Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 16 aprile 2015, n. 7761
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio – Presidente
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15278-2008 proposto da:
(OMISSIS) S.N.C. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 1306/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2015 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Napoli, confermando la pronuncia di primo grado ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla s.n.c. (OMISSIS) e da (OMISSIS) ed (OMISSIS) avverso il provvedimento monitorio con il quale era stato loro ingiunto di pagare alla s.p.a. (OMISSIS) la somma di lire 199.874.43, dovuta all’addebito dell’importo di un assegno versato presso la banca, riscosso dagli opponenti ma non andato a buon fine, in virtu’ della dichiarazione della societa’ debitrice di non aver mai ricevuto l’assegno, ancorche’ risultasse apposta girata a sua firma avvalorata da timbro.
Gli opponenti avevano affermato in primo grado che il prelievo era stato da essi effettuato soltanto dopo l’incasso dell’assegno. Il successivo rimborso effettuato dalla (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) era fondato su una convenzione alla quale erano estranei.
Le medesime censure erano state formulate con l’Appello.
La Corte territoriale a sostegno della decisione assunta ha affermato:
l’accreditamento di un assegno trasferito alla banca e’ eseguito sempre salvo buon fine. Ne deriva che se il pagamento non venga soddisfatto dal terzo obbligato la banca puo’ eliminare la partita dal conto, reintegrando il correntista nelle sue ragioni con la restituzione del titolo.
L’accredito di un assegno, di conseguenza, non e’ definitivo prima dell’accertamento del buon fine, diversamente dal bonifico. Il rimettente pertanto acquista la disponibilita’ della provvista solo dopo che il titolo sia stato effettivamente pagato.
Nella specie la (OMISSIS) aveva subito l’addebito da parte della banca tedesca e conseguentemente aveva stornato l’importo dal conto corrente degli opponenti divenuto a causa dell’operazione privo di provvista.
La banca aveva esercitato legittimamente il suo diritto al rimborso atteso l’accreditamento salvo buon fine. Anche la domanda riconvenzionale di natura risarcitoria doveva, pertanto essere disattesa.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione la s.n.c. (OMISSIS) e (OMISSIS) ed (OMISSIS) affidato ai due seguenti motivi:
nel primo motivo e’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1829 e 1857 cod. civ. per non avere la corte d’appello considerato che l’assegno circolare e’ stato regolarmente pagato e la banca solo dopo l’incasso ha consentito al correntista il prelievo.
Il rimborso alla banca tedesca e’ avvenuto dopo molti mesi dalla predetta operazione. Non si applica di conseguenza l’articolo 1829 cod. civ..
La censura si’ chiude con il seguente quesito di diritto:
“E’ viziata, per falsa applicazione degli articoli 1829 e 1857 cod. civ. la sentenza che applica tali norme all’addebito in conto corrente di una somma gia’ accreditata su detto conto in seguito all’incasso dell’assegno avvenuto alcuni mesi prima?”
Il motivo e’ inammissibile per difetto di specificita’ non risultando ne’ dalla sentenza impugnata, che al contrario si fonda sull’assunto opposto, ne’ dal ricorso o da documentazione ritualmente allegata ex articolo 369 cod. proc. civ. che l’assegno sia stato incassato. La natura di assegno “circolare” risulta dedotta per la prima volta in sede di ricorso per cassazione.
Nella specie trova conseguentemente il principio, consolidato, nella giurisprudenza di legittimita’ ed applicabile oltre che agli assegni bancari anche agli assegni circolari secondo il quale: L’assegno circolare, pur costituendo un mezzo di pagamento, in quanto il creditore non ha normalmente ragione di dubitare della regolarita’ e dell’autenticita’ del titolo e non ha un apprezzabile interesse a pretendere l’adempimento in denaro, conserva la natura di titolo di credito, la cui consegna non equivale al pagamento, essendo l’estinzione dell’obbligazione subordinata al buon fine dell’assegno, salvo che risulti una diversa volonta’ delle parti.” (Cass. 11851 del 2006; con riferimento all’assegno bancario Cass. 18118 del 2003; 19587 del 2008).
Nel secondo motivo viene dedotta l’omessa ed insufficiente motivazione per avere la Corte d’Appello del tutto escluso di giustificare, pur avendolo accertato l’avvenuto incasso dell’assegno da parte della (OMISSIS) cosi’ come risultante dal passaggio della sentenza impugnata secondo il quale: “quest’ultima banca con riferimento all’articolo 3 della convenzione di clearing degli assegni addebito’ sul conto corrente della (OMISSIS) Decreto Ministeriale 211.960,50 con valuta 13/10/91”.
L’assegno circolare deve essere presentato all’incasso entro 30 giorni. Ne consegue che non si comprende come la Corte d’Appello abbia ritenuto non presentato, nell’ottobre 1997 un assegno affidato alla banca il 10 febbraio del medesimo anno.
La censura e’ radicalmente inammissibile mancando la sintesi finale richiesta dall’articolo 366 bis c.p.c., u.p. ratione temporis applicabile.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
LA CORTE
dichiara inammissibile il ricorso.
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