatamente e ritualmente la doglianza, risultando non autosufficiente il ricorso, che cita un contributo dichiarativo nella sola frase riportata, senza avere allegato l’intero verbale che la contiene, ne’ averlo riportato integralmente: quelle parole, avulse dal contesto, non assumono quindi alcun significato per avvalorare la tesi che pretende l’interruzione volontaria dell’azione quale frutto di determinazione autonoma dell’imputato e per escludere il tentativo punibile.
E’ stato correttamente affermato dai giudici di merito che sotto il profilo oggettivo l’impiego di liquido infiammabile in un luogo chiuso e di dimensioni limitate come una stanza da letto e gli effetti altamente lesivi e certamente micidiali della propagazione delle fiamme anche agli abiti ed alla persona della vittima, gia’ indebolita dai colpi violenti e ripetuti in precedenza infertile, integrava il profilo di idoneita’ degli atti compiuti e di direzione univoca a cagionare la morte.
2.1 La soluzione offerta nella sentenza in verifica si pone in continuita’ con l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimita’, secondo il quale, in linea di principio, non e’ dalla severita’ delle lesioni, oppure dall’impossibilita’ di realizzare il proposito criminoso per l’interferenza di fattori esterni all’agente, che puo’ giudicarsi l’idoneita’ dell’azione a cagionare l’evento morte, dovendo valutare tale profilo “ex ante” in base alle sue caratteristiche ed alle modalita’ di realizzazione, in modo da stabilire la reale adeguatezza causale e l’attitudine a determinare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto; non vengono dunque in rilievo le effettive conseguenze del comportamento, perche’, viceversa, nel caso di un delitto tentato in cui l’evento non si realizza, l’azione non sarebbe mai idonea (Cass. sez. 1, n. 37516 del 22/09/2010, Bisotti, rv. 248550; sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa e altri, rv. 248305; sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, Di Salvo, rv. 241339).
2.2 Quanto all’elemento soggettivo del dolo, la sentenza ha condotto un’analisi sintetica, ma sufficiente degli aspetti fattuali e, oltre ad avere valorizzato il compimento dei gesti sopra descritti, ha basato la propria valutazione sulla progressione degli atti compiuti, dalla violenta aggressione fisica a mani nude e con la padella, utilizzata per colpire anche al volto ed alla testa, allo spargimento della benzina ed alla creazione dell’innesco, sino all’ulteriore tentativo di aggressione, pur in assenza dello strumento altamente letale del liquido infiammabile impiegato, con lo sfondamento della porta della stanza ove la sorella si era rifugiata, a riprova della forte determinazione di ucciderla, coltivata nei fatti anche dopo essere stato privato della possibilita’ di darle fuoco. La Corte distrettuale da tali dati fattuali ha ricavato la prova del dolo diretto di omicidio, quanto meno nella forma alternativa, ossia tale da aver sostenuto un’azione che ha previsto e voluto indifferentemente le lesioni o la morte del soggetto passivo, conclusione che risulta in linea con i criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimita’, apprezzabili “ex post” quali indici rivelatori dell’atteggiamento soggettivo dell’agente: lo strumento materiale impiegato; le sue caratteristiche di elevata potenzialita’ lesiva; la zona del corpo attinta; la reiterazione degli atti; la posizione ravvicinata tra aggressore e vittima; l’interruzione dell’azione soltanto per effetto del pronto intervento di terzi.
2.3 Per smentire tale puntuale e logica ricostruzione non giova alla difesa richiamare il fatto che i testi abbiano descritto l’imputato sorridente e soddisfatto durante l’azione: in realta’ tale l’atteggiamento non assume il significato di dimostrare la gia’ avvenuta realizzazione del proposito intimidatorio, quanto il compiacimento malevolo per le reazioni di spavento e terrore della sorella e dei presenti e per le prefigurate conseguenze dell’azione che stava attuando; del resto, se i gesti compiuti e tali reazioni avessero gia’ gratificato l’agente, questi non avrebbe insistito nell’inseguire il bersaglio delle sue aggressioni e nel voler penetrare a forza nella stanza ove questo si era rifugiato, condotte significative del solo scopo di portare a termine l’intento omicida, gia’ in parte posto in atto.
