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Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 22 luglio 2014, n. 16652

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5080-2007 proposto da:
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3258/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2014 dal Consigliere Dott., ANTONIO DIDONE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di revocatoria fallimentare L.F., ex articolo 67, di un contratto di locazione per notevole sproporzione delle prestazioni proposta dal curatore del fallimento della s.r.l. (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) condannando il convenuto al pagamento della somma mensile di euro 300,00 in favore del fallimento dalla domanda sino al decreto di trasferimento dell’immobile e da tale momento in favore dell’aggiudicatario, s.p.a. (OMISSIS), intervenuto nel corso del giudizio. Con la sentenza impugnata (depositata in data 10.7.2006) la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del tribunale rigettando l’appello proposto dal convenuto, il quale lamentava che erroneamente fosse stato ritenuto ammissibile l’intervento dell’aggiudicatario, che non fosse stata ritenuta la sopravvenuta carenza di interesse del curatore e, infine, l’erronea quantificazione del danno, operata dal tribunale in via equitativa, sulla base di consulenza di parte del curatore.
Contro la sentenza di appello (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso la s.p.a. (OMISSIS). Non ha svolto difese la curatela intimata. Nel termine di cui all’articolo 378 c.p.c. parte controricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2901 e 2902 c.c., articoli 100 e 111 c.p.c. e L.F., articolo 67, e invoca il principio enunciato da questa Corte secondo il quale l’alienazione dell’immobile locato in pendenza del giudizio promosso per la revoca del contratto di locazione, comporta il venir meno dell’interesse della procedura rispetto alla dichiarazione di inefficacia del contratto (Sez. n. 8419/2000). Deduce – concordemente con la giurisprudenza richiamata – che nella concreta fattispecie non sarebbe applicabile l’articolo 111 c.p.c. non essendosi verificato alcun trasferimento del diritto controverso. In ordine all’azione revocatoria il trasferimento del bene comportava la cessazione della materia del contendere.
2.2. – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 166, 167, 183 e 268 c.p.c. lamentando che non sia stato ritenuto inammissibile, perche’ tardivo, l’intervento della societa’ aggiudicataria, senza tenere conto della preclusioni maturate.
2.3. – Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c. lamentando che sia stata conferita valenza di prova esclusiva per la quantificazione del danno ad una consulenza tecnica di parte e conferita ai valori di mercato delle locazioni degli immobili secondo le comuni nozioni rilievo di fatto notorio ai sensi dell’articolo 115 c.p.c. tale da esonerare l’attore dal fornire la prova del valore locativo.
3.1.- Il primo motivo e’ fondato nei limiti infrascritti. Il Collegio intende dare continuita’ all’insegnamento giurisprudenziale – invocato da parte ricorrente – per il quale nell’ipotesi di trasferimento dell’immobile oggetto del contratto di locazione per la cui revoca il curatore fallimentare abbia agito nei confronti del conduttore, non si verifica alcun fenomeno di successione ex articolo 111 c.p.c. perche’ con la vendita forzata dell’immobile si trasferisce la locazione, nei limiti di opponibilita’ previsti dall’articolo 2923 cod. civ., ma non certo il diritto, ricorrendone i presupposti, di farne dichiarare l’inefficacia; tale diritto, infatti, resta funzionalmente collegato con l’esecuzione collettiva (Sez. 1, n. 8419/2000).
Principio la cui applicazione rende inammissibile l’intervento dell’aggiudicatario nel giudizio di revoca promosso dal curatore L.F., ex articolo 67. D’altra parte, e’ costante l’insegnamento per il quale dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, la legittimazione a proporre le azioni a tutela della massa – tra cui la revocatoria fallimentare – spetta, in via esclusiva, al curatore e cio’ comporta l’esclusione della legittimazione del singolo creditore ad esperire le azioni predette e ad intervenire in via principale nel giudizio all’uopo promosso dal curatore (Sez. 1, Sentenza n. 3906/2009; Sez. U, Sentenza n. 29420/2008). Per converso, nella concreta fattispecie l’aggiudicatario e’ intervenuto per chiedere la pronuncia della condanna al pagamento della somma mensile – dal momento dell’aggiudicazione – direttamente in proprio favore. Si che non si trattava di mero intervento adesivo. Pertanto, in tali limiti il primo motivo e’ fondato (con assorbimento consequenziale del secondo) e dal suo parziale accoglimento discende la cassazione (senza rinvio) dell’impugnata sentenza limitatamente ai rapporti tra il ricorrente e la societa’ aggiudicataria, il cui intervento va dichiarato inammissibile.
3.2.- E’ infondata, per contro, la prima censura nella parte in cui invoca la pronuncia n. 8419/2000 per farne derivare la carenza di interesse del curatore a proseguire nel giudizio intrapreso che proprio quella pronuncia invocata dal ricorrente spiega che la persistenza dell’interesse a coltivare la revocatoria discende dall’esistenza di una domanda di danni. Domanda in concreto proposta dal curatore fallimentare (e accolta). Secondo la piu’ recente giurisprudenza di questa Sezione, pronunciata dal giudice la revoca di un contratto di durata, qual e’ la locazione, il conduttore non puo’ ulteriormente opporre al fallimento il proprio titolo contrattuale di godimento del bene locato; bene di cui il curatore potra’ percio’ riacquisire la libera disponibilita’. Inoltre, l’eventuale protrarsi del godimento del bene da parte del conduttore, a partire dal momento in cui il contratto ha cessato di esser opponibile al fallimento (momento che deve identificarsi con quello di proposizione della domanda, cui retroagiscono gli effetti costitutivi della pronuncia giudiziale) , non trova piu’ idonea giustificazione causale – nei riguardi del fallimento – nelle previsioni del contratto medesimo: di modo che, a partire da quel momento, il curatore ha titolo per pretendere la corresponsione di una somma idonea a compensare il fallimento del mancato godimento del bene in questione, senza necessaria correlazione con l’ammontare del canone pattuito, come tale non piu’ opponibile alla massa (Sez. 1, n. 16905/2003). Talche’, nei rapporti con la curatela, il ricorso va respinto, posto che anche il terzo motivo e’ infondato perche’ secondo la giurisprudenza di questa Corte il giudice del merito puo’ porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purche’ fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l’esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice (Cass., n. 26550/2011). Motivazione che, nella concreta fattispecie, non risulta ritualmente censurata. Il ricorso, pertanto, deve essere, nel resto, rigettato. La particolarita’ della fattispecie – cosi’ come sottolineato dalla Corte territoriale a sostegno della gia’ disposta e non censurata compensazione delle spese in grado di appello – giustifica l’integrale compensazione delle spese nei rapporti tra ricorrente e controricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso limitatamente all’intervento della s.p.a. ” (OMISSIS)”; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’intervento dell’aggiudicatario. Rigetta il terzo motivo e dichiara assorbito il secondo. Compensa le spese dell’intero giudizio nei rapporti tra il ricorrente e la societa’ controricorrente.

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