Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 10 aprile 2015, n. 14843

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIORDANO Umberto – Presidente

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere

Dott. TARDIO Angela – Consigliere

Dott. BONITO F. Maria S. – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

Avverso l’ordinanza n. 5789/2014 emessa il 06/08/2014 dal Tribunale di sorveglianza di Roma;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Enrico Delehaye, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 06/08/2014 il Tribunale di sorveglianza di Roma disponeva la revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali di (OMISSIS), al quale era stato ammesso con ordinanza emessa dallo stesso tribunale di sorveglianza il 10/12/2013.

Questo provvedimento veniva giustificato in conseguenza dell’informativa trasmessa dai carabinieri della Stazione di Roma Ponte Milvio, datata 03/07/2014, dalla quale l’ (OMISSIS) risultava, unitamente alla figlia (OMISSIS) e a (OMISSIS), destinatario di una denuncia presentata da (OMISSIS).

Secondo il Tribunale di sorveglianza di Roma, queste accuse, relative al mancato pagamento di una fornitura di materiale ottico dell’importo di 1.320,00 euro, ancorche’ non ancora vagliate in sede processuale, apparivano sintomatici di una condotta violativa delle prescrizioni che imponevano al condannato affidato in prova ai servizi sociali di “tenere buona condotta e di non dare adito a rilievi e sospetti”.

Questi elementi venivano ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa concessa all’ (OMISSIS), che veniva conseguentemente revocata.

2. Avverso tale ordinanza (OMISSIS) ricorreva per cassazione, a mezzo dell’avv. (OMISSIS), deducendo due motivi di ricorso.

Quale primo motivo di ricorso, si deduceva la nullita’ dell’ordinanza impugnata per l’assoluta carenza e l’illogicita’ della motivazione, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva affermato l’incompatibilita’ del comportamento tenuto dal ricorrente con la prosecuzione della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali concessagli con ordinanza emessa il 10/12/2013.

Quale secondo motivo di ricorso, si deduceva la nullita’ dell’ordinanza impugnata per carenza e illogicita’ della motivazione con riferimento alle ragioni che avevano giustificato la revoca ex tunc della misura alternativa concessa all’ (OMISSIS).

Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata nell’interesse dell’ (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato in accoglimento del primo motivo di ricorso.

In via preliminare, deve richiamarsi la giurisprudenza consolidata di questa Corte che ha ritenuto doversi rimettere il giudizio sulla revoca dell’affidamento in prova, ordinario o terapeutico, alla discrezionalita’ del tribunale di sorveglianza, il quale e’ tenuto a giustificare l’uso del potere affidatogli spiegando le ragioni per cui taluni comportamenti del condannato siano stati valutati come indici di un allontanamento dalle finalita’ proprie della misura alternativa in questione. Tali considerazioni, in particolare, valgono sia per le ipotesi di violazioni di legge che per ipotesi di violazioni delle prescrizioni dettate nel contestato della stessa misura alternativa (cfr. Sez. 2, n. 2879 del 04/11/2003, dep. 27/01/2004, Modaffari, Rv. 228149).

In questa cornice ermeneutica, quanto al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali concesso a (OMISSIS) con ordinanza emessa il 10/12/2013, secondo il Tribunale di sorveglianza di Roma, risultava giustificata dalla denuncia presentata da (OMISSIS) presso la Stazione dei carabinieri di Roma Ponte Milvio in relazione al mancato pagamento di una fornitura di materiale ottico dell’importo di 1.320,00 euro, che era stata acquistata dalla figlia dell’affidato, (OMISSIS), che non risulta ancora definita dall’autorita’ giudiziaria competente.

L’ (OMISSIS), in particolare, nel corso dell’affidamento, sarebbe stato, unitamente alla figlia e al (OMISSIS), denunciato per l’emissione di un assegno, non sottoscritto da lui e successivamente risultato privo di provvista, a saldo di una fornitura acquistata dalla propria congiunta.

Nel caso di specie, l’unico elemento addotto dal tribunale di sorveglianza a sostegno della sua decisione, oltre alla denuncia presentata dalla presunta persona offesa, era costituito dalla supposta gravita’ della sua condotta di inadempienza contrattuale, valutata a pagina 4 dell’ordinanza impugnata in relazione alle sue pregresse condanne, nel passaggio in cui si rilevava che “essa e’ tanto piu’ grave in quanto riproduce lo stesso comportamento mediante il quale sono stati commessi i reati per i quali e’ stato condannato e le condotte di cui e’ accusato …”.

Deve, tuttavia, rilevarsi che tale riferimento, sotto il profilo motivazionale, appare incongruo, riguardando una vicenda delittuosa vagliata nel suo aspetto meramente embrionale, rispetto al quale la revoca della misura alternativa precedentemente concessa all’ (OMISSIS) appare il frutto di un automatismo applicativo ingiustificato, non potendo desumersi dalla semplice presentazione della denuncia della (OMISSIS), la volonta’ dell’affidato di violare le prescrizioni alle quali era sottoposto. Tali considerazioni appaiono ancora piu’ stringenti se si considera che nel provvedimento in esame non veniva compiuta alcuna verifica del grado di coinvolgimento dell’ (OMISSIS) rispetto alla vicenda contrattuale denunciata dalla (OMISSIS), rispetto alla quale non risultano intellegibili ne’ la collocazione cronologica dei fatti ne’ l’ipotesi di reato per la quale si procedeva nei suoi confronti.

Deve, in ogni caso, ribadirsi che, nell’adozione di un provvedimento di revoca della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, deve escludersi ogni automatismo applicativo, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: “La revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali non consegue alla pura e semplice violazione di legge o di prescrizioni inerenti la misura alternativa, ma e’ rimessa alla discrezionalita’ del Tribunale di Sorveglianza, il quale e’ tenuto a spiegare le ragioni per le quali le violazioni commesse possano considerarsi indici di un allontanamento dalle finalita’ proprie dell’istituto” (cfr. Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, dep. 24/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367).

Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Roma e’ venuto meno a quest’onere motivazionale non avendo dato conto delle ragioni dell’incidenza di tali violazioni sul periodo di concessione della misura alternativa precedentemente concessa, vale a dire se le stesse siano state effettivamente influenti a prescindere dalla contestazione ipotetica, posto che la revoca e per di piu’ con efficacia ex tunc, si impone, per la particolare gravita’ delle sue conseguenze, come conseguenza di un comportamento concreto e non meramente ipotetico.

Ne discende che, nel caso di specie, il giudice non poteva limitarsi a constatare l’esistenza di una contestazione provvisoria in pregiudizio dell’ (OMISSIS), ma avrebbe dovuto verificare specificatamente – non in astratto ma valutando le circostanze del caso concreto tenuto conto della denuncia presentata da Patrizia (OMISSIS) – se e per quali ragioni l’ipotesi di reato contestata si poneva in una situazione di incompatibilita’ con la misura alternativa che era stata concessa.

Queste ragioni impongono di ritenere meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso.

2. Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito nel precedente, in considerazione del fatto che la sua risoluzione, riguardando le ragioni che avevano giustificato la revoca ex tunc della misura alternativa concessa all’ (OMISSIS), postula la risoluzione dei problemi di completezza della motivazione che si sono esaminati.

3. Per questi motivi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma affinche’ provveda a un nuovo esame.

A tali statuizioni processuali conseguono le comunicazioni rituali, previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, articolo 107.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Si comunichi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, articolo 107.

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