3. Ritiene, invece, questa Corte di dover accogliere il terzo motivo di ricorso: i giudici di merito hanno ritenuto di poter ravvisare la circostanza aggravante della premeditazione, ma hanno basato il loro giudizio sul mero fatto dell’allontanamento dall’abitazione da parte dell’ (OMISSIS) e del rientro con il liquido infiammabile. Ebbene, va condivisa la doglianza della difesa circa l’erronea interpretazione ed applicazione della norma di cui all’articolo 577 c.p., n. 3: per quanto esposto nelle due conformi sentenze l’intervallo temporale tra l’uscita ed il rientro nell’abitazione non si era protratto a lungo tanto da avere anticipato l’arrivo dei Carabinieri, allertati dopo le iniziali violente percosse. Oltre a cio’, dalla ricostruzione complessiva dell’episodio in punto di fatto e’ deducibile che l’ (OMISSIS) aveva agito sulla spinta dell’ira incontenibile suscitata dal rimprovero della sorella e quindi con dolo d’impeto, suscitato da un evento improvviso, al quale altrettanto immediatamente egli aveva reagito con la sequenza comportamentale impulsiva, gia’ esaminata.
Tali profili fattuali avrebbero richiesto una specifica considerazione ed altrettanto puntuale valutazione, onde verificare l’effettiva ricorrenza della circostanza aggravante.
3.1 E’ noto che il riconoscimento della premeditazione, configurata come circostanza aggravante nei delitti di omicidio volontario e di lesioni personali, e’ condizionato dal positivo accertamento di due presupposti, uno cronologico, altro soggettivo, rispettivamente rappresentati da un apprezzabile, ma non preventivamente individuato dalla norma di legge, lasso di tempo intercorso tra l’insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione concreta, tale comunque da consentire la possibilita’ di riflessione circa la possibilita’ e l’opportunita’ del recesso, e dalla perdurante determinazione criminosa nell’agente senza soluzioni di continuita’ e senza ripensamenti dal momento del concepimento dell’azione antigiuridica fino alla sua realizzazione. Il legislatore ritiene dunque meritevole di una punizione piu’ severa colui che, rispetto alla situazione di ideazione e normale riflessione che usualmente precede l’agire umano, si distingue per la particolare fermezza e costanza nel tempo dell’intenzione criminosa e persevera senza incertezze nell’intento, perche’ tale atteggiamento rivela un dolo di maggiore intensita’ e quindi una piu’ spiccata capacita’ a delinquere.
3.2 Questa Corte ha gia’ affermato al riguardo che l’elemento cronologico non si presta in se’ ad una quantificazione minima, oggettivabile e valevole in astratto per ogni caso secondo schemi astratti, ma richiede che il proposito delittuoso perduri per un’estensione temporale tale da consentire all’agente la riconsiderazione della decisione assunta e da far prevalere la spinta al crimine rispetto ai freni inibitori.
3.3 Inoltre, la ricostruzione probatoria della premeditazione non puo’ esaurirsi nel mero accertamento del preventivo stazionamento sui luoghi, o dell’acquisizione dei mezzi e degli strumenti materiali coi quali tradurre in pratica il proposito illecito, comportamento questo non qualificante perche’ antecedente anche una risoluzione criminosa assunta in via estemporanea e poi attuata: e’, invece, necessario fare ricorso ad elementi estrinseci e sintomatici, individuati a livello esemplificativo nella causale dell’azione, nell’anticipata manifestazione dell’intento poi attuato, non contraddetto da condotte opposte, nella ricerca dell’occasione propizia, nella meticolosa organizzazione e nell’accurato studio preventivo delle modalita’ esecutive, nella violenza e reiterazione dei colpi inferti (Cass. S.U., n. 337 del 18/12/2008, Antonucci, rv. 241575; Cass. sez. 1, n. 47880 del 5/12/2011, Zhang Yong, rv. 251409; sez. 1, n. 47250 del 9/11/2011, Livadia, rv. 251502 in motivazione; sez. 1, n. 7970 del 06/02/2007, P.G. in proc. Francavilla, rv. 236243, sez. 1, n. 24733 del 21/5/2004, Defina, rv. 228510).
3.4.Nel caso di specie tutti questi profili non sono stati esplorati; pertanto, la sentenza impugnata, che ha dato prova di non corretta applicazione dei superiori principi giuridici, propri della costante lezione interpretativa della giurisprudenza di questa Corte, esponendo cosi’ una motivazione carente e giuridicamente non corretta, va sul punto annullata con rinvio per nuovo giudizio.
4. Va quindi esaminato il motivo di gravame che investe la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’aver agito con crudelta’ verso la vittima: la sentenza impugnata sul punto ha evidenziato le modalita’ violente della condotta e l’espressione di compiacimento, descritta dai testi, manifestato dall’imputato mentre era in procinto di arrecare sofferenze fisiche di particolare intensita’ alla persona offesa. Per contro, la difesa nega il profilo dell’effettiva inflizione alla vittima di tali tormenti e la loro eccedenza rispetto a quanto richiesto dal procedimento di causazione della morte, non potendo ritenersi sufficiente il compiacimento mostrato dal ricorrente.
4.1 La circostanza aggravante prevista per il delitto di omicidio dall’articolo 577 c.p., comma 1, n. 4, nella forma dell’aver adoperato sevizie o agito con crudelta’ verso le persone, ha natura soggettiva e ricorre quando le modalita’ della condotta esecutiva del reato evidenzino la volonta’ di infliggere alla vittima patimenti esuberanti il normale processo causale di produzione dell’evento ed estrinsechino un “quid pluris” rispetto all’attivita’ richiesta per la consumazione del reato stesso; in tali casi la punizione in termini piu’ severi trova giustificazione nella particolare riprovevolezza del contegno del soggetto agente, improntato a malvagita’ ed a provocare patimenti gratuiti e superflui rispetto al normale processo causale, necessario per cagionare la morte, nonche’ rivelatore dell’assenza di qualsiasi pieta’ umana (Cass., sez. 1, n. 30285 del 27/05/2011, Alfonzetti, rv. 250797; sez. 1, n. 25276 del 27/05/2008, Potenza e altro, rv. 240908; sez. 1, n. 4495 del 9/12/2007, Sepede ed altro, rv. 238942; sez. 1, n. 32006 del 6/7/2006, Cosman ed altro, rv. 234785; sez. 6, n. 15098 del 17/2/2003, Sanfilippo, rv. 224686; sez. 1, n. 6775 del 28/01/2005, P.G. in proc. Erra ed altri, rv. 230147). La questione che si pone all’attenzione di questo Collegio investe la compatibilita’ tra l’aggravante in esame e la fattispecie del delitto tentato, in cui, per natura stessa dell’illecito, l’evento non si e’ realizzato.
4.2 In linea generale la giurisprudenza di legittimita’, valorizzando la formulazione testuale dell’articolo 56 c.p. che contiene il riferimento al solo “delitto” senza ulteriori specificazioni, ha da tempo affermato che sono configurabili anche nel delitto tentato tutte le circostanze, sia aggravanti, che attenuanti, escluse quelle che postulano un’attivita’ esecutiva almeno parzialmente realizzata e quelle che presuppongono l’avvenuta consumazione del reato con la verificazione dell’evento (Cass. 2, n. 7665 del 08/02/1982, Carnevali, rv. 154878; Sez. 4, n. 4098 del 17/01/1989, Lamusta, rv. 180846; sez. 5, n. 16313 del 24/01/2006, Cartillone, rv. 234424; sez. 2, n. 39837 del 22/05/2009, De Luca, rv. 245258; Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni Sanfilippo, rv. 255528). Il giudizio di sussistenza della circostanza comune nel delitto tentato rifugge da soluzioni dogmatiche generalizzate ed astratte, secondo quanto avvertito dalla giurisprudenza, che ha posto l’accento sulla necessita’ di condurre la verifica circa la compatibilita’ logico-giuridica tra tentativo ed elemento circostanziale che ne costituisce l’accidente in base alla tipologia di circostanza ed allo sviluppo concreto dell’azione posta in essere, ricostruito alla stregua delle prove acquisite, di tal che quando per ravvisare la circostanza la norma di legge che la prevede richieda la produzione dell’evento la compatibilita’ va negata, mentre potrebbe riconoscersi se i relativi presupposti si realizzino nella sola porzione di condotta posta in essere.
4.3 Con specifico riferimento all’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 4, e’ stato gia’ affermato in passato da questa Corte con illuminanti rilievi, cui si ritiene di dover aderire, che “vanno ricomprese nel concetto di crudelta’ tutte le manifestazioni che denotano, durante l’iter criminoso, l’ansia dell’agente di appagare la propria volonta’ di arrecare dolore” (sez. 1, n. 1894 del 18/01/1996, Fertas ed altro, rv. 203808). In particolare, la forma di realizzazione dell’aggravante, consistente nell’aver agito con crudelta’, essendo incentrata sulla particolare intensita’ del dolo e sull’assenza di sentimenti di pieta’ verso gli altri, rese manifeste dalle modalita’ operative della condotta, dal comportamento spietato ed insensibile dell’agente, secondo la testuale formulazione della norma, non richiede per la sua integrazione la verificazione dell’evento e l’effettivo patimento di sofferenze, percepite nella loro affettivita’ dal soggetto passivo (Cass., sez. 1, nr. 2960 del 28.3.1997, P.G. in proc. Scorza, rv. 207222; sez. 1, n. 4678 del 29/10/1998, Ventra, rv. 213019; sez. 1, n. 16473 del 23/2/2006, Diaz Rodriguez Mercedes, rv. 234086). Pertanto, deve ritenersi che la circostanza sia rintracciabile anche nel frammento di condotta che da luogo al tentativo, quando questa sia tale da rivelare che l’azione era orientata finalisticamente a cagionare patimenti eccedenti il normale meccanismo casuale impiegabile in quel frangente per dare la morte e che, suo tramite, coll’infierire contro la vittima, l’agente avrebbe dato soddisfazione ai propri istinti crudeli ed immorali.
4.4 La sentenza impugnata appare conforme ai principi giuridici sopra illustrati, laddove, con motivazione corretta e logicamente argomentata in aderenza ad un complesso di circostanze di fatto – in quanto tale insindacabile in sede di legittimita’ – ha sottolineato che il ricorso alle violenze fisiche ed il previsto impiego del fuoco per cagionare la morte contro persona inerme e gia’ indebolita dai colpi ricevuti esulava dal normale processo causale dell’evento mortale, rappresentava un “quid pluris” rispetto all’esplicazione dell’attivita’ necessaria per portare a compimento il proposito criminoso, che poteva essere realizzato con la sola forza fisica dell’aggressore, certamente superiore a quello della vittima, denotava malvagita’ per le sofferenze che avrebbe causato lo sviluppo delle fiamme col coinvolgimento nel rogo anche della sorella e mancanza di ogni senso di umanita’ soprattutto nei riguardi di persona consanguinea e convivente. Inoltre, l’atteggiamento descritto dai testi oculari indica il compiacimento dell’imputato nel prefigurarsi l’imminente sviluppo delle fiamme e le conseguenze dolorose che avrebbero determinato, nonche’ nel constatare i sentimenti di terrore ed ansia manifestati dalla parte lesa, la quale a sua volta aveva compreso il rischio cui era esposta di fare una fine atroce per mano del proprio fratello. Ne’, per quanto gia’ osservato, si pone quale ostacolo al suo riconoscimento il fatto che il tentativo di omicidio non sia stato portato a termine con l’effettivo decesso della vittima nel rogo che era stato preparato, in quanto il carattere soggettivo della circostanza ne consente il riconoscimento anche in assenza di consumazione del reato, perche’ nella sua preparazione e nell’inizio di esecuzione la condotta, per le modalita’ prescelte ed i mezzi impiegati, era in grado di arrecare sofferenze fisiche particolarmente spietate, ma anche morali, provenendo quei gesti da un fratello, e denotava l’atteggiamento di malvagita’ e soddisfazione del suo autore nell’infliggere dolore ad altri.
5. Infine, va disatteso l’ultimo motivo di gravame che investe il bilanciamento delle circostanze: i giudici di merito, in conformita’ ai principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimita’, hanno correttamente basato il diniego delle prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla particolare gravita’ del fatto, cosi’ come desumibile dalle modalita’ esecutive, particolarmente efferate, e dal dolo dell’imputato, mentre lo stato di incensuratezza e l’atteggiamento processuale sono stati gia’ oggetto di positiva considerazione col riconoscimento delle predette attenuanti.
Per le considerazioni esposte la sentenza impugnata va solo parzialmente annullata nei termini sopra esposti, conseguendone il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per un nuovo giudizio; nel resto il ricorso va respinto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante della premeditazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.
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